g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Desiderio s.a.s. - 10 marzo 2016 [5431694]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5431694]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Il Desiderio s.a.s. - 10 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 113 del 10 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Squadra Mobile della Questura di Torino, nell´ambito di un´attività di istituto volta al controllo di apparecchi automatici da gioco, ha accertato che la sig.ra Wu Zhenzhen, nata a Zhejang il 10 gennaio 1986 nella sua qualità di titolare (socio accomandatario/legale rappresentante pro-tempore) di Il Desiderio s.a.s. di Wu Zhenzhen & C. P.Iva: 10104030019, con sede in Torino, via Pollenzo n. 20, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
VISTO il verbale del 3 luglio 2013 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 18 luglio 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha evidenziato come "(…) l´unico cartello mancante non era presente sulla porta d´ingresso, in quanto sicuramente sarà caduto per terra a causa dell´aprire e chiudere continuamente la porta dagli avventori (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato poichè non sostanziano alcuno degli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981.;

RILEVATO, pertanto, che Il Desiderio s.a.s. di Wu Zhenzhen & C. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Il Desiderio s.a.s. di Wu Zhenzhen & C. P.Iva: 10104030019, con sede in Torino, via Pollenzo n. 20, in persona del socio accomandatario, quale legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia