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Provvedimento del 13 luglio 2016 [5487708]

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[doc. web n. 5487708]

Provvedimento del 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 315 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 16 maggio 2016 nei confronti della GS S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv. Floriano Guerra e Generoso Petrillo, licenziata per giusta causa a seguito di contestazione  disciplinare per aver svolto durante un periodo di assenza per malattia attività lavorativa presso terzi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati utilizzati per la contestazione degli addebiti ed il successivo licenziamento;

- la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 1° luglio 2016;

VISTA la nota depositata in data 24 giugno 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Giancarlo Pezzano, aderendo spontaneamente alle richieste della ricorrente, ha comunicato a quest´ultima gli elementi istruttori posti a base degli addebiti disciplinari, ed in particolare:

- le relazioni di servizio redatte dal personale dell´agenzia investigativa Top Service relative ai giorni 3, 4, 5 marzo 2016, nonché la relazione redatta in data 12 marzo 2016 dal Manager Investigazione Centro-Sud di detta agenzia;

- una pen-drive contenente 15 filmati realizzati nelle giornate del 3, 4 e 5 marzo 2016 dagli operatori della citata agenzia di investigazioni;

VISTA la successiva memoria trasmessa in data 28 giugno 2016 con la quale la resistente ha precisato di aver trattato i dati in questione esclusivamente allo scopo di acquisire la prova del comportamento illegittimo della ricorrente ai fini dell´avvio del procedimento disciplinare;

VISTE le note del 28 giugno e del 1° luglio 2016 con le quali la ricorrente, sottolineando la tardività del riscontro, fornito dalla resistente solo dopo il deposito del ricorso al Garante, ha dichiarato di non opporsi ad un´ eventuale pronuncia di non luogo a provvedere sul ricorso, insistendo tuttavia per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, con riguardo a quanto sopra esposto, che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente, relativamente al quale la stessa si è peraltro dichiarata soddisfatta;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di G.S. S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia