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Provvedimento del 21 luglio 2016 [ 5493170]

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[doc. web n. 5493170]

Provvedimento del 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 326 del 21 luglio2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 maggio 2016 da XY nei confronti di San Felice 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni (di seguito, "Banca"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- l´accesso ai propri movimenti bancari effettuati in data 4, 5, 7, 8 gennaio 2016;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTA la nota datata 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTO il riscontro del 30 giugno 2016, con il quale la Banca ha fornito l´elenco delle operazioni bancarie effettuate dal ricorrente nei giorni indicati nel ricorso;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 con la quale l´interessato ha dichiarato di considerarsi soddisfatto della risposta della Banca;

RITENUTO, con riguardo a quanto sopra esposto, che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, relativamente al quale lo stesso si è peraltro dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 alla Banca, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di San Felice Banca Popolare, Società Cooperativa per Azioni, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia