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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto Scolastico Masterform s.r.l. - 13 luglio 2016 [5751250]

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[doc. web n. 5751250]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto Scolastico Masterform s.r.l. - 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 13 luglio 2016

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, il Gruppo Taranto della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 18315/84282 del 16 luglio 2013), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 21 ottobre 2013 nei confronti dell´Istituto Scolastico Masterform s.r.l. P.Iva: 02872310731, con sede in Taranto, via Alto Adige n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome, numero di utenza mobile e indirizzo di posta elettronica) degli utenti che, tramite il sito web www.istitutomasterform.it, richiedevano di essere contattati utilizzando un form di raccolta, senza che venisse loro resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale di contestazione n. 1548/STAT datato 13 novembre  2013 con il quale è stata contestata alla società la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Gruppo Taranto della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 13 dicembre 2013 nella quale l´Istituto Scolastico Masterform s.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha rilevato che il form di raccolta "(…) non è diretto al compimento di alcuna attività di raccolta dati: esso non è altro che uno spazio in cui l´utente che voglia rivolgere una breve richiesta di informazioni può fare ciò alternativamente ad una telefonata (…)", quindi "(…) l´istituto non contatta, sua sponte, nessuno, né conserva e/o trattiene e/o cede alcuni dei messaggi ricevuti e degli eventuali dati ivi contenuti, subito eliminati". Inoltre, nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina dell´esonero dall´obbligo di rendere l´informativa prevista dall´art. 13, commi 5, lett. a) e 5-bis del Codice, ha evidenziato  come, con riferimento alla disciplina del citato comma 5 lett. a), "(…) gli obblighi informativi e di orientamento posti dalla normativa in capo all´esponente, nella sua qualità di istituto di scuola superiore, rendono dovuto e prevalente (…) l´obbligo di rendere informazioni agli studenti (…)" e, con riferimento al citato comma 5-bis),  "(…) l´informativa (…) non sia dovuta se non dopo il primo contatto successivo (…) ". Inoltre la società, premettendo che "(…) ove non vi sia l´obbligo di chiedere il consenso, non possa esservi l´obbligo di rilasciare l´informativa", ha rappresentato che "(…) il trattamento è necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell´interessato (art. 24, c. 1 lettera b), d.lgs. n. 196/2003)". Conseguentemente "(…) non può che emergere (…) la non applicabilità al caso di specie della violazione contestata: ciò perché, prima della conclusione del contratto di iscrizione (…) non può essere dovuto il consenso (…) trattandosi di mere risposte ad esplicite richieste finalizzate ad una eventuale iscrizione". Ha rilevato altresì che "(…) il sito web dell´istituto scolastico (…) è stato realizzato non già da un webmaster professionale (…), bensì dagli studenti del corso di informatica della scuola" che hanno preso come modello "(…) i siti web (…) delle scuole pubbliche di Taranto, potendo ragionevolmente e legittimamente fare affidamento circa la liceità  e la correttezza del relativo operato in virtù della loro natura pubblica di enti dello Stato". Pertanto,  anche a fronte dell´osservazione di altri siti istituzionali, "(…) la condotta dell´Istituto Masterform, determinata dal legittimo affidamento ingenerato dalla prassi della pubblica amministrazione e perciò adottata senza alcuna negligenza e/o imprudenza e/o imperizia, non potrebbe mai essere sanzionata per la totale assenza dell´elemento soggettivo dell´illecito amministrativo (…)".

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di superare i rilievi alla base della contestazione. Diversamente da quanto prospettato circa il fatto che "(…) l´istituto non contatta, sua sponte, nessuno, né conserva e/o trattiene e/o cede alcuni dei messaggi ricevuti e degli eventuali dati ivi contenuti, subito eliminati", la Guardia di finanza ha accertato, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, sia nel verbale di operazioni compiute del 21 ottobre 2013 mediante l´allegazione della stampa della pagina web relativa al form di raccolta (allegato n. 4), sia nel verbale di contestazione del 13 novembre 2013 ove viene specificato che il trattamento in questione  " (…) viene effettuato per le finalità di ricontattare l´utente che ha compilato il form di raccolta dati attraverso l´uso del sito web di cui all´indirizzo www.istitutomasterform.it ", che la società ha effettuato, tramite il form di raccolta del sito www.istitutomasterform.it ,  un trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a), per il quale, ai sensi dell´art. 13 del Codice, è necessario rendere l´informativa agli interessati. Per ciò che attiene l´applicabilità della disciplina dell´esonero dall´obbligo di rendere l´informativa prevista dall´art. 13, commi 5, lett. a) e 5-bis) del Codice, si evidenzia come la richiamata disciplina di cui al comma 5, lett. a) risulta inconferente, atteso che il presupposto applicativo della citata disciplina è la raccolta di dati secondo le modalità disciplinate dal comma 4 del medesimo art. 13 ovvero, diversamente dal caso di specie, quando "(…) i dati personali non sono raccolti presso l´interessato(…)". Parimenti inconferente risulta l´invocata disciplina di cui al comma 5-bis), atteso che , diversamente dal caso che ci occupa, tale comma regolamenta il caso in cui al titolare del trattamento vengano inviati i curricula da parte degli interessati. Quanto dedotto  circa il fatto che "(…) ove non vi sia l´obbligo di chiedere il consenso, non possa esservi l´obbligo di rilasciare l´informativa", palesa un fraintendimento della disciplina applicabile al caso di specie. Tale affermazione è infondata in quanto non è sorretta da alcuna previsione del Codice. Sul punto, peraltro, risulta privo di fondamento anche quanto asserito riguardo all´applicabilità, al caso di specie, della previsione di cui all´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, atteso che, quello effettuato mediante la raccolta tramite il form del sito www. istitutomasterform.it, è un trattamento di dati personali, così come accertato dalla Guardia di finanza, che "(…) viene effettuato per le finalità di ricontattare l´utente (…)" e, conseguentemente, distinto e separato da quello effettuato al fine di perfezionare l´iscrizione degli interessati ai corsi dell´Istituto. Riguardo quanto asserito circa il fatto che  "(…) il sito web dell´istituto scolastico (…) è stato realizzato non già da un webmaster professionale (…)" e il fatto che la condotta dell´Istituto Masterform è stata "(…) determinata dal legittimo affidamento ingenerato dalla prassi della pubblica amministrazione (…)", le argomentazioni addotte non consentono di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981,  atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). 

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Istituto Scolastico Masterform s.r.l. P.Iva: 02872310731, con sede in Taranto, via Alto Adige n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 161 del Codice per aver ommesso di fornire l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia