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Privacy e sanità: si possono dare notizie sulla presenza dei degenti negli ospedali - 02 giugno 1998

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Privacy e sanità: si possono dare notizie sulla presenza dei degenti negli ospedali

Il Prof. Ugo de Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato quanto segue:

"In alcune strutture sanitarie si sta dando un´attuazione del tutto errata alla legge sulla tutela della riservatezza: qualche dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive alle strutture a contatto con i visitatori di negare ogni informazione sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri". Ciò contrasta con la natura del servizio pubblico sanitario, che di norma prevede, entro determinati orari e con precise modalità, la possibilità di parenti, conoscenti e organismi del volontariato di accedere ai reparti per far visita ed anche aiutare i degenti. Tutto ciò è anche disciplinato puntualmente nella "Carta dei servizi pubblici sanitari", che prevede solo come eccezione che un degente possa chiedere che la sua presenza non venga resa nota. Tutto ciò non è cambiato, almeno per ora, con la legge n. 675 del 1996, in particolare per l´intero settore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova analitica disciplina prevista dal terzo comma dell´art.22 non è ancora adottata (ed è auspicabile che ribadisca la libera visita ai degenti, salve le esigenze di cura) e fino al prossimo 7 novembre si applica la preesistente legislazione, ivi compresa la "Carta dei servizi pubblici sanitari" (si veda l´art.41, quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135 del 1998). Analogo discorso può farsi per le strutture private convenzionate. In attesa delle nuove norme, forse i dirigenti ospedalieri potrebbero, piuttosto che comprimere aspetti importanti del rapporto fra i degenti e le comunità di appartenenza, cercare di migliorare il livello concreto della riservatezza dei degenti e degli utenti il servizio sanitario: penso a non difficili innovazioni per rendere meno facilmente accessibili a terzi estranei le documentazioni e le prescrizioni per i malati, alla introduzione di "spazi di cortesia" presso gli sportelli, all´individuazione delle figure dei "responsabili" e degli "incaricati" che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari dei pazienti. Tutto diverso è il problema delle informazioni sanitarie a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della legge sulla riservatezza, era prevalente la volontà del malato, ovviamente se capace e al di fuori dei casi eccezionali (si veda anche l´art.30 del codice di deontologia medica)."

Roma, 2 giugno 1998