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I.C.I. e Guardia di Finanza - 22 marzo 1999

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I.C.I. e Guardia di Finanza

E´ stato chiesto al Garante se è legittimo che un Comune comunichi i dati relativi all´ imposta comunale sugli immobili, detenuti nell´ archivio informatico dell´ ufficio tributi, alla Guardia di finanza per indagini tributarie.
La legge n.675 del 1996 consente ai soggetti pubblici di raccogliere dati per poter svolgere le funzioni istituzionali. Per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche la legge ha previsto una maggiore cautela: deve essere prevista l´ esistenza di una norma di legge o di regolamento che consenta la comunicazione oppure tale operazione deve essere necessaria per poter svolgere le funzioni istituzionali.
Nel caso sottoposto all´ Autorità, la comunicazione dei dati risponde alla funzioni istituzionali del Comune e del soggetto pubblico destinatario ed è compatibile con gli scopi perseguiti da quest´ ultimo. I dati personali contenuti nell´ archivio I.C.I. possono quindi essere comunicati al competente Comando della Guardia di Finanza.
Resta fermo l´ obbligo a carico del Comune o del Comando della Guardia di Finanza di informare preventivamente il Garante, così come previsto dall´ art.27 della legge n.675.

Roma, 22 marzo 1999

Scheda

Doc-Web
48413
Data
22/03/99

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa