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Provvedimento del 12 maggio 2016 [5185157]

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[doc. web n. 5185157]

Provvedimento del 12 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 12 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 11 febbraio 2016 da XY nei confronti dell´Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, di cui l´interessato è dipendente, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") formulate nell´ambito di una richiesta di chiarimenti inerenti una propria istanza di autorizzazione per lo svolgimento di prestazioni occasionali, ha chiesto di conoscere gli estremi identificativi: a) del titolare e del responsabile del trattamento, nonché b) di eventuali incaricati del trattamento dei dati afferenti la procedura autorizzatoria in questione;

PRESO ATTO che il ricorrente ha altresì:

rappresentato di non aver mai ricevuto, rispetto a detto trattamento di dati, né l´informativa generale sul trattamento di cui all´art. 13 del Codice, né quella specifica relativa al trattamento afferente la procedura interessata;

evidenziato che – a proprio avviso – le specifiche informazioni contenute nelle varie richieste di autorizzazioni da lui presentate sarebbero state utilizzate, in modo improprio e da soggetti non legittimati, "per arbitrarie valutazioni" delle prestazioni lavorative svolte al servizio della resistente;

chiesto, formulando tale istanza per la prima volta nell´atto di ricorso, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento (soggetti abilitati, procedure, uffici competenti);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 23 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione del 15 marzo 2016, nonché c) la nota del 7 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 marzo 2016 con la quale la resistente ha:

dichiarato che, in relazione alle procedure autorizzatorie che hanno interessato il ricorrente, il titolare del trattamento era individuato nel direttore generale, quale legale rappresentante pro-tempore dell´Azienda Sanitaria resistente, dott. KW, mentre il Responsabile del trattamento era individuato nel Dirigente Responsabile dell´U.O. Risorse Umane Trattamento giuridico del Personale Dipendente, dott.ssa ZH (con funzioni ad interim) e che l´incaricato del trattamento era individuato nella dipendente Sig.ra WZ;

precisato che "l´informativa sul trattamento dati ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, al momento dell´istruzione della pratica, era in sede di revisione da parte degli uffici competenti ed è stata successivamente pubblicata sul sito aziendale – area riservata ai dipendenti – download – documenti – modulistica generale (allegata alla richiesta di autorizzazione/comunicazione)";

sottolineato che "l´informativa stessa era comunque desumibile dall´art. 8 "Anagrafe degli incarichi" del Regolamento Aziendale in materia di Incompatibilità, Cumulo d´impieghi ed Incarichi a pubblici dipendenti approvato con delibera n. 672 del 2 settembre 2013, pubblicato sull´homepage del sito aziendale";

VISTA la nota di replica del 20 marzo 2016 con la quale il ricorrente ha sottolineato l´inidoneità dell´informativa sul trattamento dei dati personali riferiti alla procedura autorizzatoria in questione, pubblicata sul sito della resistente ("file pdf, peraltro creato solo in data 1/3/16)", ribadendo altresì le proprie perplessità in ordine al trattamento delle informazioni contenute nelle richieste di autorizzazione preventiva di prestazioni occasionali effettuato da soggetti, a suo parere, non legittimati;

PRESO ATTO che, nella nota del 21 aprile 2016, la resistente ha:

ribadito gli estremi identificativi della dipendente che, in qualità di incaricata nominata ai sensi dell´art. 30, comma 1, del Codice, ha provveduto, nell´adempimento dei propri doveri, ad istruire le pratiche autorizzatorie che hanno interessato il ricorrente;

ha sostenuto la correttezza dell´operato dell´Azienda avendo il procedimento autorizzatorio coinvolto esclusivamente i soggetti terzi chiamati "ad esprimere pareri, nulla osta, o, comunque, a porre in essere qualsiasi altro atto previsto dalle disposizioni normative/regolamentari che disciplinano la materia"; 

PRECISATO preliminarmente che il presente ricorso può essere preso in considerazione solo con riguardo agli aspetti riguardanti l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice in ordine ai quali l´interessato non abbia ricevuto un idoneo riscontro e non con riferimento ad eventuali ad altri profili, quali quelli inerenti il rilascio dell´informativa sul trattamento dei dati dell´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli eventuali incaricati del trattamento dei dati personali afferenti la procedura autorizzatoria in questione, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO, invece, che debba essere dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, la richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento non essendo stata tale richiesta previamente avanzata con l´interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché di eventuali incaricati del trattamento dei dati personali afferenti la procedura autorizzatoria in questione;

b) dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia