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Provvedimento del 21 luglio 2016 [5493133]

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[doc. web n. 5493133]

Provvedimento del 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 325 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 maggio 2016 e regolarizzato in data 1° giugno 2016 da XY nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rettifica dei dati segnalati dalla Banca alla Centrale dei Rischi alla data del 31 marzo 2016;

- la rettifica del codice "830" relativo allo stato del rapporto di marzo 2016, in quanto ritenuto errato;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota datata 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 29 giugno 2016, con il quale la Banca ha rappresentato:

- di avere nuovamente effettuato il conteggio e verificato "la corretta segnalazione automatica per tutti i mesi per i quali il ricorrente ha evidenziato presunte difformità";

- "che il Centro Consortile su sollecitazione della Banca, ha già provveduto a rimuovere l´anomalia tecnica [che indicava "830" il codice relativo allo stato del rapporto], mentre la scrivente Banca ha prontamente rettificato la segnalazione attribuendo il valore "832";

RITENUTO, con riguardo a quanto sopra esposto, la resistente abbia fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente e che pertanto debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla Banca, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di San Felice Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia