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Newsletter 10- 16 marzo 2003

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N. 162 del 10 - 16 marzo 2003

 Immobili all’asta e privacy. Maggiori tutele per la  dignità dei debitori

 Mms. Regole e limiti anche nell´uso personale

 Rc auto: al via la banca dati dei sinistri

 Telemarketing: negli Usa  il registro nazionale  per chi non vuole essere contattato

 

Immobili all’asta e privacy
Occorre tutelare maggiormente la dignità dei debitori citati nelle ordinanze del tribunale

E’ legittimo far pubblicare sui manifesti affissi per dare notizia della vendita all’asta di immobili il nome del debitore colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice, ma sarebbe opportuno che i tribunali potessero adottare misure a salvaguardia della dignità delle persone. Rimane tuttora irrisolto, infatti, il problema di definire nuove modalità riguardo alla pubblicazione delle esecuzioni immobiliari e per le quali è urgente una modifica normativa.

E’ quanto emerge da una decisione con la quale l’Autorità Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che aveva contestato la diffusione dei suoi dati personali da parte di un tribunale. Nell’ordinanza affissa sui muri della città il tribunale aveva indicato, oltre alle caratteristiche dell’immobile da vendere all’incanto, anche le generalità dell’interessato in quanto proprietario dell’immobile.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile solo perché ai trattamenti di dati personali effettuati "per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari" si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n.675/1996 sulla privacy , ma non quelle riguardanti l’esercizio del diritto di accesso (art. 13) né quelle che consentono di presentare ricorso al Garante (art. 29).

Tuttavia nella decisione sul ricorso, l’Autorità ha tenuto a richiamare quanto stabilito in un provvedimento dell’ottobre 1998 relativo alle modalità di notificazione degli atti giudiziari. Pur essendo legittima, in base al codice di procedura civile, l’indicazione da parte delle cancellerie delle generalità del debitore nel dare notizia alla cittadinanza delle esecuzioni immobiliari, il Garante aveva invitato gli uffici giudiziari - in attesa di una indispensabile modifica della normativa in materia - ad adottare modalità che consentano di tutelare la dignità delle persone debitori.

La prassi già in atto in alcuni tribunali di omettere nelle ordinanze affisse o pubblicate, i nomi dei debitori sottoposti all’esecuzione, riservandosi di fornire le loro generalità solo a chi ne fa esplicita richiesta, è senz’altro più attenta e rispettosa della dignità delle persone coinvolte e può essere - ad avviso del Garante - un utile esempio da seguire.

 

Mms. Regole e limiti anche nell’uso personale
Le foto su Internet solo con il consenso dell’interessato

L’Autorità Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi.

Sono pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno chiesto di verificare la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza. Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera privata e la dignità delle persone.

Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms.

1) Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità. Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n. 675. Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.

2) Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano. In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.

3) Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.

E’ bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.

Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art. 10, "Abuso dell’immagine altrui") e dalla legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.

Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene.

Per completare il quadro delle garanzie, l’Autorità ha segnalato, infine, la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli.In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.

Il provvedimento del Garante verrà inviato anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.
(Comunicato stampa del 14 marzo 2003)

 

Rc auto: al via la banca dati dei sinistri
Varate le regole per l’accesso delle compagnie

L’ISVAP in data odierna, con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato il provvedimento n. 2179, con il quale si regolano le modalità di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione dal prossimo 15 aprile 2003. Alla banca dati, istituita per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel settore dei sinistri r. c. auto, accedono per legge la magistratura inquirente e le forze di polizia giudiziaria.

La banca dati sinistri è alimentata mensilmente dalle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione obbligatoria r. c. auto. Queste trasmettono all’ISVAP i dati relativi ad ogni sinistro avvenuto in Italia del quale ricevono denuncia o richiesta di risarcimento dei danni, sinistri che ammontano a circa cinque milioni ogni anno. L´operatività attuale della banca dati rende consultabile quasi 9.500.000 sinistri occorsi dal gennaio 2001. Specifiche responsabilità sono stabilite nel provvedimento a carico delle imprese di assicurazione per la correttezza, l’attendibilità e la completezza dei dati trasmessi all’ISVAP, che applica nei confronti delle imprese inadempienti le sanzioni amministrative appositamente stabilite dalla legge istitutiva della banca dati sinistri.

Con la consultazione della banca dati gli organi inquirenti hanno a disposizione uno strumento informativo di particolare ampiezza, che potrà contribuire significativamente alla repressione dei reati di frode nei sinistri. Le imprese di assicurazione, a loro volta, potranno prevenire e contrastare con maggiore efficacia, attraverso la conoscenza diretta dei sinistri avvenuti, le azioni fraudolente rivolte nei loro confronti.

La banca dati costituisce infine uno strumento per valutare statisticamente le caratteristiche di questo tipo di truffa, al fine di poterne studiare eventuali misure specifiche di prevenzione e di contrasto.

Particolarmente positiva si è rivelata la cooperazione istituzionale tra le due Autorità, che ha permesso di individuare le garanzie e le soluzioni più idonee per di contemperare una duplice esigenza: assicurare la piena efficacia del sistema informativo in relazione all’azione di contrasto delle frodi assicurative e mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei sinistri le cui informazioni sono registrate nella banca dati.

Nel quadro di tale cooperazione e nel rispetto dei ruoli ricoperti dalle due istituzioni sono state individuate, anche con riguardo alla normativa di riferimento, importanti garanzie. Si è provveduto, inoltre, alla specificazione delle informazioni che possono essere registrate nella banca dati sinistri e alla delimitazione dei soggetti che possono avervi accesso (l´autorità giudiziaria e di polizia, e le imprese di assicurazione). Il provvedimento definisce tempi di conservazione dei dati, modalità selettive di consultazione da parte degli addetti delle imprese, con particolare attenzione alle informazioni sulle lesioni personali, al fine della utilizzazione dei dati collegata alle effettive esigenze derivanti dalla liquidazione dei sinistri.

Sono previste misure per garantire un elevato livello di sicurezza, riservatezza, integrità, completezza ed esattezza delle comunicazioni e dei dati; controlli periodici sugli accessi alla banca dati (che vengono memorizzati nel sistema informatico), verifiche da parte dell’ISVAP presso le imprese sul rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento e le relative circolari tecniche; modalità per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti di accesso ai dati da parte delle persone interessate e degli altri diritti previsti dalla legge sulla privacy.
(comunicato congiunto del 10 marzo 2003)

 

Telemarketing e tutela dei consumatori
Negli Usa un registro nazionale per chi non vuole essere contattato

La scorsa settimana è stata varata negli Usa una legge, denominata "Do-Not-Call Implementation Act", che dà il via alla realizzazione di un Registro nazionale in cui possono farsi inserire gli utenti che non desiderano essere contattati, telefonicamente o via Internet, per scopi di marketing. Il registro sarà gestito dalla Federal Trade Commission (il testo è disponibile sul sito del Congresso USA), organismo che ha competenza vigilare sul rispetto dei diritti dei consumatori .

Il Registro era stato istituito da un regolamento (il "Telemarketing Sales Rule") entrato in vigore il 31 dicembre del 1995. Tuttavia, fino ad oggi mancava la copertura finanziaria perché la FTC, incaricata dell’attuazione della normativa, potesse effettivamente gestirlo. In base alla nuova legge, la FTC finanzierà il registro - che, secondo alcuni calcoli, costerà 16 milioni di dollari per il primo anno - attraverso un contributo che tutte le imprese del settore dovranno versare.

La legge prevede, inoltre, che un’altra authority federale, la Federal Communications Commission - cui spetta, fra l’altro, di vigilare sulle attività svolte attraverso i servizi telefonici, comprese le attività di tipo finanziario - emani entro sei mesi un regolamento che vincoli le compagnie telefoniche a collaborare nella gestione del registro nazionale "do-not-call".

Fino ad oggi negli Usa sono esistiti solo registri "do-not-call" per le singole imprese: i consumatori, in sostanza, dovevano rivolgersi, secondo il principio dell’opt-out, direttamente all’impresa che aveva effettuato telemarketing chiedendo di non ricevere più telefonate per scopi commerciali.

Sono previste sanzioni pesanti (fino a 11.000 dollari) per le società che non rispettino le indicazioni dei consumatori inseriti nel Registro nazionale.

Nel frattempo, la Direct Marketing Association ha impugnato il provvedimento ritenendo che violi la libertà di espressione sancita dalla Costituzione americana.

 

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