g-docweb-display Portlet

Newsletter 13 - 19 dicembre 1999

Stampa Stampa Stampa

Newsletter 13 - 19 dicembre 1999
  
  

  • Cittadinanza elettronica. Il Presidente del Garante a Lisbona.
  • P.A. e adeguamento alle norme sulla privacy.
  • Il Garante chiede regolamenti per i ministeri.
  • L´Ufficio del Garante al vertice dell´ACC di Schengen.
  • Minori, violenza sessuale e diritto di cronaca.
  • Tutela del minore e diritto di cronaca.
  • Avvio del servizio GratisTel.
  • Nuovo provvedimento del Garante su GratisTel.

 

Cittadinanza elettronica. Il Presidente del Garante a Lisbona

Stefano Rodotà si è incontrato a Lisbona con il Presidente della Repubblica portoghese, Jorge Sampaio, per discutere i problemi della società dell’informazione, ai quali il Portogallo, che dal 1 gennaio 2000 assumerà la presidenza dell’Unione Europea, intende attribuire una rilevanza particolare.

L’incontro è avvenuto in occasione della conferenza su “Cittadini e società dell’informazione”, dove Rodotà ha svolto la relazione “Per una cittadinanza elettronica.

La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione”, mettendo in evidenza particolare tre questioni: 1) il dilatarsi dell’idea di cittadinanza oltre i confini nazionali e le nuove possibilità di mobilitazione e di incidenza dei cittadini, come ha dimostrato la recente vicenda di Seattle, resa possibile dall’azione combinata di una forma tradizionale di mobilitazione (le dimostrazioni di piazza), dell’amplificazione televisiva e della preparazione mondiale su Internet; 2) i rischi della riduzione della democrazia ai soli referendum elettronici, ad un gioco di “sì o no” a domande poste da altri, mentre le nuove tecnologie mettono i cittadini in condizione di intervenire in tutto il processo di decisione; 3) i problemi dell’accesso alle tecnologie, che devono essere affrontati con urgenza per evitare nuove diseguaglianze tra i cittadini.

Precedentemente Stefano Rodotà aveva partecipato ad un incontro internazionale organizzato dall’Istituto di Studi Politici di Barcellona per discutere “La colonizzazione del cyberspazio”. Rodotà è partito dalla constatazione che Internet, considerato finora come uno spazio di infinita libertà, si sta progressivamente trasformando in uno spazio dedicato al commercio.

Questo sta già provocando forme di censura e di ridotta tutela dei diritti (della privacy in particolare). In questo senso, Internet si presenta come il luogo emblematico del conflitto tra logica dei diritti fondamentali e logica del mercato, che si è manifestato in modo particolarmente evidente nei negoziati tra Europa e Stati Uniti sui cibi transgenici e sulla protezione dei dati personali.

 

P.A. e adeguamento alle norme sulla privacy

Entro il 31 dicembre le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, devono avviare l´adeguamento alle norme sulla privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili. Questa data è stata fissata per diversi adempimenti dal decreto legislativo 135 del maggio scorso, che, integrando la legge sulla protezione dei dati, fissa alcuni principi per il trattamento di dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni ed individua anche una serie di finalità di rilevante interesse pubblico che legittimano l´utilizzazione di dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni.

I soggetti pubblici di norma non devono richiedere il consenso agli interessati o autorizzazioni al Garante, ma il trattamento dei dati sensibili deve essere autorizzato da un´espressa disposizione di legge, che affermi l´esistenza di rilevanti finalità di interesse pubblico e che specifichi i dati che possono essere trattati e quali operazioni sono eseguibili.

Se manca una disposizione di legge che attesti l´esistenza delle rilevanti finalità di interesse pubblico fra alcune attribuzioni proprie del soggetto pubblico, le amministrazioni interessate, nell´attesa di un´apposita legge, possono chiedere al

Garante una specifica autorizzazione per trattare in alcuni settori i dati sensibili necessari.

Per le sole richieste di autorizzazione presentate entro il 31 dicembre 1999, il Garante avrà 90 giorni per rilasciare l´autorizzazione e nel frattempo il trattamento dei dati potrà essere proseguito.

Se, invece, vi sia questo riconoscimento dell´esistenza di rilevanti finalità di interesse pubblico, ma la legge non determina con precisione quali categorie di dati sensibili possono essere trattate e mediante quali operazioni (questa situazione è la più comune anche dopo il decreto 135), occorre che le amministrazioni interessate provvedano a definire questi importanti profili, iniziando questo procedimento sempre entro il 31 dicembre 1999.

Il Garante pertanto richiama l´attenzione su queste prossime scadenze, entro le quali i diversi soggetti pubblici, centrali e locali, sono tenuti a valutare anzitutto se occorre chiedere l´autorizzazione e, in secondo luogo, se è necessario - come molto probabile - iniziare il procedimento per evidenziare le categorie di dati che potranno essere trattati e le operazioni eseguibili. A tale ultimo scopo, sembra che l´atto da adottare debba avere natura regolamentare, dal momento che si disciplina una materia incidente sui diritti e le libertà personali; lo stesso legislatore lo ha imposto in modo esplicito per i dati sanitari.

 

Il Garante chiede regolamenti per i ministeri

In riferimento alla circolare inviata ai Ministeri dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al fine di adeguare il trattamento dei dati sensibili da parte della P.A. alle norme sulla privacy, il Prof. Ugo De Siervo, componente del collegio del Garante, ha dichiarato: "È bene che la Presidenza del Consiglio abbia inviato una circolare sugli adempimenti delle pubbliche amministrazioni per utilizzare i dati sensibili, nell’ambito delle finalità pubbliche definite dalla legge.

Peraltro vi è un punto importante di dissenso, che è bene esternare subito: la Presidenza suggerisce di individuare i dati sensibili che potranno essere trattati e le operazioni eseguibili mediante semplici atti amministrativi e non mediante appositi regolamenti (salvo il settore della sanità).

Ciò perché questi atti dovrebbero identificare semplicemente questi dati, mentre spetterebbe semmai alla legge fissare criteri di trattamento dei dati.

Ma ciò equivale - ha affermato De Siervo - o a bloccare tutto (dato che le leggi in materia non specificano quasi nulla) o, più probabilmente, a lasciare alla discrezionalità delle singole amministrazioni ministeriali tutte le scelte in materia, senza neppure quei controlli che vi sono sui regolamenti. Facciamo solo due esempi, per capirci: il decreto 135 del 1999 considera di rilevante interesse pubblico l’intero settore tributario e quello dell’istruzione, senza specificare neppure quali categorie di dati sensibili potranno essere a tal fine trattati. Ma allora un semplice atto amministrativo potrà specificare quali dati sensibili dei cittadini possono essere raccolti ed utilizzati a questi fini, potendo stabilire anche quali usi se ne potranno fare?

Inoltre la circolare non si occupa di un altro problema delicato ed urgente: l’elenco delle finalità pubbliche il cui perseguimento legittima l’utilizzazione di dati sensibili, non copre in realtà tutta l’amministrazione statale e, tanto più, quella locale. Basti pensare che risulterebbero scoperti settori delicati come, ad esempio, l’edilizia residenziale pubblica o l’attività dei servizi di assistenza sociale.

Ma allora - ha continuato il membro dell’Authority - occorre che le amministrazioni interessate chiedano un’ urgente integrazione legislativa; ove ciò non sia immediatamente possibile, occorre affrettarsi a chiedere al Garante l’autorizzazione prevista dal terzo comma dell’art. 22 della legge 675. Occorre perciò che le amministrazioni statali provvedano, con massima urgenza, a svolgere questo preliminare compito ricognitivo.

Un’ultima osservazione: la circolare riguarda l’amministrazione statale, ma in tutto il grande settore dell’amministrazione regionale, provinciale e locale, domina l’immobilismo (salvo qualche isolata eccezione) malgrado che i problemi siano sotto vari profili ancora più complessi (il decreto 135 sembra non aver preso in considerazione con sufficiente attenzione l’amministrazione locale, gli enti territoriali sono tanti e i loro organismi associativi sembrano purtroppo assenti su questo tema).

Allora è bene ricordare - ha concluso De Siervo - che il quarto comma dell’art. 5 del decreto 135 dice che i soggetti pubblici devono iniziare l’adeguamento al nuovo sistema entro fine dicembre e che, in assenza di una disciplina di legge, i trattamenti possono proseguire oltre tale data solo in presenza di una richiesta di autorizzazione al Garante di legittimare queste attività".

 

L´Ufficio del Garante al vertice dell´ACC di Schengen

Venerdì 10 dicembre il Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali è stato nominato all´unanimità vice presidente dell´Autorità di Controllo Comune (ACC) Schengen. Presidente è stato nominato il Garante belga, De Schutter.

L´ACC raggruppa i rappresentanti di tutti i Garanti per la protezione dei dati dei Paesi che fanno parte dell´Accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985 allo scopo di creare uno spazio comune per la libera circolazione delle persone e delle merci. La successiva Convenzione di applicazione dell´Accordo del 1990, disciplina le necessarie forme di cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria e istituisce il Sistema d´Informazione Schengen (SIS), un archivio che centralizza tutte le informazioni riguardanti le persone ricercate o poste sotto sorveglianza e quelle relative ai veicoli e agli oggetti ricercati. Il sistema è composto di sezioni nazionali e di un supporto tecnico, che ne assicura l´uniformità, situato a Strasburgo.

Il controllo dell´archivio della sezione italiana del Sistema d´Informazione Schengen, allo scopo di verificare che l´elaborazione e l´utilizzazione dei dati inseriti rispetti i diritti delle persone interessate, viene svolto per l´Italia dal Garante per la protezione dei dati personali individuato dalla legge 388/1993 quale autorità nazionale di controllo. In questa veste il Garante è chiamato a far parte dell´Autorità Comune di Controllo attraverso due suoi rappresentanti.

L´ACC è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione, in particolare sulla protezione dei dati personali. Fra le attività di maggior rilievo dell´ACC rientra quella di formulare pareri e di elaborare proposte per la soluzione comune dei problemi esistenti.

 

Minori, violenza sessuale e diritto di cronaca

Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni casi di violenza sessuale su minori, in relazione ai quali, in molti servizi giornalistici di stampa e televisione, le giovani sono state identificate personalmente o mediante inequivocabili riferimenti che ne rendevano agevole l´identificazione.

Un tale comportamento, come il Garante ha avuto più volte occasione di sottolineare, non si pone in contrasto soltanto con i limiti stabiliti dal codice di deontologia messo a punto dal Consiglio Nazionale dell´Ordine dei giornalisti e approvato dal Garante, ma può rappresentare innanzitutto una violazione di norme penali precedenti, poste a tutela dei minori e delle vittime della violenza sessuale.

Si tratta, specificamente, dell´art.13 del codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448 del 1988) e dell´art.734 bis del codice penale introdotto dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale,norme rafforzate dalla recente legge 3 agosto 1998 n. 269 sulla pedofilia.

Il Garante ha, pertanto, avviato accertamenti presso gli uffici competenti anche per verificare se i nomi adoperati per indicare le minori siano di fantasia o corrispondano effettivamente alle minori, e ha fatto appello agli organi rappresentativi dei giornalisti perché si facciano anch´essi carico del rispetto delle norme giuridiche ed etiche della professione.

 

Tutela del minore e diritto di cronaca

Un noto personaggio straniero aveva lamentato la pubblicazione, su un settimanale italiano di larga tiratura, di un servizio giornalistico, corredato da fotografie, nel quale venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore, ripreso tramite teleobiettivo nel cortile della scuola, e da didascalie con l´indicazione di una serie di elementi e circostanze, fra le quali un´interpretazione del presunto stato psicologico del ragazzo.

A giudizio dell´interessato, il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, violava il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della sua personalità; si chiedeva, pertanto, che l´Autorità vietasse la pubblicazione di articoli o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti.

Il settimanale aveva replicato che la fotografia e i relativi commenti riportati nelle didascalie, rappresentavano una lecita espressione del diritto di informazione poiché non ledevano l´immagine e la personalità del minore in base a quanto previsto dal codice deontologico dei giornalisti. L´editore, dimostrando attenzione alle proteste, si era impegnato ad evitare ogni successiva pubblicazione di fotografie e servizi giornalistici riguardanti il giovane.

Esaminando il caso, il collegio del Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli) ha stabilito che le doglianze dell´interessato devono considerarsi in parte fondate. Il trattamento dei dati personali da parte di un giornalista deve rispettare, oltre che le norme della legge n.675 del 1996, anche le prescrizioni del codice di deontologia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998) che specifica, tra l´altro, alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

L´art. 7 del codice individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate. In particolare, viene precisato che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico& decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" (adottata nell´ottobre del 1990).

E´ evidente, ha affermato il Garante, che la tutela del minore si estende anche fuori dei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera. Nel caso di specie, il minore aveva una sua notorietà, peraltro non diffusa, essenzialmente derivante da suoi legami familiari; notorietà che, comunque, non fa venire meno l´esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo.

La Carta di Treviso, infatti, impone di tutelare "la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni".

Il Garante ha, pertanto, invitato il settimanale e l´editore a non comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del minore contenuti nel servizio giornalistico in questione, dando atto che il settimanale si era già astenuto dall´utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente la misura oggetto della decisione.

 

Avvio del servizio GratisTel

In riferimento a notizie giornalistiche apparse in questi giorni, relative all´avvio previsto per il 18 dicembre del servizio GratisTel, il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto il 10 dicembre 1999 di non aver ancora ricevuto, dalla società che gestisce il servizio, gli elementi richiesti per verificare se le modifiche apportate corrispondono a quelle prescritte dall´Autorità, con il provvedimento dello scorso 13 novembre, per rendere conforme l´attività alle norme sulla privacy e per consentirne l´attivazione nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini.

Con una nota, l´Autorità ha peraltro richiamato l´attenzione della GratisT Italia s.r.l. sulla necessità di rispettare il dispositivo del provvedimento nella parte in cui prescrive che il riscontro al Garante sulle misure adottate sia fornito "almeno sette giorni prima dell´avvio del servizio".

 

Nuovo provvedimento del Garante su GratisTel

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una nuova segnalazione a GratisT Italia perché, dall´esame della documentazione inviata il 10 dicembre, in vista dell´annunciato avvio del servizio GratisTel per il 18 dicembre, è emerso che non sono state recepite tutte le modifiche richieste con il provvedimento del 13 novembre scorso.

E´ necessario, infatti, chiarire ancora alcuni punti.

  1. In particolare, per quanto riguarda i sottoscrittori del contratto:
    • Occorre innanzitutto specificare quali sono i dati che i sottoscrittori devono necessariamente fornire nel modulo di iscrizione perché venga loro erogato il servizio e quali invece sono le informazioni facoltative, anche per quanto riguarda il codice fiscale (la società ha finora comunicato ai sottoscrittori di utilizzarlo per imprecisati "scopi interni").
    • Dal momento che viene prevista anche la possibilità per l´utente di ricevere a casa ulteriori informazioni sui prodotti (i cosiddetti "spot interattivi"), la società deve far presente ai sottoscrittori che è già previsto nel contratto un elenco aggiornato degli inserzionisti dal quale possono essere ricavate le coordinate per esercitare i diritti sanciti dall´art.13 della legge n.675 del 1996 (accesso ai dati, loro aggiornamento, rettifica, cancellazione ecc.).
    • Nel modulo di sottoscrizione, inoltre, devono essere meglio specificate le categorie di società ed imprese alle quali saranno trasmessi i dati degli interessati, elencando le principali tipologie di operatori.
  2. Per quanto riguardo le persone chiamate attraverso il servizio GratisTel, la società ha previsto, all´inizio della telefonata, un messaggio in base al quale si può rifiutare la chiamata interrotta dalla pubblicità.

Il Garante ha, però, richiesto che la persona chiamata sia messa in grado di esprimere in modo positivo la sua volontà, attraverso la digitazione di un tasto, acconsentendo in piena consapevolezza all´instaurazione della telefonata. In sostanza, se il chiamato non accetta la telefonata attraverso la digitazione del tasto indicato, cadrà la linea.

L´Autorità ha sottolineato, inoltre, che tale meccanismo serve solo per consentire lo svolgimento della telefonata, ma non per ogni altra utilizzazione dei dati, ad esempio a seguito di "spot interattivi". L´utilizzazione delle informazioni del chiamato a tale scopo può avvenire solo sulla base di una più articolata informativa e dell´acquisizione di un nuovo consenso.

L´Autorità ha, pertanto, disposto che GratisT Italia conformi alle prescrizioni indicate il trattamento di dati personali relativo al servizio GratisTel, prima dell´avvio del servizio, ed invii all´Ufficio del Garante copia dei documenti riformulati.

Scheda

Doc-Web
47670
Data
13/12/99

Tipologie

Newsletter