g-docweb-display Portlet

La privacy non pone ostacoli all'acquisizione da parte della P.A. delle sentenze penali a carico dei dipendenti - 26 luglio 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

La privacy non pone ostacoli all´acquisizione da parte della P.A. delle sentenze penali a carico dei dipendenti

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i dati relativi a sentenze penali emesse nei confronti dei propri dipendenti al fine dello svolgimento dei procedimenti disciplinari.
Il principio è stato affermato in un provvedimento del Garante che ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente, sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad una condanna penale, che aveva chiesto alla propria amministrazione il blocco del trattamento dei dati giudiziari che lo riguardano, lamentando la violazione della legge sulla privacy. Secondo il ricorrente, infatti, l´amministrazione, avrebbe acquisito la sentenza emessa a suo carico in modo non corretto, in particolare non rispettando le disposizioni in materia di casellario giudiziale. Nell´esaminare il ricorso, il Garante ha ricordato, innanzitutto, che la richiesta di blocco dei dati personali può essere richiesta solo quando i dati sono raccolti ed utilizzati in violazione della legge.
Per quanto riguarda la raccolta, il ricorso è risultato infondato perché la questione sollevata nel caso in esame non riguarda le procedure per il rilascio dei certificati relativi al casellario giudiziale, come sostenuto dal ricorrente, bensì il rilascio di copie di sentenze che sono acquisibili lecitamente dalla P.A. ai sensi dell´art. 116 del codice di procedura penale e delle altre disposizioni in materia penale.
Per quanto riguarda l´utilizzazione dei dati relativi alla sentenza da parte dell´amministrazione, non è emerso, sia dalle contestazioni del ricorrente sia dagli atti acquisiti dal Garante nel corso dell´istruttoria, che l´amministrazione abbia utilizzato tali dati per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.
A tale proposito, il Garante ha infatti ricordato che la legge sulla privacy ha finora consentito, in via transitoria, il trattamento dei dati giudiziari da parte delle amministrazioni pubbliche, in attesa di una più specifica disciplina. Questa disciplina è stata ora introdotta dal recente decreto legislativo n. 135/1999 che rende ammissibili la raccolta e l´utilizzazione di questi dati da parte della P.A. nell´ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, per svolgere attività dirette all´accertamento della responsabilità disciplinare.

Roma, 26 luglio 1999