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Privacy e posta elettronica - 12 luglio 1999

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Privacy e posta elettronica

I messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nei newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati.
Lo ha stabilito il Garante affrontando il più ampio caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un´amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione. Il principio riguarda non solo le singole "e-mail", ma anche le più articolate mailing list, ovvero i servizi di posta elettronica con un indirizzario automatico che consente la contemporanea trasmissione a più persone di una comunicazione o messaggio su determinati argomenti di interesse comune (in genere, il messaggio, inviato al computer che "amministra" la lista, viene poi spedito automaticamente alla casella di posta elettronica di tutti gli aderenti).
Nella sua decisione, il Garante, nel ribadire i principi contenuti nell´art. 15 della Costituzione, che afferma l´inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, ha ricordato che la legge n. 547 del 1993 sui reati informatici e, da ultimo, il D.P.R. n. 513 del 1997 sul documento elettronico, hanno confermato che la posta elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica.
Per le caratteristiche assunte da tali circuiti privati di posta elettronica, i messaggi che in essi circolano vanno considerati quindi alla stregua della corrispondenza privata e non possono essere abusivamente intercettati. Ciò, sia che si tratti di vere e proprie "mailing list", sia che si tratti di newsgroup ad accesso condizionato dalla disponibilità di una password fornita ad una pluralità di soggetti determinati, e a prescindere dal fatto che la rete operi attraverso le strutture pubbliche che un´amministrazione ha consentito di utilizzare.
Nel caso di specie, il Garante ha peraltro precisato che, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l´eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso.

Roma, 12 luglio 1999