g-docweb-display Portlet

Privacy: nei moduli per invalidità civile e collocamento scompare diagnosi AIDS - 27 dicembre 1997

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Privacy: nei moduli per invalidità civile e collocamento scompare diagnosi AIDS

Per l´iscrizione nelle liste di collocamento e per il riconoscimento dell´invalidità civile non è necessaria l´indicazione della diagnosi che risulta dalla visita medica ed in particolare dell´eventuale presenza dell´infezione da HIV. Il chiarimento del Garante per la protezione dei dati personali giunge a seguito di un quesito posto da un´amministrazione pubblica.

Per poter iscrivere nelle liste di collocamento una persona è, dunque, sufficiente l´indicazione della percentuale di invalidità riscontrata, mentre la certificazione della specifica patologia da cui essa è affetta potrà esserle richiesta solo al momento del suo inserimento nel posto di lavoro.

Il Garante ha precisato che la persona eventualmente affetta da HIV sarà tenuta a fornire le indicazioni relative alla malattia solo se c´è il rischio concreto, nell´ambito dello specifico lavoro che dovesse svolgere, di contagio a terzi. E questo anche in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Vengono così confermate e rafforzate le norme stabilite dalla legge 135 del 1990 per la prevenzione e la lotta contro l´AIDS, in particolare il principio di non discriminare nell´ambito scolastico e lavorativo i soggetti affetti da HIV, norme integrate da quelle della legge 675 la quale prevede, in caso di trattamento di dati sulla salute, il consenso scritto dell´interessato e l´autorizzazione del Garante.

Poiché, inoltre, la legge 675 prevede che i trattamenti di dati sensibili effettuati da amministrazioni pubbliche possano essere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in assenza di una specifica norma di legge che indichi le finalità di interesse pubblico per la loro utilizzazione, il Garante ha colto l´occasione per richiamare l´attenzione sulla necessità che le amministrazioni pubbliche impieghino il periodo che precede tale scadenza per colmare le eventuali lacune legislative. In particolare, per realizzare una ricognizione dei trattamenti effettuati, individuando quelli che possono essere svolti secondo le procedure attuate fino ad ora, e quelli che devono essere realizzati con modalità che assicurino maggiore tutela della riservatezza dei soggetti interessati. Una opportuna valutazione dovrà essere fatta su quali dati personali risulti indispensabile inserire nella modulistica usata nei vari procedimenti.

Va ricordato, infine, che il Garante ha già varato un´autorizzazione generale sul trattamento dei dati sulla salute da parte di medici di base, operatori sanitari, cliniche private e aziende sanitarie pubbliche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997.

Roma, 27 dicembre 1997