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Privacy: Tassa sulla smaltimento dei rifiuti. Limiti precisi per accedere alle abitazioni dei privati da parte dei comuni - 03 agosto 1998

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Privacy: Tassa sulla smaltimento dei rifiuti. Limiti precisi per accedere alle abitazioni dei privati da parte dei comuni

I Comuni possono accedere alle abitazioni private e svolgere accertamenti sulla superficie degli immobili nei soli casi stabiliti dalle norme in materia di tributi locali e secondo precise modalità.
Lo ha chiarito il Garante dopo che alcuni consiglieri provinciali e comunali e singoli cittadini si erano rivolti all´Autorità per chiedere se fosse legittima o meno l´attività svolta da società private incaricate dal Comune di effettuare misurazioni presso gli immobili ai fini dell´accertamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il Garante ha osservato che la normativa in materia ha attribuito ai Comuni compiti e poteri specifici, tra cui la possibilità di accedere, in alcuni casi particolari, agli immobili per rilevare la misura e la destinazione delle superfici e stabilire l´entità della tassa sui rifiuti.
In base a tale normativa, il servizio di rilevazione degli immobili può essere affidato anche a società esterne mediante la stipula di apposite convenzioni, ma nel rispetto di precise misure poste a garanzia dei cittadini. Devono essere, infatti, fissati i criteri e le modalità di svolgimento delle misurazioni. Il personale impiegato dalle società deve possedere poi particolari requisiti di capacità ed affidabilità e può accedere ai locali soggetti alla tassa solo se munito di autorizzazione del Sindaco, dando un preavviso all´interessato almeno cinque giorni prima della verifica.
Inoltre, poiché il servizio che tali società gestiscono è svolto in nome e per conto delle amministrazioni comunali, i Comuni devono rispettare le disposizioni della legge sulla privacy vigilando sul trattamento dei dati effettuato dalle società anche attraverso la designazione del responsabile del trattamento. Ogni dipendente della società deve quindi ricevere un apposito incarico scritto nel quale devono essere fissate le operazioni che possono essere svolte sui dati dei contribuenti e, al momento dell´accesso presso le abitazioni, è tenuto ad informare correttamente gli interessati sugli scopi della rilevazione.
Il Garante ha poi precisato che il potere di accedere agli immobili è attribuito ai Comuni nelle sole ipotesi previste dalla normativa in materia (come, ad esempio, in caso di omessa denuncia della superficie occupata o di mancato adempimento ad una richiesta di informazioni e documenti da parte del contribuente) e risponde all´esigenza di bilanciare la tutela della sfera privata con l´interesse della collettività al corretto pagamento dei tributi.
Il Garante si è, peraltro, riservato di valutare meglio i chiarimenti che verranno forniti dalle amministrazioni comunali interessate, considerata la genericità di alcune disposizioni della vigente normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ha richiamato i Comuni al rispetto dei principi introdotti dalla legge sulla privacy.

Roma, 3 agosto 1998