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Costi derivanti dall'applicazione della legge n. 675/1996 - 06 febbraio 1998

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Costi derivanti dall´applicazione della legge n. 675/1996

In riferimento a notizie apparse oggi su alcuni organi di informazione, riguardanti i costi derivanti dall´applicazione della legge 675, il Garante osserva che c´è stata una presentazione perlomeno fantasiosa dei dati di fatto:

  1. i costi delle notificazioni (15.000 lire per quelle su floppy disk e 25.000 lire per quelle su modello cartaceo) sono molto più bassi di quelli di altri Paesi europei (50.000 lire in Belgio e anche oltre 100.000 lire in Gran Bretagna) e sono sostenuti da un numero limitato di soggetti, visto che almeno il 70% dei trattamenti sono esonerati dall´obbligo di notificazione. Non si è, invece, messo in evidenza il servizio offerto dal Garante che ha reso disponibile gratuitamente presso tutti gli Uffici postali moduli cartacei o dischetti con un programma che rendono particolarmente agevole la notificazione e che diverse associazioni, enti e giornali convenzionati con il Garante distribuiscono gratuitamente;
  2. in tutti i Paesi in cui è stata introdotta la tutela della privacy sono stati sopportati costi dalle amministrazioni pubbliche e dal sistema delle imprese. Costi assolutamente giustificati dall´importanza degli interessi da proteggere (libertà, eguaglianza, non discriminazione dei cittadini), come messo in evidenza, fin dagli anni Settanta, da uno studio della Comunità Europea. Anche se fosse esatta la cifra indicata in questi giorni vale la pena di fare una comparazione con la stima appena resa nota dai giornali inglesi che hanno stimato in 3.000 miliardi i costi aggiuntivi della tutela della privacy che si sommano a quelli già sostenuti all´entrata in vigore della legge in Gran Bretagna;
  3. ogni legge che tutela i diritti fondamentali ha dei costi: si guardi alla legge sulla tutela degli infortuni sul lavoro e alle norme sull´uso obbligatorio del casco sui ciclomotori. Nessuno metterebbe in discussione queste leggi limitandosi a contabilizzare quanto costano i caschi protettivi per ragazzi e operai;
  4. è del tutto illegittimo - e il Garante lo ha già segnalato alle banche - l´addebitamento ai clienti di costi legati agli adempimenti previsti dalla legge;
  5. è eccessiva la previsione riguardante il numero di notificazioni, visto che proprio il Garante si è preoccupato di esonerare da quest´obbligo la gran parte dei soggetti che altrimenti vi sarebbero stati tenuti, a cominciare dagli artigiani e dalle piccole imprese;
  6. i costi sono relativi alle sole notificazioni e non, come apparso sulla stampa, alle semplici richieste o a qualunque altro tipo di atto presentato al Garante.

Roma, 06 febbraio 1998

Scheda

Doc-Web
49098
Data
06/02/98

Tipologie

Comunicato stampa