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Ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune di Pozzuoli - 21 aprile 2016 [5423067]

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[doc. web n. 5423067]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti del Comune di Pozzuoli - 21 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale n. 24996/85967 dell´8 ottobre 2013 con cui è stata contestata al Comune di Pozzuoli Cod. fisc.:00508900636, con sede in Pozzuoli (Na), via Tito Livio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, per aver diffuso sul sito web istituzionale, la Determinazione dirigenziale n. 343 del 26/1/2013, contenente dati personali di un minore con l´indicazione dello stato di disabilità, nonché il referto medico predisposto dal Servizio riabilitazione dell´età evolutiva dell´ASL NA 2;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che il predetto Comune ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendo, sul sito web istituzionale, la Determinazione dirigenziale n. 343 del 26/1/2013, contenente dati personali di un minore con l´indicazione dello stato di disabilità, nonché il referto medico predisposto dal Servizio riabilitazione dell´età evolutiva dell´ASL NA 2;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Pozzuoli Cod. fisc.:00508900636, con sede in Pozzuoli (Na), via Tito Livio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia