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Lotta ai tumori: i comuni devono comunicare gli elenchi anagrafici alle ASL che ne facciano richiesta - 08 gennaio 1999

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Lotta ai tumori: i comuni devono comunicare gli elenchi anagrafici alle ASL che ne facciano richiesta

Un´Azienda sanitaria locale può ottenere dai Comuni gli elenchi anagrafici aggiornati della popolazione se deve effettuare screening ed indagini finalizzate alla prevenzione ed alla lotta ai tumori.

Lo ha stabilito il Garante rispondendo ad un quesito posto da una Prefettura.

L´Autorità ha confermato ancora una volta che la divulgazione dei dati personali da parte di un´amministrazione pubblica ad altri soggetti pubblici può essere effettuata in base a due previsioni contenute nella legge 675: quando tale operazione sia espressamente prevista da specifiche norme di legge o di regolamento o qualora la divulgazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Ovviamente, in tutte queste ipotesi i dati personali devono essere utilizzati soltanto per i fini per i quali sono stati raccolti e devono essere adeguatamente custoditi.

Nel caso particolare, la norma specifica che consente la divulgazione dei dati è contenuta nella disciplina sugli atti anagrafici che prevede la possibilità per l´ufficiale dell´anagrafe di rilasciare, anche periodicamente, elenchi di iscritti nell´anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta "per esclusivo uso di pubblica utilità".

L´effettuazione di screening dei tumori relativamente alla popolazione di un determinato territorio riveste tale carattere di pubblica utilità e, pertanto, nulla osta a che i Comuni possano trasmettere alle ASL che ne abbiano necessità i dati anagrafici richiesti.

Roma, 8 gennaio 1999