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Newsletter 26 luglio - 1 agosto 1999

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Newsletter 26 luglio - 1 agosto 1999
  
  

  • Privacy e sentenze penali a carico dei dipendenti pubblici.
  • Consigli provinciali e trattamento dei dati personali.
  • In Germania vietate le telefonate finanziate con la pubblicità.
  • UK: un codice metterà fine ai controlli sulle e-mail in ufficio.
  • Il Garante francese: discriminazioni nei laboratori farmaceutici.

 

Privacy e sentenze penali a carico dei dipendenti pubblici

Le amministrazioni pubbliche possono utilizzare i dati relativi a sentenze penali emesse nei confronti dei propri dipendenti al fine dello svolgimento dei procedimenti disciplinari.

Il principio è stato affermato in un provvedimento del Garante che ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente, sottoposto a procedimento disciplinare in seguito ad una condanna penale, che aveva chiesto alla propria amministrazione il blocco del trattamento dei dati giudiziari che lo riguardano, lamentando la violazione della legge sulla privacy. Secondo il ricorrente, infatti, l´amministrazione, avrebbe acquisito la sentenza emessa a suo carico in modo non corretto, in particolare non rispettando le disposizioni in materia di casellario giudiziale.

Nell´esaminare il ricorso, il Garante ha ricordato, innanzitutto, che la richiesta di blocco dei dati personali può essere richiesta solo quando i dati sono raccolti ed utilizzati in violazione della legge.

Per quanto riguarda la raccolta, il ricorso è risultato infondato perché la questione sollevata nel caso in esame non riguarda le procedure per il rilascio dei certificati relativi al casellario giudiziale, come sostenuto dal ricorrente, bensì il rilascio di copie di sentenze che sono acquisibili lecitamente dalla P.A. ai sensi dell´art.116 del codice di procedura penale e delle altre disposizioni in materia penale.

Per quanto riguarda l´utilizzazione dei dati relativi alla sentenza da parte dell´amministrazione, non è emerso, sia dalle contestazioni del ricorrente sia dagli atti acquisiti dal Garante nel corso dell´istruttoria, che l’amministrazione abbia utilizzato tali dati per fini diversi da quelli relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.

A tale proposito, il Garante ha infatti ricordato che la legge sulla privacy ha finora consentito, in via transitoria, il trattamento dei dati giudiziari da parte delle amministrazioni pubbliche, in attesa di una più specifica disciplina. Questa disciplina è stata ora introdotta dal recente decreto legislativo n. 135/1999 che rende ammissibili la raccolta e l’utilizzazione di questi dati da parte della P.A. nell´ambito del rapporto di lavoro e, in particolare, per svolgere attività dirette all´accertamento della responsabilità disciplinare.

 

Consigli provinciali e trattamento dei dati personali

E´ stato chiesto al Garante come debbano comportarsi i consigli provinciali nel trattare i dati quando ci si trovi a dover nominare i componenti di enti, società, comitati e altri organismi. E questo sia nel caso che la nomina competa direttamente ai consigli, sia nel caso che le persone vengano indicate da singoli consiglieri o da gruppi consiliari.

Nella prima ipotesi i dati personali trattati ai fini della nomina sono per lo più comuni, riguardando, ad esempio, le generalità dei candidati, l´eventuale posizione di lavoro ecc.

Nelle altre ipotesi, invece, la circostanza che l´indicazione dei nominativi sia effettuata dai singoli consiglieri o da gruppi consiliari di minoranza sembra far ritenere che si tratti anche di dati "sensibili" , idonei a rivelare le opinioni politiche dell´interessato, potendosi presumere che i soggetti indicati appartengano, più o meno direttamente, all´area politica del consigliere o del gruppo che li propone.

Alla luce di queste premesse, l´Autorità ha affermato che, in entrambi i casi, il trattamento di tali dati da parte del consiglio provinciale è legittimo. L´Autorità ha, comunque, sottolineato la necessità che, nello svolgimento dei trattamenti, siano rispettati i principi sanciti dalla legge n.675 del 1996: in particolare, per quanto riguarda gli obblighi concernenti l´informativa all´interessato, le misure da adottare per garantire la sicurezza degli archivi e il principio di pertinenza, in base al quale possono essere trattati solo i dati strettamente necessari alle finalità per le quali sono raccolti.

Per quanto riguarda, poi, l´obbligo di rendere l´informativa ai candidati, l´Autorità ha suggerito di predisporre una formula chiara e sintetica che potrà essere, a seconda dei casi, inserita nella modulistica in uso per la raccolta delle candidature e consegnata all´interessato dal singolo consigliere all´atto dell´acquisizione del necessario curriculum, oppure resa nota direttamente dal Consiglio all´atto del vaglio delle candidature. Tale informativa dovrà recare l´indicazione delle finalità per le quali i dati sono raccolti, dell´esatta ubicazione dell´archivio in cui i dati stessi saranno conservati e del responsabile del trattamento, in modo tale da rendere agevole l´esercizio dei diritti stabiliti dalla legge sulla privacy (accesso alla banca dati, correzione, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al loro trattamento ecc.).

Il Garante ha infine sottolineato la necessità che i dati relativi ai soggetti, la cui proposta non sia seguita da una effettiva nomina o designazione, siano cancellati non appena terminate le operazioni di vaglio delle candidature, mentre i dati delle persone nominate dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario al loro uso.

 

In Germania vietate le telefonate finanziate con la pubblicita´
(articolo pubblicato su Die Welt del 21 luglio)

Secondo la giustizia, i destinatari della chiamata non possono opporsi alla pubblicità

Le compagnie telefoniche private in Germania non possono offrire servizi finanziati attraverso la pubblicità: questa la sentenza di una sezione civile del Tribunale di Berlino (causa n. 15-O-147/99). L´associazione difesa consumatori di Berlino aveva fatto ricorso contro la società Teleflash, che offre telefonate gratuite in cambio di interruzioni pubblicitarie.

Nella motivazione il presidente del collegio giudicante, Richard von Goetze, ha affermato che gli spot pubblicitari inseriti ogni 90 secondi rappresenterebbero "una intrusione nella sfera privata" del soggetto destinatario della chiamata, il quale non potrebbe opporsi al messaggio pubblicitario. Il giudice ha richiamato una decisione di principio della Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof, BGH), ove la pubblicità telefonica è stata definita, in linea di principio, immorale.

Il direttore della Teleflash, Hans Liske, ha annunciato di voler esperire "tutte le vie legali disponibili" per opporsi alla sentenza. Si tratterebbe di un "caso lampante di tutela" dei consumatori. Il presidente dell´associazione difesa consumatori, Friedrich Bultmann, ha invece accolto con favore la decisione del tribunale: "Tutte le associazioni per la difesa dei consumatori concordano nel rifiutare queste forme di pubblicità. Siamo pronti ad arrivare, se necessario, fino alla Corte federale di giustizia".

Teleflash è stata la prima società tedesca ad offrire, dallo scorso febbraio, telefonate finanziate attraverso la pubblicità. Ogni 90 secondi la conversazione veniva interrotta da un messaggio pubblicitario della durata di 20 secondi; in cambio, dopo il pagamento una tantum dei costi iniziali di registrazione (38 marchi), le telefonate erano gratuite. Finora i clienti di Teleflash, che secondo la società sono "alcune centinaia", non hanno potuto utilizzare che in minima parte i servizi offerti. Dopo appena dieci giorni i collegamenti sono stati interrotti a seguito di un provvedimento d´urgenza. "Chi ha già pagato naturalmente mantiene i propri diritti", rassicura Liske.

Anche in Europa è difficile individuare una posizione normativa univoca. Mentre in Austria la Corte suprema di giustizia ha vietato la telefonia finanziata attraverso la pubblicità, quest´ultima è consentita, ad esempio, in Danimarca e in Svezia.

 

UK: un codice metterà fine ai controlli sulle e-mail in ufficio
(articolo pubblicato sul Times del 15 luglio)

Ieri è stata annunciata la pubblicazione di un codice di autoregolamentazione che dovrà porre fine ai controlli che i datori di lavoro effettuano sul personale intercettando i messaggi di posta elettronica e utilizzando telecamere a circuito chiuso.

Il codice, che entrerà in vigore il prossimo mese di marzo, riguarderà anche la raccolta di dati sensibili relativi ai risultati di test condotti per valutare l´uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del personale. I datori di lavoro che non rispetteranno il codice, elaborato da Elizabeth France, Data Protection Registrar (l´Autorità britannica incaricata della protezione dei dati, n.d.r), rischiano un´azione legale da parte della stessa France ovvero una causa di risarcimento intentata dal dipendente.

I provvedimenti sono stati annunciati nel corso della presentazione della relazione annuale dell´autorità britannica, a Londra, e rientrano nel quadro di un generale inasprimento della normativa sulla protezione dei dati a tutela della privacy.

La France ha dichiarato che, in base a sondaggi condotti dall´autorità, è aumentato del 10% il numero di persone che lamentano problemi legati al possesso di dati che le riguardano da parte di vari enti e organismi. "Lo sviluppo delle nuove tecnologie costituisce una minaccia per la privacy personale sul luogo di lavoro", ha detto la France.

"I datori di lavoro vogliono sapere sempre di più sui propri dipendenti, i quali spesso non sono in condizione di opporsi".

 

Il Garante francese: discriminazioni nei laboratori farmaceutici
(articolo pubblicato su Le Monde del 15 luglio)

Un candidato all´assunzione veniva bollato come "omosessuale"

Una rapida ispezione negli archivi dei candidati all´assunzione dei Laboratori Servier è servita a confermare i sospetti della Commissione nazionale dell´informatica e delle libertà (CNIL): "Profilo negativo (omosessuale)" riporta infatti una delle schede esaminate, accanto al nome e all´indirizzo di un candidato all´assunzione per un posto di esperto aromatologo. Dopo aver constatato l´esistenza di altre annotazioni indebite nell´archivio non automatizzato della Servier, contenente circa 50.000 schede di candidati all´assunzione, la Commissione ha deliberato, lo scorso 8 luglio, di denunciare i fatti all´ufficio del pubblico ministero di Nanterre (Hauts-de-Seine). "Taglia un po´ grossa", "Difficilmente integrabile, statura, fisico", ovvero "Profilo non chiaro", sono alcune delle annotazioni leggibili nelle schede esaminate dalla CNIL. Senza controllare la totalità di questo gigantesco schedario, gli ispettori della CNIL si sono limitati ad un campione di trecento schede, fra la fine di maggio e l´inizio di giugno, presso i locali del gruppo farmaceutico francese a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Ordinate alfabeticamente, ciascuna di tali schede riporta nome, cognome e data di nascita del candidato, oltre al nome del responsabile dell´ufficio reclutamento che lo ha esaminato. Sulle schede è anche riportato l´esito della procedura: la data di assunzione dell´interessato, ovvero i motivi della mancata assunzione. In quanto motivo per rifiutare l´assunzione, l´annotazione "omosessuale" costituisce di per sé una violazione del codice del lavoro, il quale proibisce di escludere una persona nell´ambito di procedure di reclutamento a motivo dei suoi "costumi", come sottolinea la CNIL. Poiché la scheda è stata costituita nel 1995, il reato contestato (discriminazione a fini di assunzione) cade però sotto i colpi del regime di prescrizione (tre anni) previsto dal Codice penale.


Schedatura dei costumi

Tuttavia, la raccolta e la conservazione di informazioni del genere contrasta anche con la legge "Informatica e libertà" del 6 gennaio 1978: la schedatura di dati personali relativi ai costumi di una persona è vietata, a meno che l´interessato vi acconsenta espressamente ovvero sussistano motivi di interesse pubblico, sottolinea la CNIL nella denuncia presentata all´ufficio del pubblico ministero, precisando anche che questo reato non è soggetto a prescrizione. Numerose voci nel questionario sottoposto dai Laboratori Servier ai candidati all´assunzione sono inoltre "prive di pertinenza ed eccedenti rispetto alle necessità dell´assunzione", secondo la CNIL, cui si è rivolta una persona che desidera mantenere l´anonimato.

Ogni candidato deve infatti indicare cittadinanza, situazione nei confronti degli obblighi di leva, professione del coniuge e dei parenti (genitori, fratelli e sorelle) e coordinate dell´attuale datore di lavoro. Senza attendere le conclusioni del procedimento penale, la CNIL ha chiesto alla società di modificare il questionario in modo da renderlo meno inquisitorio.

Scheda

Doc-Web
48328
Data
26/07/99

Tipologie

Newsletter