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Provvedimento del 30 giugno 2016 [5461520]

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[doc. web n. 5461520]

Provvedimento del 30 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 288 del 30 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 aprile 2016 da XY nei confronti di Ing Direct (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´accesso ai dati allo stesso riferiti comunicati dalla Banca all´Anagrafe Tributaria negli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota datata 9 maggio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 6 giugno 2016, con la quale la Banca ha comunicato i dati trasmessi all´Anagrafe Tributaria relativi ai rapporti intestati al ricorrente riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTA la nota del 6 giugno 2016 con la quale l´interessato si è ritenuto soddisfatto del riscontro ricevuto dalla Banca;

RILEVATO che alle richieste del ricorrente è stato fornito un adeguato riscontro, sia pure nel corso del presente procedimento, e ritenuto quindi che, in ragione di ciò, si debba dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA