g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione - 2 luglio 2015 [4337649]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4337649]

Ordinanza ingiunzione - 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 397 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 26 novembre 2010 con la quale l´interessato lamentava un comportamento illecito nei suoi confronti da parte del sig. XX, in qualità di amministratore del condominio di via XX di XX, il Dipartimento realtà economiche e produttive inviava una richiesta di informazioni datata 18 maggio 2011, con la quale si invitava il citato soggetto a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso, alla quale non veniva data alcuna risposta;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), n. prot. 14750/71788 del 18 luglio 2011, con la quale si rinnovava all´amministratore del condominio di via XX sig. XX l´invito a fornire, entro la data del 19 agosto 2011, un idoneo riscontro in ordine alla vicenda oggetto di segnalazione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 22 luglio 2011 mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo, il citato soggetto ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessaria una specifica attività di controllo appositamente delegata al Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, volta ad acquisire i necessari elementi in ordine alla segnalazione;

VISTO il verbale nr. 21162/71788 del 12 ottobre 2011 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata al sig. XX quale amministratore pro-tempore del condominio di via XX la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

TENUTO CONTO del fatto che avverso la citata contestazione dell´Ufficio del Garante, è stata presentata opposizione presso il Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, deducendo che la contestazione della violazione amministrativa in esame sarebbe nulla per la mancata notificazione degli estremi della violazione entro il prescritto termine decadenziale di cui all´ art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, ma che tale giudizio risulta essere stato cancellato dal ruolo del Tribunale in data 7 maggio 2014;

RITENUTO, ad ogni buon conto, che quanto dedotto nella citata opposizione non risulta idoneo in relazione a quanto contestato. Del tutto arbitrariamente il trasgressore ha fissato al 15 giugno 2011 la data dell´accertamento della violazione relativa all´omessa informazione o esibizione al Garante (art. 164 del Codice), che deve invece riferirsi al 19 agosto 2011. Dall´esame della documentazione agli atti, emerge che il termine indicato dall´Ufficio per la trasmissione all´Autorità dei documenti e delle informazioni richieste ex art. 157 del Codice, era il 19 agosto 2011 e che pertanto, allo spirare del citato termine deve essere ricondotto il dies a quo previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981, per la notificazione del verbale di contestazione. Nel caso di specie la notifica, effettuata il 3 novembre 2011, è avvenuta nel pieno rispetto del termine di 90 giorni dall´accertamento della violazione richiesto a pena di decadenza dalla norma;

RILEVATO che il sig. XX quale amministratore pro-tempore del condominio di via XX ha omesso di fornire le informazioni richieste dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. XX quale amministratore pro-tempore del condominio di via XX, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

Al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia