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Massima trasparenza degli archivi per i cittadini che vogliono conoscere i propri dati - 03 maggio 1999

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Massima trasparenza degli archivi per i cittadini che vogliono conoscere i propri dati

Un cittadino ha diritto a conoscere, in maniera chiara e comprensibile, tutti i dati personali che lo riguardano contenuti in un archivio e non attraverso la sola indicazione delle loro tipologie.
Questo il principio ribadito dal Garante nell´accogliere il ricorso di una persona che aveva chiesto di accedere ai dati personali contenuti nell´archivio del proprio legale, a cui aveva revocato il mandato, e di interrompere il relativo trattamento.
All´invito formulato dall´Autorità di aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, il legale aveva risposto di essere in possesso di alcune tipologie di dati (ossia di informazioni fiscali e relative agli atti di una causa) e di aver interrotto il trattamento dei dati, ad esclusione di quelli strettamente necessari a documentare l´attività professionale svolta.
La risposta non è stata ritenuta esauriente dall´Autorità per due ordini di motivi: innanzitutto la risposta fornita dal legale non indica le informazioni personali trattate dall´avvocato, come invece previsto dall´art.13 della legge n.675 del 1996, ma solo le loro categorie.
Riguardo, poi, alla interruzione del trattamento dei dati dell´interessato e alla loro cancellazione, l´Autorità ha sottolineato l´obbligo per l´avvocato di specificare quali dati personali non siano stati cancellati allo scopo di documentare l´opera professionale svolta, e le concrete esigenze connesse alla loro conservazione, in modo tale da consentire all´interessato di verificarne effettivamente i presupposti e la necessità.
Il Garante ha, pertanto, invitato il legale a comunicare integralmente ed in forma comprensibile all´interessato i dati che lo riguardano (nel caso non sia possibile estrapolare le informazioni da propri archivi e documenti egli può esibire o consegnare alla ricorrente copia della documentazione), e specificando quali informazioni non verranno cancellate ai fini della dichiarata esigenza di documentazione della propria attività professionale.
Il provvedimento del Garante, ha determinato anche l´ammontare forfettario delle spese relative al ricorso da porre a carico, così come previsto dal D.P.R. 501 del 1998 che disciplina il procedimento dei ricorsi, del legale in quanto parte soccombente.

Roma, 3 maggio 1999

Scheda

Doc-Web
48257
Data
03/05/99

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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