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Provvedimento del 16 luglio 2015 [4349485]

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[doc. web n. 4349485]

Provvedimento del 16 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 16 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 aprile 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Salvatore Frattallone, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Mattino di Padova", di Google Inc. e di Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google digitando il proprio nominativo unitamente alla parola "Padova", di un articolo del YY (recante il titolo "XX")  pubblicato nell´archivio on line del predetto quotidiano contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto, ha chiesto a Google la deindicizzazione del relativo url e all´editore sopraindicato la cancellazione del proprio nominativo o, in alternativa, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo in questione tramite i comuni motori di ricerca; il ricorrente ha in particolare eccepito che tale articolo, contenente peraltro informazioni eccedenti rispetto alla vicenda narrata (come "il suo comune di residenza e finanche l´indirizzo di abitazione"), riguarda "fatti di cronaca giudiziaria ormai risalenti, asseritamente commessi tra il 2003 e il 2006, ai quali lo stesso si è sempre dichiarato completamente estraneo e sui quali non è ancora stata pronunciata sentenza definitiva", rilevando altresì che la perdurante diffusione della notizia è fonte di un "quotidiano e gravissimo" pregiudizio per la sua vita personale e professionale, pur trovandosi attualmente all´estero "dopo anni di ricerca di lavoro";  il ricorrente ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 giugno 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 aprile 2015 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nell´evidenziare il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente procedimento, ha affermato che editore del quotidiano "Il Mattino di Padova" è Finegil Editoriale S.p.A. la quale ha comunque "provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo richiamato dal ricorrente";

VISTE le note del 22 e 23 aprile 2015 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito di non poter accogliere le richieste di deindicizzazione avanzate dal ricorrente non ritenendo sussistenti, nel caso specifico, i "presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio"; in primo luogo infatti il diritto all´oblìo riconosciuto dalla c.d. sentenza Costeja "è limitato ai soli URL contenuti tra i risultati di ricerca ottenuti digitando nella relativa stringa il nome e il cognome dell´interessato (ovvero al massimo lo pseudonimo)", mentre il ricorrente ha chiesto la deindicizzazione dell´url che appare tra i risultati di ricerca digitando non solo le generalità dell´interessato, ma anche la parola "Padova"; in secondo luogo, le notizie pubblicate nell´articolo in questione "sono ancora pertinenti e di interesse pubblico" in quanto trattasi di un articolo pubblicato nel dicembre 2011 che fa riferimento a una vicenda rispetto alla quale è tuttora pendente un processo penale;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 4 maggio 2015, nonché la memoria depositata in pari data dal ricorrente, in cui lo stesso ha replicato alle argomentazioni di Google sostenendo che, nel caso di specie, è necessaria un´interpretazione non restrittiva della pronuncia della Corte di Giustizia poiché l´interessato "ha un nome sovrapponibile a un noto personaggio della storia, chi tenta di recuperare notizie proprio sul dott. XY (…), con elevatissima probabilità restringe la ricerca nel web includendo nella stringa l´indicazione della città di provenienza"; in merito all´asserita sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti rappresentati nell´articolo in questione, il ricorrente ha precisato di non essere "un uomo di affari né un imprenditore, né di essere iscritto a un qualche ordine o collegio professionale nè di avere svolto cariche pubbliche anche onorarie", evidenziando altresì come a causa dell´articolo in questione "è nell´assoluta impossibilità di trovare occupazione in Italia e anche all´estero, dove è stato costretto a trasferirsi"; il ricorrente ha infine sottolineato come la scelta dell´editore Finegil S.p.A. di deindicizzare l´url indicata denota chiaramente "il venir meno in concreto di qualsiasi interesse pubblico di cronaca giudiziaria, la quale non diede neanche più risalto al seguito delle udienze di quel processo e al suo epilogo"; nel corso della medesima audizione Google, nel prendere atto di quanto affermato dal ricorrente in ordine all´avvenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto del ricorso da parte dell´editore, ha osservato che in tal caso "il software di Google non sarà più in grado di rilevarlo" e che sarà sua cura "verificare l´esistenza di eventuali copie cache che saranno eliminate";

VISTA la nota del 12 giugno 2015 con cui il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie richieste, rilevando che l´articolo oggetto del presente ricorso "risulta ancora reperibile on line solo che si digitino i termini "XYZX"";

VISTA la nota del 6 luglio 2015 con la quale l´editore resistente ha affermato che, nell´interesse di Finegil Editoriale S.p.A., ha provveduto "in data odierna ad effettuare nuovamente la richiesta di interdizione dell´articolo rinvenibile al link ";

VISTA la nota del 10 luglio 2015 con cui Google ha confermato che l´url sopra indicato "risulta deindicizzato correttamente dal webmaster tramite robots.txt", rappresentando che l´aggiornamento della relativa copia "dovrebbe (…) avvenire in tempi molto brevi";

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati che emergono inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

RILEVATO che Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha dichiarato solo successivamente alla presentazione del ricorso che il titolare del trattamento è Finegil Editoriale S.p.A., la quale, intervenuta nel corso del procedimento, ha affermato di avere provveduto alla rimozione dell´articolo in questione; ritenuto quindi che, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google, avendo la società resistente comunicato che una volta effettuata la rimozione da parte del "sito fonte" il motore di ricerca non ha più la possibilità di indicizzare l´articolo in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia