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Provvedimento del 6 luglio 2016 [5468823]

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[doc. web n. 5468823]

Provvedimento del 6 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 300 del 6 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 maggio 2016 da XY rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Sbarra, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale la ricorrente, ribadendo quanto già rappresentato nell´istanza inviata al titolare ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante:

- di ordinare "la cancellazione o la rettifica" delle informazioni pregiudizievoli alla stessa riferite  contenute all´interno di ogni prodotto informativo Cerved;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che la ricorrente ha rappresentato che nel report predisposto da Cerved, relativo alla KW S.p.A. – società all´interno della quale la stessa ricopre la carica di amministratore delegato – è riportata l´iscrizione di una ipoteca giudiziale iscritta a carico della stessa ricorrente nel 2015, informazione, peraltro,  non aggiornata "in quanto l´efficacia esecutiva del titolo per il quale è stata iscritta ipoteca giudiziale è stata sospesa con provvedimento della Corte di Appello di Trieste";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 6 giugno 2016 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha:

- evidenziato la liceità ed esattezza delle informazioni riguardanti l´ipoteca giudiziale in questione, tratte da fonti pubbliche e lecitamente utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art.  24, comma 1, lett. c), del Codice, ed in virtù anche delle regole indicate negli artt. 3 e 5 del "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale", sottoscritto dai soggetti operanti nel relativo settore e al quale Cerved ritiene di attenersi anche prima della sua effettiva entrata in vigore;

- sostenuto, in particolare, la pertinenza e non eccedenza dell´associazione alla KW S.p.A. delle informazioni in questione, alla luce dei criteri fissati, in particolare, nell´art. 7, commi 2 e 3, del medesimo Codice di deontologia e buona condotta, in ragione della carica in essa ricoperta dalla ricorrente;

- dichiarato,  alla luce del provvedimento della Corte di Appello trasmesso dalla ricorrente ("anche se non risultante nel pubblico registro di riferimento") di aderire alle richieste di aggiornamento dei predetti dati personali, con riferimento ai rapporti informativi riferiti sia alla KW S.p.A., quale soggetto censito, sia direttamente alla ricorrente, "inserendo una specifica informazione aggiuntiva volta a segnalare il provvedimento emesso […] dalla Corte di Appello di Trieste che ha temporaneamente sospeso l´esecutività della sentenza di primo grado alla base dell´iscrizione ipotecaria in questione";

VISTA la nota di replica del 27 giugno 2016 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro fornito dalla controparte e, nel ribadire la non pertinenza ed eccedenza dei dati riguardanti la sua persona, ne ha richiesto nuovamente la cancellazione;

RITENUTO, sotto il profilo della richiesta di rettifica dei dati, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso,  avendo il titolare del trattamento proceduto nel senso richiesto, sia pure solo nel corso del procedimento;

RILEVATO, in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati, che le informazioni riferite all´ipoteca giudiziale in questione, sulla base delle risultanze istruttorie, appaiono pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, secondo quanto previsto dall´art. 11 comma 1, lett. d) del Codice;

RILEVATO, inoltre, che le stesse informazioni risultano trattate anche in conformità con le regole previste dal "Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" (pubblicato in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015 - doc. web. n. 4298343) che, pur entrando in vigore il 1° ottobre 2016, appare comunque idoneo a fornire un utile parametro di riferimento;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che la richiesta di cancellazione dei dati oggetto di ricorso debba essere dichiarata infondata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Cerved Group S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in ragione del riscontro fornito dal titolare e della parziale infondatezza delle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati oggetto di ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di aggiornamento dei dati;

3) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Cerved Group S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia