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Iscrizioni universitarie: il modulo di autocertificazione nel rispetto della privacy - 04 febbraio 1999

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Iscrizioni universitarie: il modulo di autocertificazione nel rispetto della privacy

In relazione alla compilazione del modulo per l´autocertificazione del reddito familiare, richiesta al momento dell´iscrizione all´università, l´Autorità Garante, dopo un attento esame della legislazione vigente, ha stabilito che la raccolta dei dati contenuti in tale modello da parte delle università è conforme alle norme della legge 675.

Per formulare il suo parere, l´Autorità è partita dai seguenti principi. Innanzitutto, le pubbliche amministrazioni possono raccogliere ed utilizzare dati personali quando questo sia necessario per poter svolgere i propri compiti istituzionali entro le previsioni di legge e di regolamento. In secondo luogo, anche l´eventuale conoscenza di alcuni dati sensibili, in particolare quelli sanitari (come nel caso di portatori di handicap), è possibile perché il loro trattamento da parte di un soggetto pubblico non prevede il consenso degli interessati ed è consentito, anche laddove manchi una specifica norma di legge che ne precisi gli ambiti, fino all´8 maggio 1999, data in cui deve entrare in vigore la disciplina per il trattamento dei dati sensibili da parte delle amministrazioni pubbliche.

Va ricordato che, per potere godere dei benefici non destinati alla generalità degli studenti (come, ad esempio, borse di studio, prestiti abitativi, contributi per studi all´estero, borse di studio per studenti privi di mezzi), l´attuale complessa normativa sugli studi universitari prevede la presentazione di una autocertificazione che attesti le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare (legge 390/1991 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.4.1997).

Le Università possono dunque raccogliere e utilizzare i dati personali, nonché quelli relativi alla condizione economica del nucleo familiare dello studente allo scopo di poter determinare l´entità della tassa per l´iscrizione e l´eventuale concessione di sussidi economici o di altri benefici nel caso di richiesta da parte di uno studente.

Ma sono comunque tenute ad adempiere agli altri obblighi sanciti dalla legge 675; in particolare esse dovranno raccogliere solo dati pertinenti agli scopi prefissati, rispettare le misure di sicurezza sulla tenuta dei dati ed informare gli interessati sulle modalità e finalità della raccolta dei dati. Questa informativa può essere data anche oralmente o attraverso formule sintetiche da inserire nel modulo utilizzato per la raccolta dei dati.

Il Garante ha ricordato, infine, che le Università possono disciplinare con propri regolamenti la possibilità di comunicare i dati contenuti nei curricula degli studenti o dei laureati a privati o ad enti pubblici economici, ad esempio per offerte di lavoro.

Possono poi applicare recenti disposizioni legislative che prevedono espressamente la comunicazione dei dati per finalità di sostegno alla ricerca e di collaborazione in campo scientifico e tecnologico.

Roma, 4 febbraio 1999