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Provvedimento del 24 settembre 2015 [4408749]

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[doc. web n. 4408749]

Provvedimento del 24 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 502 del 24 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 maggio 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Riccardo Berti, in qualità di erede della sorella defunta, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi al de cuius riferiti a tutti i rapporti postali intrattenuti con la citata società, con specifico riguardo ai dati contenuti "nella documentazione contrattuale e contabile riferita a conti correnti, titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso, alla stessa intestati"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 luglio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 giugno 2015 con cui il ricorrente, nel rappresentare di avere ricevuto dalla controparte (con nota datata 13 maggio 2015 dallo stesso ricevuta solo in data 20 maggio 2015) l´invito a produrre il certificato di morte del de cuius, ha sottolineato come tale richiesta "risulti del tutto ultronea oltreché immotivata, dal momento che Poste Italiane S.p.A. ha già provveduto a corrispondere la quota di eredità allo stesso spettante (…), corresponsione che evidentemente sottende un compiuto accertamento in relazione al decesso della sig.ra XY";

VISTE le note dell´11 e del 12 giugno 2015 con le quali Poste Italiane S.p.A. ha comunicato al ricorrente l´elenco dei dati personali anagrafici detenuti in relazione al de cuius e la sintesi dei principali dati relativi ai rapporti intercorsi con lo stesso quali risultano "all´interno degli archivi informatici della società"; la resistente ha al tempo stesso rappresentato che, qualora invece l´interessato voglia ottenere copia della documentazione bancaria riferita alla sorella defunta, la stessa potrà essere rilasciata ai sensi dell´art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario previo pagamento di una somma a carico del richiedente, sottolineando come frequentemente le richieste di accesso ai dati formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice equivalgano, nella sostanza, alle richieste di copie di documenti in quanto "i dati (le movimentazioni) non sono scindibili dal documento che le contiene";

VISTA la memoria di replica del 19 giugno 2015 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto, lamentando che lo stesso si limita alla "mera anagrafica ricavata dal gestionale di Poste"; lo stesso ha quindi ribadito la propria richiesta di ottenere tutti i dati contenuti nella documentazione riferita ai diversi rapporti intestati alla sorella defunta quali risultano nella nota inviatagli da Poste Italiane S.p.A. (conto corrente n. *** aperto in data 13/4/2005 ed estinto in data 19/1/2015; libretto di risparmio postale n. ***, cointestato, aperto in data 26/10/2005 ed estinto in data 16/2/2015, buoni fruttiferi postali);

VISTA la nota datata 27 luglio 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire quanto già rappresentato con la nota dell´11 giugno 2015, ha trasmesso copia "dell´elenco movimenti dare/avere eseguiti sul libretto di risparmio postale n. *** dal 26/10/05 al 16/02/15", puntualizzando altresì che qualora invece l´interessato voglia "ottenere la documentazione delle singole movimentazioni relative al predetto libretto, tali documenti potranno esserLe comunicati previa comunicazione del Modulo Richiesta lista movimenti libretto postale" e pagamento della somma prevista dal Foglio Informativo; la resistente ha altresì precisato che "per quanto riguarda le movimentazioni relative ai buoni fruttiferi postali, non esiste una documentazione che attesti le movimentazioni/saldi attivi e passivi, ma unicamente documentazione relativa a richiesta di emissione e di rimborso", mentre per quanto attiene il rapporto di conto corrente, l´estratto conto "potrà essere fornito previa compilazione del modulo di richiesta copia estratto conto bancoposta, a lei inviato in allegato al predetto riscontro, da consegnare all´Ufficio postale unitamente alla ricevuta dell´importo dettagliato nel Foglio informativo";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento e che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi (secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 5.1 delle Linee guida relative ai trattamenti in ambito bancario sopra citate); rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso in esame, l´interessato, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, ha diritto di accedere ai dati bancari relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la società resistente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti;

RITENUTO pertanto che, alla luce della documentazione in atti, il riscontro fornito dalla società resistente risulta parziale  in quanto, per espressa dichiarazione del titolare del trattamento, non sono stati forniti i dati contenuti nella documentazione contabile riferita al rapporto di conto corrente postale  n. ***,  aperto in data 13/4/2005 ed estinto in data 19/1/2015; ritenuto quindi, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Poste Italiane S.p.A. di comunicare all´interessato, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente di terzi, i dati personali riferiti al de cuius relativi al rapporto di conto corrente sopra indicato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che deve invece essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in ordine ai dati comunicati dal titolare del trattamento, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. di comunicare all´interessato, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente di  terzi, i dati personali riferiti al de cuius relativi al rapporto di conto corrente postale  n. ***,  aperto in data 13/4/2005 ed estinto in data 19/1/2015, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati personali già comunicati;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti nella misura di 350 euro a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia