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Libretto sanitario sportivo - 22 marzo 1999

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Libretto sanitario sportivo

L´ Autorità Garante è stata interpellata dalla Federazione medico Sportiva Italiana circa il modello unico di libretto sanitario sportivo, carta d´ identità per chi pratica sport a livello agonistico, ad oggi in iter amministrativo. La Federazione ha ritenuto, infatti, opportuno organizzare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i meccanismi di accertamento e di documentazione dell´ idoneità sportiva. Il libretto, strettamente personale, andrà esibito dall´ atleta in occasione di visite o accertamenti medici e senza di esso non sarà certificabile l´ idoneità all´ attività agonistica.
Il libretto comporta sempre il trattamento di numerosi dati personali comuni, come i riferimenti anagrafici e quelli relativi alla società sportiva a cui l´ atleta appartiene. Naturalmente, l´ eventuale referto di inidoneità all´ esercizio dell´ attività agonistica, che implica la presenza di patologie o quanto meno la necessità di evitare i potenziali rischi insiti nella pratica agonistica, assume la connotazione di dato " sensibile" in quanto indice rivelatore dello stato di salute.
Gli accertamenti sanitari preventivi, indispensabili per il rilascio della certificazione, possono essere svolti dai servizi pubblici di medicina dello sport o dai centri privati abilitati o dai singoli medici accreditati.
A questo proposito, il Garante ha precisato che, per una corretta applicazione della legge n. 675, è necessario introdurre un distinguo, a seconda che si tratti di struttura pubblica o di privati.
Come noto, i soggetti pubblici possono, infatti, proseguire il trattamento dei dati sensibili anche non espressamente previsto da norme di legge, fino all´ 8 maggio 1999, senza bisogno di consenso dell´ interessato, ma previa semplice comunicazione al Garante, ai sensi dell´ art.41, comma 5 della legge sulla privacy.
I soggetti privati, invece, hanno l´ obbligo di acquisire sempre il consenso scritto dell´ interessato, il quale deve essere preventivamente informato dei trattamenti a cui i suoi dati saranno soggetti e se i suoi dati saranno comunicati a terzi, come le federazioni sportive e il Coni.

Roma, 22 marzo 1999