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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Autoverde 07 s.r.l. - 22 giugno 2016 [5772955]

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[doc. web n. 5772955]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Autoverde 07 s.r.l. - 22 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 22 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo di Bergamo, con verbale n. 2/2013 del 25 ottobre 2013 (notificato in pari data), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Autoverde 07 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Curno (BG), via G. Manzù, n. 1/d, C.F. 03353870169, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

PRESO ATTO di quanto rappresentato nel verbale di contestazione e cioè che: a) la Guardia di finanza ha svolto, in data 17 ottobre 2013, accertamenti ispettivi delegati dal Garante nei confronti di Autoverde 07; b) nel corso delle attività ispettive è emerso che la società "effettua il trattamento dei dati personali dei propri clienti attraverso l´uso del sito web di cui all´indirizzo www.autoverde.it ed in particolare tramite la compilazione dei campi obbligatori del form mail "contatti" del citato sito internet, vengono raccolti dati personali comuni quali nome, numero di telefono, indirizzo mail ed eventuali richieste del soggetto che richiede il contatto"; c) "l´esame delle informazioni rese e della documentazione acquisita ha permesso di accertare che la parte (titolare del trattamento) ha proceduto al trattamento di dati personali in premessa indicato, effettuato per finalità commerciali attraverso l´uso del sito web di cui all´indirizzo www.autoverde.it, senza fornire l´informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003";

LETTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, redatto dalla Guardia di finanza, Gruppo di Bergamo, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta non essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la società ha rinunciato all´audizione ai sensi dell´art. 18 del Codice riportandosi agli scritti difensivi depositati il 26 novembre 2013, con i quali è stato rappresentato che: a) "Autoverde.07 è subentrata nel contratto relativo al sito internet in oggetto alla Autoverde S.r.l. unipersonale, attualmente in liquidazione"; b) il sito www.autoverde.it è stato realizzato in base ad un contratto "originariamente concluso il 25.09.2003 tra Autoverde e AutoScout24 Italia S.r.1, società quest´ultima che ha interamente realizzato e che tuttora gestisce il sito stesso in via esclusiva, senza alcuna possibilità per Autoverde.07 di potervi autonomamente operare"; c) "oggi come allora, ad Autoverde.07 è preclusa ogni possibilità di intervenire sia sulla struttura che sui contenuti del sito, limitandosi l´odierna esponente a richiedere, di volta in volta ad AutoScout24 Italia, di inserire le diverse autovetture oggetto di offerta commerciale. In sintesi, Autoverde.07, non ha alcuna possibilità di inserire o modificare alcunché sul sito, tantomeno gli adempimenti per la legge sulla privacy, dovendo richiedere ogni singolo intervento ad AutoScout24 Italia e limitandosi a pagare periodicamente quanto ad essa richiesto per l´utilizzo del sito che, si ripete, non è di suo dominio"; d) "Autoverde.07, inoltre, essendo subentrata nell´utilizzo del sito internet realizzato dalla AutoScout24 Italia – società professionista nel settore – è sicuramente esente da colpe e dunque non responsabile, per eventuali omissioni commesse da AutoScout24 Italia che, invece, avrebbe dovuto prevedere nel sito stesso ogni riferimento normativo, anche ai fini della tutela dei dati personali ex legge sulla privacy. Si aggiunga che i dati ricevuti da Autoverde.07, si limitano quasi sempre al nome, ai numero di telefono ovvero all´indirizzo e-mail dell´eventuale acquirente, atteso che ogni singolo contratto di vendita viene concluso all´interno dei locali della società";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra. Nel corso delle operazioni ispettive del 17 ottobre 2013 la Guardia di finanza ha avuto modo di rilevare, sulla base delle dichiarazioni del legale rappresentante della società, che: a) "in merito alla titolarità del trattamento dei dati personali raccolti anche attraverso l´utilizzo dei siti web, in relazione all´attività commerciale svolta, riferisco che il titolare del trattamento è la Autoverde 07 s.r.l."; b) "richieste a vario titolo ci pervengono anche dal link "CONTATTI" del sito www.autoverde.it; vi allego una stampa del form di raccolta dei dati a campi obbligatori ed alcune schede pervenute mediante quest´ultima modalità. L´accesso a questo sito e le eventuali richieste possono essere fatte senza la necessità di registrazione. I contatti vengono utilizzati esclusivamente per acquistare o vendere automobili e non per altre finalità pubblicitarie o promozionali"; c) "trattiamo esclusivamente dati personali comuni. Nel formmail "contatti" del sito www.autoverde.it viene richiesto l´inserimento obbligatorio di nome, numero di telefono, indirizzo mail ed eventuali richieste del soggetto che ci contatta. I dati raccolti con le modalità che vi ho sopra descritto, vengono conservati fino a conclusione della trattativa o alla manifestazione di disinteresse da parte del potenziale cliente"; d) "non ho mai predisposto alcuna informativa per la raccolta di dati personali e non mi sono mai interessato ad un eventuale inserimento della stessa nel sito "AUTOVERDE 07 S.R.L.", in quanto questo è gestito da società specializzate e credo che se ne debbano occupare loro. La nostra attività relativa ai dati personali si limita alla raccolta e non viene divulgato in alcun modo quanto raccolto". Inoltre, la Guardia di finanza ha acquisito copia del contratto stipulato fra Autoverde 07 s.r.l. e AutoScout24 Italia s.r.l. il 15 ottobre 2007 nel quale, al punto e) del paragrafo 2) è specificato che "la Committente [Autoverde 07 s.r.l.] è sempre responsabile in via esclusiva del contenuto delle sue pagine Web, nonché del contenuto delle inserzioni". Da tali elementi deve desumersi la piena titolarità di Autoverde rispetto ai trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito www.autoverde.it: la società era pertanto tenuta a rendere agli interessati la necessaria informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, prima dell´inizio della raccolta dei dati personali mediante il form presente nella sezione "contatti" del predetto sito. Tale adempimento, come del resto ammesso dal titolare della società, non risulta essere stato effettuato;

RILEVATO, quindi, che Autoverde 07 s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione di cui all´art. 161 del Codice, per aver raccolto dati personali mediante il sito www.autoverde.it, senza aver reso agli interessati la preventiva informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano, così come rilevato nel verbale di contestazione, le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Autoverde 07 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Curno (BG), via G. Manzù, n. 1/d, C.F. 03353870169, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

a Autoverde 07 s.r.l. di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA