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Provvedimento del 2 luglio 2015 [4346485]

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[doc. web n. 4346485]

Provvedimento del 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 405 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 30 marzo 2015 nei confronti del Comune di  Nonantola (facente parte dell´Unione dei Comuni del Sorbara), con cui XY, in relazione alla pubblicazione sul sito internet dell´ente di una determinazione contenente gli esiti dei colloqui di una procedura di selezione pubblica cui la ricorrente aveva partecipato, rinvenibile sul web anche tramite i comuni motori di ricerca inserendo il nome e cognome, ha chiesto la cancellazione e/o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti nella predetta determinazione; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 13 aprile 2015 con la quale il Comune resistente, nel sostenere la liceità dell´avvenuta pubblicazione e richiamando la risposta fornita alla ricorrente con nota del 9 dicembre 2014, ha precisato che la determinazione in questione è stata pubblicata nelle sezioni "Albo pretorio online" e "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali dell´Unione dei Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola in quanto Comune interessato alla copertura del posto tramite procedura di mobilità svolta in convenzione dal Servizio Unico Personale dell´Unione dei Comuni del Sorbara; rilevato che il Comune resistente ha dichiarato che nell´organizzare le forme di pubblicazione sui siti istituzionali sono state applicate le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Garante nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati" (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)" ed in particolare, per il caso di specie, di quanto previsto in tema di graduatorie concorsuali e pubblicazione delle determinazioni e delle deliberazioni"; il titolare del trattamento ha rilevato, inoltre, che avendo le graduatorie dei concorsi banditi dagli enti locali  una validità di tre anni dalla data di pubblicazione ai sensi dell´art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali", il Comune resistente ha mantenuto in pubblicazione la graduatoria in questione nelle relative sezioni dei siti istituzionali degli Enti sopra citati "per il periodo di possibile scorrimento affinché i candidati idonei potessero esercitare forme di controllo sulla legittimità delle modalità di scorrimento" precisando, tuttavia, che allo stato tale graduatoria è stata cancellata dai siti istituzionali dell´Unione dei Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola;

VISTA la nota del 29 maggio 2015 con la quale la ricorrente ha rilevato che inserendo il proprio nome e cognome sul motore di ricerca "Google" la stessa avrebbe trovato indicizzato, come primo risultato di ricerca "il PDF della determina riguardante l´esito del concorso" in questione ( allegato alla nota);

RILEVATO che da verifiche svolte nel corso dell´istruttoria la determinazione in  questione non risulta più indicizzata tramite i comuni motori di ricerca attraverso il nome e il cognome della ricorrente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il Comune resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione dello stesso, provvedendo a rimuovere dai siti istituzionali del Comune di Nonantola e dell´Unione dei Comuni del Sorbara  la determinazione contenente i dati personali della ricorrente che non risulta più indicizzata tramite i comuni motori di ricerca;

RILEVATO, tuttavia, che la disciplina di settore richiamata dall´ente e contenuta nell´art. 91, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali), oltre  a non prevedere la diffusione dei nominativi riguardanti i soggetti risultati non idonei, individua il termine triennale di efficacia delle graduatorie a decorrere dal momento della loro pubblicazione e non, come ritenuto erroneamente dal Comune, il lasso temporale di pubblicazione delle graduatorie stesse nell´Albo Pretorio;

RILEVATO, pertanto che, essendo emersa nel corso del procedimento l´avvenuta violazione da parte del titolare del trattamento del divieto di diffondere dati personali dei soggetti interessati oltre il termine di 15 giorni previsto dalla normativa di riferimento per la legittima pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi, l´Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento alla contestazione di tale specifica violazione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Comune di Nonantola nella misura di euro 150, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro a carico del Comune di Nonantola, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia