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Modalità semplificate per integrare l’informativa circa l’utilizzo dei dati personali dei clienti anche per l’addebito del canone RAI - 5 maggio 2016 [5217043]

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[doc. web n. 5217043]

Modalità semplificate per integrare l´informativa circa l´utilizzo dei dati personali dei clienti anche per l´addebito del canone RAI - 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 204 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

VISTO l´art. 13, comma 3, del Codice, ai sensi del quale, "il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l´informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che all´art. 1, commi 151-160, in relazione al canone di abbonamento alla televisione, ha introdotto la presunzione legale di possesso dell´apparecchio TV "nel caso in cui esista un´utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica" e la riscossione del canone di abbonamento per i titolari di utenza mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche a decorrere dal mese di luglio 2016;

VISTO il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, in corso di adozione, sul quale il Garante ha reso il proprio parere il 27 aprile 2016 (doc. web n. 4943860), ai sensi del quale l´individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del canone avviene sulla base della tipologia di tariffa applicata dall´impresa elettrica, prevedendo l´addebito automatico in bolletta agli utenti con tariffa D2 (tariffa applicata ai residenti con potenza inferiore a 3 kW) e la verifica, con i dati relativi alla residenza presso l´anagrafe tributaria, per quelli con tariffa D3 (tariffa applicata ai non residenti o con potenza superiore a 3 kW);

CONSIDERATO che solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 è previsto l´obbligo della dichiarazione di residenza anagrafica da parte dell´utente nonché quello di comunicazione di ogni successiva variazione (art. 1, comma 159, lett. c, della legge 208/2015) e che, in precedenza, la tariffa D2 risulta essere stata applicata dalle imprese elettriche in base alla mera richiesta dell´utente, senza l´acquisizione di alcuna autocertificazione sulla residenza, e senza la verifica, anche a campione, della veridicità di quanto comunicato alla stipula del contratto per fruire del conseguente sconto tariffario;

VISTO, altresì, l´art. 8 del decreto citato, ai sensi del quale, i dati personali trattati in attuazione del decreto "sono utilizzati, da parte dell´Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, esclusivamente per le finalità di cui all´art. 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonché ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all´Erario" e che "resta fermo l´obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell´addebito del canone. In ogni caso, l´informativa è pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate  in particolare le modalità attraverso le quali è possibile esercitare il diritto di rettifica";

VISTO il citato parere del Garante sullo schema del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, con il quale, "al fine di assicurare idonee garanzie ai contribuenti in relazione alla correttezza del trattamento dei dati nell´addebito del canone in bolletta", è stato ritenuto necessario che venisse garantita "la maggior consapevolezza possibile dei contribuenti in relazione alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto per la scelta della tipologia di tariffa di fornitura dell´energia elettrica" sarebbero stati utilizzati "anche ai fini dell´addebito del canone nonché in ordine alle modalità di aggiornamento/rettifica degli stessi";

RILEVATO che nel predetto parere il Garante ha già valutato "positivamente la capillare campagna informativa programmata e, in particolare, quanto prospettato dal Ministero in relazione all´invio della comunicazione informativa ai titolari di contratti elettrici che riscontreranno effettivamente l´addebito del canone a partire dalla fattura di luglio";

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Ministero nella nota del 21 aprile 2016 (prot. 9702) circa i ristretti tempi tecnici a disposizione che non consentirebbero alle imprese elettriche "di inviare ai soggetti titolari di contratti per fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale (tipo D2), unitamente alle fatture dal mese di maggio, una comunicazione dove fosse evidenziato che nella fattura del mese di luglio sarebbero stati addebitati i dovuti ratei di canone TV", nonché "la predisposizione e la spedizione della comunicazione informativa a tutti i cittadini coinvolti in un momento diverso dall´invio della fattura, data la numerosità degli stessi (circa 23 milioni)", che "comporterebbe un costo tale da far considerare la misura sproporzionata rispetto allo scopo della comunicazione, anche in considerazione della campagna informativa che sarà comunque effettuata, oltreché con i canali internet, anche attraverso spot televisivi e pubblicazioni su giornali di ampia diffusione";

RILEVATO altresì che il Ministero ha "prospettato la possibilità di inviare la comunicazione informativa ai soli titolari di contratti elettrici che riscontreranno effettivamente l´addebito a partire dalla fattura di luglio";

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 aprile 2016 (prot. n. 9809), con la quale è stato richiesto al Garante di adottare anche un provvedimento di "informativa semplificata" ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice, volta ad assicurare la piena conformità al Codice del trattamento dei dati personali degli clienti da parte delle imprese elettriche, con specifico riferimento alle utenze attive al 1° gennaio 2016;

RITENUTO necessario intervenire, in fase di prima applicazione della nuova normativa, al fine di agevolare gli adempimenti delle imprese elettriche nell´assolvimento dell´obbligo di informativa con specifico riferimento ai contratti in essere al 1° gennaio 2016, individuando modalità semplificate per integrare l´informativa, già fornita dalle stesse al momento della raccolta dei dati; ciò al fine di rendere edotti i clienti delle predette imprese della circostanza che i dati personali, acquisiti in sede di attivazione dell´utenza, sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell´individuazione dell´intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), non sarà preliminarmente verificato con i dati presenti in anagrafe tributaria, e quindi avverrà in modo automatico;

VISTO il contenuto del piano informativo ministeriale, comunicato con la nota del 29 aprile 2016, che si svolge attraverso spot televisivi (che rinviano per i dettagli al sito dedicato www.canone.rai.it), informative editoriali, pubblicazioni su periodici a diffusione nazionale e sull´homepage del sito web www.repubblica.it, nonché con l´attivazione di un apposito numero verde 800.93.83.62;

RITENUTO, pertanto, che l´integrazione dell´informativa debba essere resa sui siti web istituzionali delle imprese elettriche, dell´Agenzia delle entrate e della RAI, nonché nell´ambito del predetto piano informativo ministeriale, anche facendo rinvio al sito dedicato www.canone.rai.it e all´apposito numero verde;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 13, comma 3, del Codice, individua le seguenti modalità semplificate con le quali le imprese elettriche, in fase di prima applicazione della nuova normativa, dovranno integrare l´informativa, già fornita in sede di attivazione dell´utenza, circa l´utilizzo dei dati personali degli clienti anche per l´addebito del canone RAI. Tale informativa dovrà essere resa attraverso un´apposita sezione dei siti web istituzionali delle imprese elettriche, dell´Agenzia delle entrate e della RAI, nonché nell´ambito del predetto piano informativo ministeriale, anche facendo rinvio al sito dedicato www.canone.rai.it e all´apposito numero verde 800.93.83.62, con l´indicazione che:

- i dati personali raccolti per la fornitura dell´energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell´individuazione dell´intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), avverrà in modo automatico.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia