g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 settembre 2015 [4373935]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4373935]

Provvedimento del 17 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 487 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 maggio 2015 nei confronti di Casa di Cura Figlie di San Camillo, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Boldini, nel lamentare irregolarità nella refertazione di un esame radiologico effettuato il 2 settembre 2013 presso la predetta Casa di Cura (in particolare, nella documentazione iconografica relativa al ricorrente sarebbero state inserite immagini riferite ad altro paziente),  ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento medesimo e dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati siano stati comunicati; rilevato altresì che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 3 luglio con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 5 e dell´11 giugno 2015 con le quali il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cardelli e Alessio Grassi, nel fornire riscontro alle diverse istanze di accesso formulate dal ricorrente, ha affermato che i dati personali di cui "è in possesso sono esclusivamente i dati anagrafici utili ad espletare le pratiche amministrative interne (…) e i dati sanitari degli esami eseguiti, costituiti da immagini e referti in archivio nel programma della Tc-Pet"; per quanto attiene invece alla vicenda da cui ha avuto origine il presente ricorso, la resistente ha precisato che, come già rappresentato all´interessato nella relazione del medico responsabile dell´Unità Operativa di Radiologia del 7 ottobre 2013 e nella successiva relazione della direzione amministrativa del 26 maggio 2014, si è trattato di un errore materiale consistente "nell´aggiunta ovvero la fusione (e non la sostituzione) all´esame del ricorrente di immagini di altro malato, peraltro non individuabile"; nella medesima nota la resistente ha altresì chiarito che "la macroscopicità dell´errore si è evidenziata subito e le immagini aggiunte sono state individuate immediatamente come incompatibili da chi ha professionalmente visionato il dischetto", mentre "il referto era corretto e si riferiva alle immagini corrette";

VISTA la nota del 15 giugno 2015 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto evidenziando come la controparte abbia "confermato l´esistenza dei dati, sia anagrafici che sanitari, senza per l´appunto comunicarli";

VISTO il verbale dell´audizione del 17 giugno 2015 nel corso della quale la resistente ha ribadito quanto affermato nella memoria dell´11 giugno 2015 manifestando altresì la disponibilità a comunicare i dati richiesti; comunicazione avvenuta con nota del 26 giugno 2015, con cui  la Casa di Cura, oltre a fornire i dati richiesti  ne ha illustrato le modalità di trattamento  ed  ha allegato copia di alcuni documenti di carattere sanitario;

VISTA la nota del 14 luglio 2015 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro fornito dalla controparte, ha altresì rilevato che lo stesso "non appare comunque sufficiente, mancando ancora tutta la documentazione iconografica degli esami clinici effettuati ed i conseguenti referti";

VISTA la nota del 2 settembre 2015 con cui la Casa di Cura resistente ha trasmesso al ricorrente copia della documentazione richiesta;

VISTA la nota datata 8 settembre 2015 con cui il ricorrente ha confermato di aver ricevuto la documentazione richiesta, riservandosi tuttavia di effettuare una più approfondita valutazione della stessa e rilevando altresì il ritardo con cui la resistente ha provveduto a fornire riscontro;

RITENUTO che, alla stato della documentazione in atti, deve essere  dichiarato  ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi in particolare alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Casa di Cura Figlie di San Camillo nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro a carico di Casa di Cura Figlie di San Camillo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia