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Newsletter 22 - 28 marzo 1999

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Newsletter 22 - 28 marzo 1999

 

  • Banche e impronte
  • Spot al telefono.
  • Utenze telefoniche riservate.
  • Antimafia e dati giudiziari.
  • Epistolari e archivi storici.
  • Rassegne stampa.
  • La carta d´identità degli sportivi.
  • Lo screening antitumore.
  • Il morbo della mucca pazza.
  • I cavalieri del Lavoro.
  • I.C.I. e Guardia di Finanza.
  • Il tribunale spagnolo condanna.
  • La migliore password è il corpo.

 

Banche e impronte

Sugli organi di informazione è apparsa la notizia che in alcune agenzie di un istituto di credito sarebbe stato attivato in via sperimentale un sistema per il rilievo delle impronte palmari e delle caratteristiche antropometriche della mano per coloro che si accingono ad entrare in banca. Secondo le notizie apparse sulla stampa, tale sistema permetterebbe, mediante un sensore posto all´ingresso (su cui si dovrebbe appoggiare la mano destra), di riconoscere e far entrare nella banca solo le persone conosciute, come clienti e dipendenti, senza identificarle direttamente. Poiché alcuni aspetti del sistema possono incidere sulla materia del trattamento dei dati personali, il Garante ha invitato l´istituto a far pervenire informazioni e documenti sulla sua attivazione e sul suo funzionamento.

 

Spot al telefono

Altra notizia apparsa su alcuni organi di stampa è quella relativa ad una società che intenderebbe attivare in Italia un servizio che permetterebbe, mediante la composizione di un prefisso seguito da un codice di accesso personale, di effettuare gratuitamente alcune chiamate telefoniche nelle quali sono trasmessi messaggi pubblicitari.

In base a queste notizie, tale servizio prevederebbe inoltre che l´utente debba rilasciare alla società una serie di informazioni personali (relative, ad esempio, alla famiglia, al lavoro, agli hobby e agli sport praticati, ai propri consumi, gusti e preferenze) allo scopo di calibrare e personalizzare i messaggi pubblicitari a seconda del soggetto che chiama e dell´ora della chiamata.

Il Garante ha, pertanto, chiesto alla società informazioni e documenti, riguardanti in particolare le tipologie di dati che si intende acquisire, le modalità e le logiche della loro futura utilizzazione e conservazione, l´ambito di divulgazione dei dati stessi anche all´esterno della società e sulle misure e gli accorgimenti che devono essere adottati per tutelare i diritti degli interessati (informativa, consenso, misure di sicurezza ecc.).

 

Utenze telefoniche riservate

All´Autorità è pervenuto il reclamo di un cittadino che aveva chiesto alla Telecom di inserire la propria utenza telefonica fra quelle riservate. L´interessato, inoltrata richiesta formale e ricevuta conferma positiva, aveva invece dovuto constatare l´inclusione dei propri dati nell´elenco telefonico.

Il Garante ha chiesto informazioni alla società telefonica che ha risposto imputando il disguido ad una anomalia di sistema e, come previsto dal regolamento di servizio della società, ha offerto un indennizzo e l´effettuazione del cambio del numero a titolo gratuito.

Vale la pena di ricordare che la facoltà di essere inclusi nell´elenco telefonico o di comparirvi solo con indicazioni parziali è stata recentemente disciplinata normativamente dall´art. 9 del decreto legislativo n. 171 del 13.5.1998 (pubblicato sulla G.U. del 3.6.1998).

Il decreto stabilisce all´art. 9 che l´abbonato, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, ha diritto di non essere incluso negli elenchi (sia cartacei che su supporto magnetico o ottico), di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.

 

Antimafia e dati giudiziari

La legge sulla privacy non pone alcun ostacolo alla comunicazione alla Commissione parlamentare d´inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali per i reati contro l´Amministrazione o che comportano sanzioni accessorie quali l´interdizione dai pubblici uffici.

Lo ha precisato il Garante in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Sicilia ed in relazione a notizie apparse recentemente su alcuni organi di stampa regionali.

L´art. 27, comma 2, della legge 675 considera lecito lo scambio di dati tra soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.

Questa norma è contenuta nella legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, la quale, all´art. 6 demanda alla Commissione compiti precisi e crea nei confronti degli organi dell´Amministrazione regionale e degli enti locali siciliani, o sottoposti alla vigilanza della Regione, l´obbligo di collaborare con la Commissione e di ottemperare alle sue richieste. Inoltre, pone l´obbligo per gli amministratori pubblici e per gli enti suddetti di "ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell´espletamento dei compiti a questa attribuiti".

In questo quadro rientrano certamente anche la richiesta e la comunicazione dei dati in questione che non richiedono, allo stato attuale, un´autorizzazione del Garante.

Si ricorda, peraltro, che per alcuni dei dati giudiziari ai quali si è fatto riferimento, in attuazione del combinato disposto degli artt. 24 e 41, comma 5, della legge 675, saranno previste entro l´8 maggio 1999 alcune garanzie aggiuntive per ciò che riguarda il loro trattamento.

 

Epistolari e archivi storici

Pubblicare o diffondere, anche su Internet, dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, è possibile se rientra nel trattamento finalizzato in esclusiva alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero.

Non c´è, quindi, necessità di acquisire il consenso degli interessati. Infatti, in attesa dell´emanazione del previsto decreto legislativo che conterrà una definizione completa delle modalità di trattamento dei dati per fini storici, di ricerca e di statistica, la materia è regolata dall´art. 25 della legge 675 che riguarda l´attività giornalistica. Il parere del Garante è stato espresso in seguito ad un quesito di un´università, interessata a divulgare una raccolta di corrispondenza indirizzata ad una personalità di spicco della letteratura italiana di questo secolo, ma riguarda anche altri casi in cui al Garante è stato chiesto come comportarsi in merito alla diffusione di ricerche di questo tipo.

Nell´ambito di tali pubblicazioni, a parte i riferimenti ai soggetti di particolare rilevanza sociale o pubblica che sono giustificati dalle esigenze di documentazione storica, si deve semmai valutare se o in quali casi eliminare i riferimenti che possano riguardare dati sensibili di altre persone citate. In questi casi è sufficiente l´omissione del cognome o di altri elementi che consentano l´identificazione.

 

Rassegne stampa e privacy

Le aziende non hanno bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Garante per predisporre rassegne stampa a carattere interno, con le quali vengono raccolti, selezionati e conservati articoli di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa che contengono anche dati sensibili o riguardano provvedimenti giudiziari.

Questo tipo di trattamento dei dati, se effettivamente basato sulla sola collezione di articoli di stampa e di estratti di agenzie può essere annoverato fra quelli che non richiedono il consenso degli interessati in quanto effettuati da giornalisti professionisti o pubblicisti e da chi opera nell´informazione e comunque finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero.

 

La carta d´identità degli sportivi

L´Autorità Garante è stata interpellata dalla Federazione medico Sportiva italiana circa il modello unico di libretto sanitario sportivo, carta d´identità per chi pratica sport a livello agonistico, ad oggi in iter amministrativo. La Federazione ha ritenuto, infatti, opportuno organizzare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i meccanismi di accertamento e di documentazione dell´idoneità sportiva. Il libretto, strettamente personale, andrà esibito dall´atleta in occasione di visite o accertamenti medici e senza di esso non sarà certificabile l´idoneità all´attività agonistica.

Il libretto comporta sempre il trattamento di numerosi dati personali comuni, come i riferimenti anagrafici e quelli relativi alla società sportiva a cui l´atleta appartiene. Naturalmente, l´eventuale referto di inidoneità all´esercizio dell´attività agonistica, che implica la presenza di patologie o quanto meno la necessità di evitare i potenziali rischi insiti nella pratica agonistica, assume la connotazione di dato "sensibile" in quanto indice rivelatore dello stato di salute.

Gli accertamenti sanitari preventivi, indispensabili per il rilascio della certificazione, possono essere svolti dai servizi pubblici di medicina dello sport o dai centri privati abilitati o dai singoli medici accreditati.

A questo proposito, il Garante ha precisato che, per una corretta applicazione della legge n. 675, è necessario introdurre un distinguo, a seconda che si tratti di struttura pubblica o di privati.

Come noto, i soggetti pubblici possono, infatti, proseguire il trattamento dei dati sensibili anche non espressamente previsto da norme di legge, fino all´8 maggio 1999, senza bisogno di consenso dell´interessato, ma previa semplice comunicazione al Garante, ai sensi dell´art. 41, comma 5 della legge sulla privacy.

I soggetti privati, invece, hanno l´obbligo di acquisire sempre il consenso scritto dell´interessato, il quale deve essere preventivamente informato dei trattamenti a cui i suoi dati saranno soggetti e se i suoi dati saranno comunicati a terzi, come le federazioni sportive e il Coni.

 

Lo screening antitumore

E´ stato chiesto al Garante, da parte di un Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, di esprimere il proprio parere sulla eventuale violazione della privacy da parte di alcune strutture sanitarie pubbliche che hanno adottato procedure per realizzare programmi regionali di screening per la prevenzione del carcinoma mammario. Per sottoporre ad esame mammografico tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 70 anni, le strutture sanitarie coinvolte nel progetto hanno invitato i medici di medicina generale a collaborare all´individuazione della cosiddetta "popolazione bersaglio", chiedendo loro di aggiornare la lista delle proprie pazienti integrandola con eventuali correzioni di dati anagrafici erronei o mancanti. Ai medici è stato anche chiesto di segnalare quali debbano essere escluse dallo screening per riconosciuti motivi (ad esempio, perché affette da neoplasia o in quanto già sottoposte ad isterectomia totale). I test di screening si inseriscono in un´attività di prevenzione secondaria il cui obiettivo è costituito, tipicamente, dalla tutela della salute di un ampio numero di persone.

Nel caso esaminato, la procedura descritta comporta per i medici di base la comunicazione alle strutture ospedaliere o alle aziende sanitarie locali dei dati sulla salute relativi alle pazienti, indipendentemente dal loro consenso, in modo tale da poter selezionare le donne cui proporre la partecipazione al programma di screening.

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto particolari garanzie in materia di dati "sensibili", prevedendo una speciale disciplina per i trattamenti effettuati da coloro che esercitano le professioni sanitarie. Mentre la regola generale è che i dati sensibili possono essere tratti solo con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante, sono comunque previste due ipotesi che permettono a medici sanitari di trattare dati relativi allo stato di salute nei seguenti casi: a) anche senza l´autorizzazione del Garante, ma con il consenso scritto dell´interessato, quando il trattamento è finalizzato alla tutela dell´incolumità fisica e della salute dell´interessato stesso; b) anche senza il consenso dell´interessato, ma con l´autorizzazione del Garante, se tale finalità di tutela riguarda un terzo o la collettività. In quest´ultimo caso devono, quindi, essere rispettate le prescrizioni contenute nell´autorizzazione generale n. 2/1998 emanata dal Garante riguardo al trattamento dei dati sensibili (pubblicata sulla G.U. del 1 febbraio 1998). Dopo aver esaminato il caso, il Garante ha osservato che le aa.ss.ll. possono trattare i dati in questione per effetto della disciplina transitoria che consente di proseguire i trattamenti di dati fino alla data dell´8 maggio 1999, entro la quale dovrebbe essere emanata una disciplina organica sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. L´utilità sociale del programma di screening è attestata anche dalla Carta dei servizi pubblici sanitari, la quale prevede che il medico di medicina generale "per una maggiore qualità ed efficacia delle prestazioni, si avvalga di risorse umane e strumentali assegnate alla rete dei servizi territoriali della USL per prestazioni di ordine preventivo assistenziale" (tra queste, la sensibilizzazione dei propri assistiti a partecipare a progetti di prevenzione e screening oncologici); b) il medico di base può comunicare a terzi dati sulla salute relativi alle proprie assistite sulla base del loro consenso scritto. Consenso che può essere acquisito una tantum, in riferimento al complesso delle ordinarie attività che riguardano il loro rapporto con i rispettivi assistiti.

Il Garante suggerisce poi altre modalità semplificate nella richiesta del consenso. Si potrebbe chiedere ai medici di base di comunicare alle aa.ss.ll. i nominativi delle sole donne che, risultando in buone condizioni di salute, possono essere direttamente interessate al programma di prevenzione, trasmettendo invece in forma anonima gli altri dati riguardanti altre situazioni (malattie invalidanti, scetticismo verso lo screening, isterectomia etc.).

 

Il morbo della mucca pazza

L´Istituto Superiore di Sanità ha chiesto al Garante il rilascio di una specifica autorizzazione per trattare i dati relativi al registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jacob (sindrome da MCJ), il cosiddetto "morbo della mucca pazza", indicando apposite modalità che giustificherebbero prescrizioni diverse da quelle dell´autorizzazione generale n. 2/1998 emanata dall´Autorità Garante in tema di dati sulla salute. Il registro, istituito il 1 gennaio 1993 , è un importante strumento di controllo epidemiologico per la tutela della salute pubblica e contiene alcune informazioni relative alle persone cui è stata diagnosticata questa malattia devastante per il sistema nervoso. Per continuare a svolgere questa attività l´Istituto Superiore ha chiesto di essere autorizzato a trattare dati sensibili in assenza del consenso degli interessati, relativi a:

  1. a) persone generalmente incapaci di esprimere validamente la propria volontà;
  2. b) comunicare tali dati ai medici curanti e ai centri universitari specializzati che collaborano con l´Istituto;
  3. c) diffondere e trasferire i dati solamente in forma aggregata e non nominativa;
  4. d) interagire con analoghi registri, anche di altri paesi nell´ambito della collaborazione europea.

L´Autorità ha risposto che l´Istituto Superiore, in quanto soggetto pubblico, non necessita di alcuna autorizzazione particolare e quindi può proseguire il trattamento relativo al registro fino alla data dell´8 maggio 1999, entro la quale dovrebbero essere emanate norme sul trattamento dei dati sensibili per le pubbliche amministrazioni.

 

I cavalieri del Lavoro

All´Autorità è stato richiesto un parere circa i comportamenti da adottare quando si desideri conferire un´onorificienza , come ad esempio, quella di cavaliere al merito del lavoro. La procedura comporta la verifica dell´idoneità degli interessati ai requisiti richiesti, mediante un´istruttoria in cui i dati personali vengono acquisiti da uffici diversi della pubblica amministrazione.

Per diventare cavaliere del lavoro la persona deve, ovviamente, vantare una irreprensibile condotta civile e sociale e non deve essere coinvolta in inchieste giudiziarie o in gravi manifestazioni di pericolosità sociale.

Per poter trattare i dati personali, le amministrazioni interessate hanno l´obbligo di informare gli interessati dell´avvio dell´iter ma non quello di acquisire il loro consenso.

Infatti i soggetti pubblici possono raccogliere, utilizzare e comunicare dati personali quando queste operazioni sono previste da norme di legge o di regolamento o risultino necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, come nel caso esaminato dal Garante.

Fra i dati personali trattati per il conferimento delle onorificienze vi sono quelli contenuti nel casellario giudiziale. Per questi dati, in analogia con quelli cosiddetti "sensibili", è prevista una disposizione normativa transitoria, in base alla quale il loro trattamento può essere proseguito fino all´8 maggio 1999, anche in assenza delle garanzie che saranno richieste "a regime dalla legge sulla protezione dei dati personali (espressa disposizione di legge, o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate).

Il Garante ha sottolineato l´esigenza che, in occasione del previsto decreto legislativo sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle pubbliche amministrazioni, tali garanzie vengano introdotte anche in questa materia.

 

I.C.I. e Guardia di Finanza

E´ stato chiesto al Garante se è legittimo che un Comune comunichi i dati relativi all´imposta comunale sugli immobili, detenuti nell´archivio informatico dell´ufficio tributi, alla Guardia di finanza per indagini tributarie.

La legge n. 675 del 1996 consente ai soggetti pubblici di raccogliere dati per poter svolgere le funzioni istituzionali. Per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche la legge ha previsto una maggiore cautela: deve essere prevista l´esistenza di una norma di legge o di regolamento che consenta la comunicazione oppure tale operazione deve essere necessaria per poter svolgere le funzioni istituzionali.

Nel caso sottoposto all´Autorità, la comunicazione dei dati risponde alle funzioni istituzionali del Comune e del soggetto pubblico destinatario ed è compatibile con gli scopi perseguiti da quest´ultimo. I dati personali contenuti nell´archivio I.C.I. possono quindi essere comunicati al competente Comando della Guardia di Finanza.

Resta fermo l´obbligo a carico del Comune o del Comando della Guardia di Finanza di informare preventivamente il Garante, così come previsto dall´art. 27 della legge n. 675.

 

Il tribunale spagnolo condanna
(Sintesi di un articolo pubblicato su El Pais i primi di marzo).

Severa condanna del tribunale Supremo Spagnolo al giornalista Cristobal P. collaboratore del Diario de Las Palmas: un anno di prigione, un anno di interdizione e quattro milioni di pesetas di multa, per aver rivelato il nome dei due reclusi, malati di Aids, che lavoravano nella cucina della prigione a El Salto del Negro.

Il giornalista, ottenuti e confrontati due elenchi, uno relativo ai detenuti infermi e uno relativo agli addetti alle cucine, si è reso conto della coincidenza e ha confezionato un articolo, in cui ha rivelato anche i nomi delle persone malate, suggerendo che la direzione del carcere avrebbe dovuto prendere misure urgenti per evitare possibili contagi.

Il giornalista – è scritto nell´articolo – poteva onestamente pensare di stare esercitando il diritto-dovere di informazione rispetto a qualcosa che tutti dovevano sapere, ma era tenuto, in ogni caso, a limitarsi a dare la notizia della presenza degli ammalati nella cucina e a non divulgare la loro identità.

 

La migliore password è il corpo
(traduzione di un articolo apparso su Handesblatt il 9 marzo scorso).

La ricerca stressante di codici e password potrebbe diventare fra breve un ricordo del passato, almeno se le cose andranno come pensa Tom Rowley, dirigente della Veridicom, un´impresa di Santa Clara in California. In futuro potrebbe bastare un´impronta digitale per prelevare contante, aprire porte, far partire l´automobile, attivare un portatile o fare ordinativi on-line. Rowley ritiene che si tratti di un metodo decisamente più comodo e sicuro dell´utilizzo di password o chiavi di accesso. Più comodo questo metodo lo è senz´altro, dato che gli utenti non devono portarsi dietro informazioni aggiuntive – ed è anche più sicuro, visto che per definizione le informazioni biometriche non possono essere copiate.

E´ vero che il cinema sembra suggerire che le impronte digitali possono essere copiate con facilità, e che gli errori non sono rari in questo campo; la realtà delle cose è però diversa. I dispositivi per la scansione delle impronte digitali dispongono di sensori in grado di misurare temperatura corporea e impedenza della cute; con percentuali di errore nell´ordine di un milionesimo è piuttosto difficile ingannare sistemi di questo genere. Tecniche per il controllo elettronico dell´identità sulla base di caratteristiche fisiche individuali (impronte digitali, grafia, voce, volto ovvero occhi – superficie dell´iride o retina) sono allo studio già da vari anni, e sono riconducibili al concetto generale di tecniche biometriche. Secondo alcuni ricercatori statunitensi sarebbe addirittura possibile utilizzare il patrimonio genetico individuale come codice di riconoscimento.

Per lungo tempo le tecniche biometriche sono state considerate costose, e quindi adatte esclusivamente ad applicazioni in ambiti di altissima sicurezza. I costi stanno però scendendo, cosicchè i metodi di riconoscimento basati sulla biometria divengono rapidamente parte della vita di tutti i giorni. Le tecniche biometriche sono particolarmente utili in quei settori ove finora si dovevano utilizzare password e codici segreti per garantire la sicurezza delle transazioni – ad esempio, nel caso di distributori automatici di contante, casse e nel commercio elettronico via Internet. Già entro la fine di quest´anno gli utilizzatori di personal computer e apparecchiature elettroniche potranno approfittare di questa offerta.

Veridicom, una creatura nata dalla costola dei Bell Labs del gigante americano delle comunicazioni AT&T, i cui principali investitori comprendono imprese famose quali Intel, Lucent e la stessa AT&T, sta lavorando a tecniche innovative ed economiche per la verifica delle impronte digitali. A differenza di altri concorrenti come Digital Persona, Identix e Biometrix Identification, che analizzano il polpastrello attraverso una costosa videocamera, nel prodotto messo a punto dalla Veridicom (Open Touch) vengono utilizzati chip al silicio a basso costo per rilevare la microstruttura della cute e memorizzare immagini tridimensionali dei solchi cutanei.

Secondo l´opinione di esperti di mercato, questo procedimento non è soltanto più economico e preciso: ha anche i numeri per conquistare il mercato globale di personal computer e apparecchiature elettroniche. Acer, la società produttrice di computer, intende utilizzare i chip della Veridicom nel nuovo notebook Travelmate entro la fine di quest´anno; anche Hewlett-Packard e Dell stanno sperimentando l´uso di Open Touch.

Dispositivi per la scansione delle impronte digitali trovano impiego crescente in tastiere, mouse e monitor.

Siemens sta lavorando ad un sensore di impronte digitali talmente piccolo da poter essere utilizzato anche sulle carte intelligenti (carte dotate di microchip).

Alcune ditte americane ed europee offrono già oggi apparecchiature per la scansione di impronte digitali; grazie ai progressi della miniaturizzazione e, questi sistemi divengono sempre più economici.

Una società californiana, Identicator Technology, ha commercializzato il Direct Fingerprint Reader, che permette ai dipendenti di accedere all´intranet della ditta dalla propria postazione di lavoro. La Pol lex di Basilea intende commercializzare nel settore bancario un sistema di scansione delle impronte digitali.

L´associazione fra impronte digitali e tessera bancomat dovrebbe garantire sicurezza e comodità del prelievo di contante dai distributori automatici. Non sarebbe più necessario lo sforzo di ricordare il codice segreto.

Altre metodiche sfruttano la scansione di retina e iride, del palmo delle mani e del volto. IriScan e Sensar, due ditte entrambe con sede nel New Jersey, utilizzano un raggio laser per la scansione di iride e retina; il modello così ottenuto viene memorizzato e serve da codice digitale. IriScan e Sensar collaborano per diffondere i propri prodotti nell´ambito bancario. Citibank, NCR e Siemens sono alcune fra le società che hanno già deciso di sperimentare questa tecnologia. Secondo IriScan, presto anche i navigatori di Internet potrebbero utilizzare la tecnica di scansione iridea per validare gli acquisti compiuti on-line.

La scansione dell´iride è indubbiamente sicura come metodica, ma anche nettamente più costosa rispetto alla scansione delle impronte digitali (il costo relativo oscilla fra 6.000 e 10.000 dollari). C´è poi un altro ordine di problemi: la necessità di fissare a lungo la videocamera laser (fino a 30 secondi) risulta spiacevole per molti utenti. Viceversa, per le impronte digitali bastano poche frazioni di secondo. Anche in questo caso è difficile ingannare il sistema: il computer collegato è in grado di riconoscere se si tratta di un occhio naturale, attraverso la contrazione riflessa dell´iride, ed inoltre effettua controlli di plausibilità.

Oltre alla scansione oculare esistono da tempo anche sistemi per il riconoscimento del volto. La ditta Visionics di Jersey City, New Jersey, offre al costo di 100 dollari FaceIt, un programma per PC che, associato ad una videocamera, utilizza come password la conformazione del volto del singolo utente. Sistemi di riconoscimento di questo tipo sono però sicuri solo in combinazione con altre tecniche biometriche o con chiavi di accesso più tradizionali. Ad esempio, possono venire ingannati nel caso di gemelli monozigoti.

In Germania, sistemi di riconoscimento del volto sono stati messi a punto soprattutto dallo ZN – Centro per la neuroinformatica – di Bochum. La fucina tecnologica tedesca utilizza per questi scopi la neuroinformatica. Il Face System creato dallo ZN, al costo di circa 20.000 marchi è rivolto alla fascia elevata del mercato, e attualmente trova impiego presso i centri di elaborazione dati degli organismi bancari e nel settore della ricerca.

Scheda

Doc-Web
49319
Data
22/03/99

Tipologie

Newsletter