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Newsletter 8 - 14 novembre 1999

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Newsletter 8 - 14 novembre 1999
  
  

  • Tecnologie e cittadinanza: la sfida del XXI secolo.
  • Impronte digitali in palestra.
  • Malati di Aids nel mondo del lavoro.
  • Telefonate interrotte da spot.
  • Il Garante francese e gli spot telefonici.
  • Cybershopping.

 

Tecnologie e cittadinanza: la sfida del XXI secolo

La Société pour la Philosophie de la Téchnique ha organizzato a Parigi, alla Sorbona, una giornata di studio "Tecnologie e cittadinanza: la sfida del XXI secolo".

Una delle relazioni di base è stata tenuta da Stefano Rodotà, che ha messo in evidenza come le tecnologie dell´informazione e della comunicazione stiano rimodellando l´insieme delle relazioni sociali, ridisegnando il quadro dei rapporti tra i cittadini ed i poteri pubblici e privati. L´insieme di questi fenomeni non può essere analizzato ricorrendo alle categorie ed alle opposizioni tradizionali: privacy contro trasparenza; legislazione contro autoregolamentazione; democrazia diretta contro democrazia rappresentativa. Sta emergendo, infatti, un nuovo e complesso sistema istituzionale, alla cui progressiva messa a punto concorrono una molteplicità di soggetti (pubblici e privati, nazionali e sovranazionali) ed una molteplicità di fonti (convenzioni internazionali e direttive europee, leggi nazionali, codici di autodisciplina, standards tecnici). Viviamo un clima di democrazia "continua", dove le tecnologie possono rafforzare le tendenze al governo oligarchico o una più forte partecipazione dei cittadini. I diritti fondamentali, individuali e collettivi, devono essere riformulati e rafforzati, respingendo le pressioni perché le regole ammissibili siano solo quelle che "mimano il mercato". Deve essere ben presente, in ogni caso, il pericolo di vedere la società della comunicazione degradarsi in società della sorveglianza e della classificazione.

I temi delle nuove dimensioni della sfera privata sono stati ripresi in una relazione dedicata a "Le guerre intorno alla privacy su Internet", tenuta nel corso di un incontro tra studiosi statunitensi e italiani, svoltosi a Torino, che ha analizzato i problemi dell´"Erosione della sovranità nel tempo dei media digitali". Rodotà ha sottolineato come "non sia più possibile considerare la privacy come un tema a sé. Esso rimanda ad un contesto che si fa via via più complesso, dove la cancellazione delle frontiere, che racchiudevano la sovranità nazionale, fa nascere nuove forme di sovranità, esercitate soprattutto dal sistema delle imprese che tendono a trasformare Internet in un gigantesco supermercato mondiale. Rischia così d´essere tradita la promessa di Internet come luogo d´una nuova, estesissima libertà, ed i naviganti sulla rete rischiano d´essere chiusi nel puro ruolo di consumatori di beni e servizi". Dev´essere, quindi, ripreso il tema della "cittadinanza elettronica", che esige, da una parte, intese internazionali a tutela della privacy; e, dall´altra, deve indurre a progettare un "Information Bill of Rights".

 

Impronte digitali in palestra

Per consentire l´ingresso alle palestre si possono utilizzare sistemi tecnologici avanzati, ma attenzione alle violazioni della privacy.

Un centro sportivo ha sostituito il normale tesserino elettronico di accesso agli impianti e alle attrezzature sportive con un congegno basato sulla registrazione e la rilevazione delle impronte digitali dei singoli clienti al momento dell´ingresso.

In base a tale sistema ogni utente della palestra può accedervi solo qualora la macchina riconosca l´impronta digitale precedentemente memorizzata nel computer.

Al Garante è stato chiesto se l´utilizzo di un tale sistema di controllo degli accessi è conforme alle norme sulla riservatezza dei dati.

L´Autorità ha innanzitutto chiarito che l´impiego di meccanismi di rilevazione di impronte digitali comporta sicuramente un trattamento di dati personali. In base alla legge n. 675 del 1996 sulla privacy, per "dato personale" si intende, infatti "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art.1, comma 1, lettere c).

Alla luce di tale definizione, le impronte dattiloscopiche, che forniscono un preciso elemento identificativo di ogni persona fisica, sono senza alcun dubbio dati personali e pertanto il loro eventuale trattamento rientra nel campo di applicazione della legge n. 675 del 1996.

L´acquisizione delle impronte digitali dei clienti di un centro sportivo privato non contrasta, di per sé, con le norme sulla privacy, ma devono essere rispettati gli obblighi precisi e rigorosi che la legge prevede.

In particolare, occorre informare, anche oralmente, gli iscritti o le persone che comunque accedono al centro sportivo degli scopi per i quali vengono raccolti i loro dati e acquisire, qualora necessario, il consenso alla loro utilizzazione. Va ricordato, infatti, che il consenso non è richiesto se l´utilizzazione dei dati è necessaria per adempiere ad obblighi contrattuali, ma è in concreto indispensabile se, ad esempio, il gestore del centro sportivo comunica i dati a terzi.

I dati raccolti dovranno, inoltre, essere utilizzati solo per le finalità di accesso alla palestra e dovranno essere conservati solo per la durata del contratto e con sistemi di sicurezza che evitino il rischio di accessi non autorizzati.

 

Malati di Aids nel mondo del lavoro

La particolare tutela sancita dalla legge n. 135 del 1990 nei confronti dei malati di AIDS e dei sieropositivi è tuttora integralmente vigente. Essa è stata rafforzata dalla legge sulla privacy e viene oggi confermata dai recenti decreti legislativi integrativi della legge n. 675 del 1996, che hanno introdotto una specifica disciplina per il trattamento dei dati sulla salute da parte delle amministrazioni pubbliche.

In questo quadro normativo, anche il settore privato ha precisi obblighi da rispettare. Le agenzie che operano nel campo della selezione per conto terzi e del collocamento della manodopera, sono tenute alla rigorosa applicazione della legge sulla lotta all´AIDS e a garantire l´anonimato dei malati di AIDS e dei soggetti affetti dal virus HIV, come stabilito dalle Autorizzazioni n. 2 e 5 del 1999, emanate dal Garante relativamente al trattamento dei dati sulla salute e la vita sessuale.

L´occasione per chiarire i due delicati aspetti è stata offerta dall´incontro avuto con alcuni rappresentanti della Lega Italiana per la lotta all´AIDS (LILA) e di altre Associazioni di lotta all´AIDS rappresentate nella Consulta del volontariato per i problemi dell´AIDS presso il Ministero della Sanità.

L´incontro era stato richiesto dalle Associazioni allo scopo di rappresentare le preoccupazioni per alcune problematiche relative alle discriminazioni dei malati di AIDS nel mondo del lavoro.

Il Garante, che è più volte intervenuto sul rispetto dei diritti dei malati di AIDS e di sieropositivi, in particolare di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico e privato, ha ribadito la necessità di garantire a queste persone la piena salvaguardia della loro riservatezza e dignità personale.

 

Telefonate interrotte da spot

Il moltiplicarsi di offerte di servizi gratuiti in cambio dell´utilizzo di dati personali, pone il delicato problema delle garanzie da assicurare agli utenti e ai consumatori, anche nelle fasce più deboli, al fine di tutelare la loro vita privata e la loro dignità. Nella società dell´informazione, i dati sulle persone (relativi, ad esempio, a proprietà, preferenze, gusti, stili di vita, ecc.) costituiscono un bene primario, ma vi è il rischio che vengano utilizzati come una vera e propria merce di scambio.

Fino all´entrata in vigore della legge sulla privacy, nessuna difesa era possibile. Ora i cittadini hanno il diritto di non consentire alle raccolte di dati effettuate da privati.

Il Garante, dal canto suo, ha incentrato la sua attività sulla promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali della persona attraverso le diverse forme di tutela garantite dalle normative sulla protezione dei dati. L´Autorità è particolarmente vigile sul fronte della raccolta ed utilizzazione dei dati personali allo scopo di elaborare profili dei consumatori e di classificare i loro comportamenti.

Nel quadro di questa problematica si colloca la prevista attivazione in Italia di un servizio di telefonate gratuite con spot, da parte della società Gratis Tel, rispetto al quale l´Autorità, composta dal Prof. Stefano Rodotà, dal Prof. Giuseppe Santaniello, dal Prof. Ugo De Siervo e dall´Ing. Claudio Manganelli, ha da tempo avviato accertamenti per verificarne la conformità alla normativa sulla privacy.

Le verifiche sono iniziate già nel mese di febbraio di quest´anno al momento dell´annuncio del futuro lancio del servizio.

La complessità del problema ha richiesto approfondimenti sulle precise modalità tecniche di funzionamento del servizio, e sui conseguenti accorgimenti per la tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso un´apposita audizione, tenutasi nell´ottobre scorso, dei rappresentanti della Gratis Tel presso gli uffici del Garante.

L´indagine verrà completata nei prossimi giorni, dopo un incontro tecnico avvenuto nei giorni scorsi presso la Gratis Tel. La delegazione dell´Autorità era guidata dall´Ing. Claudio Manganelli, componente del collegio del Garante.

Nei prossimi giorni, il Garante si pronuncerà definitivamente sugli aspetti del servizio che potrebbero incidere sul diritto alla riservatezza dei cittadini interessati.

Si tratta, in particolare, di sciogliere alcuni nodi relativi alle posizioni sia dei sottoscrittori del contratto di adesione al servizio sia degli utenti chiamati. Per i primi, ferma restando la piena libertà degli stessi di aderire al servizio e di fornire i propri dati, la questione riguarda l´informativa e il consenso al trattamento dei dati anche da parte delle società che hanno inserito pubblicità.

La posizione degli utenti chiamati è assai più delicata, in quanto essi, pur essendo estranei al contratto intervenuto tra il sottoscrittore e la società Gratis Tel, riceveranno pubblicità non richiesta. Questa situazione impone che essi debbano essere messi in grado di esercitare consapevolmente le proprie scelte.

 

Il Garante francese e gli spot telefonici
(comunicato della Commission Nationale de l´informatique et des libertés del 28 ottobre, su www.cnil.fr)

La CNIL (la Commission Nationale de l´informatique et des libertés, il Garante francese, n.d.r.) ha esaminato, durante la seduta del 5 ottobre 1999, i problemi sollevati dai progetti di alcuni operatori telefonici di offrire un abbassamento delle tariffe delle comunicazioni telefoniche in cambio dell´accettazione da parte dell´abbonato che le sue comunicazioni telefoniche possano essere interrotte da messaggi pubblicitari.

La CNIL ha rilevato il carattere inedito per la Francia dell´utilizzazione di linee private come supporto di annunci pubblicitari e ha sottolineato che - a differenza delle offerte di connessione gratuita a Internet - la contropartita di queste tariffe preferenziali in materia di telefonia non pesa unicamente su colui che acconsente ma anche sui suoi interlocutori.

Dopo aver osservato che allo stato attuale del diritto non vi è alcun testo nazionale o internazionale che proibisca tali offerte, la Commissione ha tuttavia rammentato all´insieme degli operatori francesi le regole minime di tutela della vita privata e della tranquillità che comunque devono rispettare i progetti di questa natura, sia rispetto alla legge "informatique et libertés" sia rispetto alle disposizioni relative alla "liste orange" (raccoglie gli abbonati telefonici che non desiderano che le informazioni che li riguardano siano oggetto di cessione, pur continuando a figurare nell´elenco telefonico).

  1. L´abbonato chiamante che ha deciso di beneficiare di tale offerta deve poter, chiamata per chiamata e attraverso un mezzo tecnico semplice (digitando un numero speciale o un tasto particolare), scegliere quali comunicazioni telefoniche saranno interrotte da messaggi pubblicitari.
  2. La persona chiamata deve essere messa in condizione, attraverso un mezzo tecnico semplice, di rifiutare l´ascolto di ogni messaggio pubblicitario: in ogni caso non deve essere comunicato alla persona chiamata alcun messaggio pubblicitario prima che quest´ultima sia stata informata di questo diritto e del mezzo tecnico messo a disposizione per esercitarlo immediatamente.
  3. Le persone chiamate che hanno manifestato il rifiuto, non devono più ricevere tali chiamate; quando la scheda relativa al rifiuto viene utilizzata dall´operatore al fine di evitare che una persona sia importunata nuovamente da una comunicazione di tal genere, questa scheda non deve consentire che il numero della persona chiamata, senza altra indicazione oltre quella del rifiuto, sia oggetto di alcuna utilizzazione né di cessione a terzi, pena le sanzioni che reprimono lo sviamento di finalità.
  4. I numeri delle persone chiamate che non hanno manifestato il loro rifiuto a ricevere tali chiamate non devono essere oggetto di alcun tipo di sfruttamento commerciale, né di cessione a terzi.

 

Cybershopping
(articolo pubblicato sul Financial Times del 4 novembre)

Uno degli aspetti più esaltanti di Internet è la possibilità di acquistare beni e servizi in tutto il mondo. Eppure quella libertà potrebbe rappresentare un forte deterrente. Senza un´effettiva tutela contro lo sfruttamento da parte di commercianti senza scrupoli, molti consumatori potrebbero perdere completamente la fiducia nell´uso del commercio elettronico.

Questa tutela è diffusa in molti paesi riguardo alle transazioni convenzionali. Il problema è di come trasferirla ad un medium elettronico non regolato e privo di confini. L´OCSE ha combattuto con questo problema per mesi. E ora minaccia di far arenare anche la politica dell´Unione europea riguardo ad Internet.

Il nodo è venuto al pettine perché la Commissione sta progettando di estendere e rendere più severa la normativa che prevede che le controversie relative ai contratti siano decise dalle autorità giudiziarie nazionali dei consumatori. Il mondo industriale afferma che Internet sarà soffocato se ogni operatore che abbia un piccolo web site dovrà combattere costose azioni legali in ogni parte dell´Unione Europea. La Commissione sta tenendo delle audizioni pubbliche per risolvere l´impasse.

Se l´UE ha difficoltà a raggiungere un accordo, che speranza c´è di raggiungerlo a livello globale? La risposta è che l´esempio dell´UE è assolutamente da evitare. Il fine di una legge che protegga i consumatori è quello di compensare l´imperfetta circolazione di informazioni sul mercato, e di prevedere un indennizzo nei confronti di fornitori inadempienti o disonesti. Ma Internet contribuisce notevolmente a sgombrare il campo aumentando la possibilità dei consumatori di raccogliere, valutare e scambiare informazioni.

Quest´ultimo aspetto, insieme alla particolare attenzione per il commercio elettronico, offre ai fornitori responsabili un forte incentivo a costruire la fiducia nei loro siti web. Una soluzione potrebbe essere offerta dai codici di condotta e da meccanismi di risoluzione delle controversie autonomi ed efficaci. Molti operatori on line statunitensi hanno già rinvenuto in questa prassi un´importante risorsa per meglio competere sul mercato.

La legge non deve neppure stabilire in quale giurisdizione debbano essere risolte le controversie. Internet consente di decidere la cosa fin dall´inizio fra cliente e fornitore. Se non riescono a raggiungere un accordo, non ci dovrebbe essere la materia del contendere. Comunque, solo poche controversie - anche all´interno dello stesso paese - arrivano al tribunale, perché il valore della maggior parte delle transazioni non lo giustificherebbe. Il numero potrebbe essere ancora inferiore se gli ombudsman nazionali collaborassero per estendere i loro meccanismi di conciliazione in tutta l´UE.

La più grande minaccia per il commercio elettronico sta nell´eccesso di regolazione e non il contrario. Internet rappresenta un´enorme opportunità per creare un mercato più corretto, efficiente e informato. La strada migliore per raggiungere tale obiettivo è quella di utilizzare come fondamento di qualsiasi approccio il principio caveat emptor.

Scheda

Doc-Web
47923
Data
08/11/99

Tipologie

Newsletter