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Provvedimento del 22 giugno 2016 [5449524]

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[doc. web n. 5449524]

Provvedimento del 22 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 282 del 22 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 maggio 2016 da Gianfranco Fragasso nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rettifica dei dati allo stesso riferiti inviati dalla Banca all´Anagrafe Tributaria relativamente all´anno 2015;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato di aver riscontrato, a seguito di una verifica effettuata presso l´Agenzia delle Entrate, un errore negli interessi passivi comunicati dalla Banca relativamente all´anno 2015;

VISTA la nota datata 11 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 30 maggio 2016, con la quale la Banca ha rappresentato, riportando i relativi conteggi, di avere segnalato correttamente all´Anagrafe Tributaria gli interessi pagati nel 2015 per il mutuo del ricorrente;

VISTA la nota del 30 maggio 2016 con la quale l´interessato, pur contestando alcune affermazioni della Banca, ha dichiarato di ritirare il ricorso "per motivi personali";

PRESO ATTO della riferita volontà del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, procedendo alla contestuale compensazione delle spese;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. compensa le spese del presente procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA