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Provvedimento del 13 luglio 2016 [5469648]

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[doc. web n. 5469648]

Provvedimento del 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 19 maggio 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Daniele Loffreda, nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con il quale la ricorrente, nel ribadire le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice in occasione dello svolgimento della visita medica cui la stessa è stata sottoposta in data 20 maggio 2015;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 con cui la resistente ha rappresentato che:

- per un disguido interno, il riscontro all´interpello preventivo della ricorrente non è stato fornito nei termini prescritti dalla normativa, bensì solo con e-mail del 16 maggio 2016 alla quale era allegata copia integrale della perizia medico-legale in questione;

- successivamente, dopo la ricezione del ricorso al Garante, la stessa Direzione Sinistri, con raccomandata del 1° giugno 2016 ha nuovamente trasmesso la perizia (già inviata per e-mail) al legale della ricorrente;

VISTA la nota di replica del 25 giugno 2016 con la quale la ricorrente ha:

- confermato di aver ricevuto, in allegato alla e-mail del 16 maggio 2016, copia integrale della perizia medico-legale in questione;

- dato atto di aver successivamente ricevuto a mezzo raccomandata, recante data 1° giugno 2016, ma pervenuta solo in data 24 giugno 2016, un plico contenente copia della medesima perizia già trasmessa;

- rilevato che il ritardo con il quale la resistente ha risposto all´interpello preventivo l´avrebbe costretta ad inoltrare ricorso al Garante in data 2 maggio 2016, "obbligandola a sostenere anticipatamente il pagamento delle spese legali e degli oneri necessari per incardinare il contenzioso, ottenendo di conseguenza positiva risposta da parte del titolare del trattamento solo con la già citata mail del 16.05.2016";

RILEVATO che il ricorso è stato inoltrato in data 2 maggio 2016 ma è stato effettivamente regolarizzato dalla ricorrente in data 19 maggio 2016 in risposta alla nota del Garante trasmessa via posta certificata in data 16 maggio 2016;

CONSIDERATO che prima della data in cui il ricorso può dirsi regolarmente proposto al Garante per essere stato correttamente regolarizzato, vale a dire il 19 maggio 2016, la resistente aveva già fornito alla ricorrente copia integrale della perizia medico-legale oggetto di ricorso;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso, avendo la ricorrente già ricevuto, prima della formale proposizione del ricorso al Garante, positivo e satisfattivo riscontro alla richiesta formulata con l´interpello preventivo;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´inammissibilità del ricorso e dell´esaustività del riscontro fornito;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia