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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bologna - 8 ottobre 2015 [4703344]

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[doc. web n. 4703344]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Bologna - 8 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 526 dell´8 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con provvedimento n. 217 del 24 aprile 2013, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa la diffusione di dati personali del segnalante effettuata dal Comune di Bologna P.Iva: 01232710374, con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6, mediante l´apposizione, nel contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL, della ragione sociale dell´azienda che, qualora venga esercitata in forma di impresa individuale, contiene il nome e cognome dell´imprenditore, permettendo così l´identificazione dell´interessato e la visibilità da parte di chiunque di tali dati, in mancanza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 12758/81577 del 21 maggio 2013 con cui è stata contestata al Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI lo scritto difensivo datato 4 giugno 2013 e l´ulteriore memoria difensiva presentata in data 17 ottobre 2013 in sede di audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali il Comune di Bologna ha rilevato la "(…) assoluta incertezza della contestazione, con conseguente violazione del diritto alla difesa del preteso obbligato", poiché il verbale di contestazione oltre a non fare alcun riferimento all´art. 74, commi 1 e 2 del Codice (richiamato nel provvedimento dell´Autorità n. 217 del 24 aprile 2013), nell´individuare l´art. 19, comma 3 del Codice quale norma di precetto, attribuisce al Comune la condotta omissiva di "(…) aver diffuso dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati" non prevista dal citato art. 19. Evidenzia, altresì, la violazione dell´art. 14, comma 1 della legge n. 689/1981 in quanto "(…) la violazione risulta (…) genericamente contestata al Comune di Bologna (…)", atteso che "Manca l´individuazione dell´autore materiale della condotta illecita sanzionata (…)". Inoltre, lamenta lo spirare del termine di cui all´art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, entro il quale "(..) gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati (…)", posto che "Detto termine decorre (…) con il ricevimento da parte di Codesto Garante della nota del direttore del settore mobilità sostenibile del Comune di Bologna del 25/10/2012 (…)". Inoltre, nell´individuare le norme che attribuiscono al Comune il potere di istituire le zone a traffico limitato e quelle che ne regolamentano l´accesso, osserva come "(…) il divieto di cui all´art. 74, comma 2 del Codice di indicare in modo direttamente visibile (…) le generalità della persona fisica titolare del contrassegno, è previsione riferita all´ipotesi di veicoli a servizio di persone invalide (…)", ove peraltro, sul punto evidenzia come l´indicazione sul citato contrassegno "(…) della ditta, ossia del nome commerciale dell´imprenditore, che non necessariamente include il cognome dello stesso (ai sensi dell´art. 2563, comma 2, c.c. …); che può essere oggetto, insieme con l´azienda di trasferimento di atto tra vivi o mortis causa (art. 2565 c.c.) (…), di per sé non costituisce informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile". Inoltre, "(…) il fatto oggetto di contestazione è stato posto in essere dietro preventivo consenso degli interessati (…); esso risulta (…) commesso nell´esercizio di una facoltà legittima o nell´adempimento di un dovere, e , dunque, non punibile in base all´art. 4, comma 1 , L. 689/81";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Va preliminarmente evidenziato come l´atto di accertamento della violazione oggetto di contestazione è da individuarsi nel provvedimento n. 217 del 24 aprile 2013, nel quale è specificamente indicato che il trattamento è illecito perché effettuato in violazione dell´art. 19, comma 3 del Codice e che l´Ente non ha impugnato il predetto  provvedimento. L´Ufficio individua correttamente l´art. 19, comma 3 del Codice quale norma di precetto, atteso che la condotta che ha generato la sanzione è consistita nella diffusione dei dati personali dell´interessato contenuti e illegittimamente inseriti nel citato contrassegno. Risulta evidente come il riferimento, riportato nel verbale di contestazione, alla diffusione di "(…) dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati" è frutto di un errore materiale che non sostanzia alcun vizio di nullità o annullabilità dell´atto amministrativo sanzionatorio in parola, attesi i ripetuti richiami all´art. 19, comma 3 del Codice contenuti nell´atto. In ordine a quanto argomentato circa la violazione dell´art. 14, comma 1 della legge n. 689/1981  si evidenzia come, in applicazione del principio di personalità di cui all´art. 3 della legge n. 689/81, la disciplina dettata dal Codice costituisce lex specialis rispetto alle previsioni della legge n. 689/1981 in quanto fonte di pari grado richiamabile, per effetto dell´art. 166 del Codice, solo "in quanto applicabile". Il Codice dispone che gli adempimenti siano  posti in essere, in primo luogo, dal titolare del trattamento che, secondo quanto è previsto all´art. 28 del Codice, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è "l´entità nel suo complesso". Ne deriva, pertanto, che il procedimento sanzionatorio amministrativo è stato correttamente avviato nei confronti del titolare del trattamento individuato nel Comune di Bologna (sul punto, Ordinanza ingiunzione n. 51 del 29 gennaio 2015, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3925407). Risulta privo di pregio anche quanto argomentato relativamente allo spirare del termine di cui all´art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall´organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame la violazione, così come espressamente rilevato, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con il provvedimento dell´Autorità n. 217 del 24 aprile 2013, all´esito dell´articolata attività istruttoria posta in essere dall´Ufficio e delle conseguenti valutazioni in ordine alla illiceità del trattamento dei dati effettuato. Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto, pertanto, a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 ovvero in data 21 maggio 2013. Risultano poi inconferenti le restanti argomentazioni in quanto, muovendo i loro presupposti dall´erronea interpretazione delle norme citate, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Bologna ha effettuato un trattamento di dati personali mediante l´apposizione, nel contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL, della ragione sociale dell´azienda che, qualora venga esercitata in forma di impresa individuale, contiene il nome e cognome dell´imprenditore, permettendo così l´identificazione dell´interessato e la visibilità da parte di chiunque di tali dati, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, deve essere quantificato, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice medesimo, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Bologna P.Iva: 01232710374, con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia