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Provvedimento del 28 luglio 2016 [5511319]

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[doc. web n. 5511319]

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 345 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 aprile 2016 da XY nei confronti di Torri Solare S.r.l. con il quale l´interessato, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO  che il ricorrente ha, in particolare, contestato di "aver ricevuto sin dal mese di novembre 2014 sul [proprio] indirizzo email (…) una innumerevole serie (almeno 17) di email (…) contenenti materiale pubblicitario" e provenienti dall´indirizzo di posta elettronica "ascrivibile alla società resistente" in assenza di idonea informativa all´interessato e di acquisizione del relativo consenso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 31 maggio 2016 con la quale la società resistente ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dall´elenco dei propri contatti "sin dalla data della sua prima richiesta", precisando di "non aver mai disposto di dati personali ad esso relativi";

VISTA la nota del 23 giugno 2016 con la quale l´interessato ha preso atto della dichiarazione resa dal titolare del trattamento riguardo alla richiesta di cancellazione, lamentando tuttavia di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine all´istanza volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano, nonché l´indicazione della relativa origine;

CONSIDERATO che l´odierno ricorso può essere esaminato solo in merito alle istanze già previamente avanzate, ai sensi dell´art. 7 del Codice, con l´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e ritualmente riproposte mediante la successiva presentazione dell´atto di ricorso, ovvero esclusivamente con riguardo alla richiesta di blocco e di cancellazione dei dati personali dell´interessato trattati in violazione di legge, con esclusione dei restanti profili;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, rispetto a quanto con esso richiesto, un riscontro sufficiente, sia pure attraverso una comunicazione resa solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Torrisolare S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia