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Provvedimento del 5 maggio 2016 [5166922]

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[doc. web n. 5166922]

Provvedimento del 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso inviato per raccomandata il 28 gennaio 2016 da Gianfranco Fragasso e pervenuto al Garante in data 4 febbraio 2016, nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, Banca), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e precisando di essere stato dipendente a tempo determinato della Banca, nonché di avere in corso con la stessa Banca un mutuo fondiario, ha chiesto di conoscere:

- l´ "esistenza o meno di registrazioni di conversazioni/altro"

- le "società esterne alle quali vengono trasmessi i dati personali";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 1° aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro del 29 febbraio 2016 con il quale la Banca:

- con riferimento alla richiesta avanzata dal ricorrente volta a conoscere l´esistenza di registrazioni, nel dichiarare di avere ricevuto più richieste su questo stesso punto da parte dell´interessato, compresa quella datata 10 gennaio 2016 (allegata al ricorso presentato dal ricorrente) e di avere fornito la relativa risposta con lettera inviata tramite PEC in data 8 febbraio 2016 (come risulta da ricevuta di consegna allegata agli atti del fascicolo), ha fatto presente che non esistono conversazioni registrate riguardanti il ricorrente;

- riguardo alla richiesta di conoscere le società esterne alle quali vengono trasmessi i dati personali relativi al ricorrente, ha rappresentato di avere, anche in questo caso, fornito risposta all´interessato il 1° febbraio 2016 (come risulta da ricevuta di consegna agli atti del fascicolo) a seguito dell´istanza dallo stesso presentata in data 5 gennaio 2016, indicando i responsabili del trattamento, nonché i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati riferiti all´interessato in forma elettronica e cartacea;

VISTA la nota del 15 marzo 2016, con la quale il ricorrente non ritenendosi soddisfatto del riscontro fornito dalla Banca, con particolare riferimento al profilo relativo ai soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, insiste nelle richieste già avanzate nell´atto introduttivo;

RILEVATO che, con riferimento alle richieste rivolte dal ricorrente, la Banca ha fornito, con dichiarazioni rese ai sensi dell´art. 168 del Codice (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante), un riscontro sufficiente, sia pure in data successiva all´invio del ricorso da parte dell´interessato (avvenuto, come indicato in premessa, il 28 gennaio 2016), e ritenuto, pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a San Felice 1893 Banca Popolare, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a San Felice 1893 Banca Popolare, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia