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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di M2G Solution s.r.l. - 6 luglio 2016 [5792728]

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[doc. web n. 5792728]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di M2G Solution s.r.l. - 6 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 295 del 6 luglio 2016 del

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione che lamentava la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate di natura promozionale, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´articolata attività istruttoria, ha accertato che M2G Solution s.r.l. P. iva: 07121810720, con sede in Bari, via Marco Partipilo, n. 30 ha effettuato un trattamento dei dati personali finalizzati all´effettuazione di comunicazioni telefoniche di carattere promozionale al numero di utenza telefonica del segnalante, nonostante questo fosse iscritta nel registro pubblico delle opposizioni, e in violazione del diritto di opposizione del contraente iscritto, sin dal 16 febbraio 2012, al medesimo registro pubblico di cui all´art. 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione di dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente richiamato, prot. n. 28600/84143 del 12 novembre 2013 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 130, comma 3-bis e 162, comma 2-quater del Codice;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 30 giugno 2014 nella quale M2G Solution s.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "(…) la notifica del provvedimento [di contestazione della violazione amministrativa datato 12/11/2013] (…) non è mai stata effettuata nei confronti della scrivente società" in quanto "(…) il flusso telematico lo ha direttamente allocato nel cestino", evidenziando, sul punto, che "(…) i messaggi riportati nella PEC sono i seguenti: a) "Impossibile verificare la firma"; b) "Il certificato non può essere verificato"; c) "Dettagli della firma": consegnato a IT: Errore 10". Inoltre, relativamente alle criticità riferite al Gestore, ha rappresentato che "(…) la scrivente (M2G Solution s.r.l.) ha inteso interpellare Aruba per ottenere chiarimenti afferenti le anomalie riscontrate, anche perché le PEC ricevute e direttamente cestinate dal sistema sono diverse decine (…)". Infine, con riferimento al dialogo avvenuto a mezzo chat con uno degli operatori di ARUBA, ha specificato che "Non appena l´operatore ha chiesto chi aveva inviato il provvedimento e la scrivente (M2G Solution s.r.l.) ha comunicato codesto Organo (Garante per la protezione dei dati personali) non hanno più continuato a dialogare";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto dedotto circa il fatto che "(…) la notifica del provvedimento (…) non è mai stata effettuata nei confronti della scrivente società" risulta privo di pregio, atteso che la notifica via PEC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 2 del d.lg. 82/2005 (CAD) e 6 del D.P.R. 68/2005, si perfeziona, per il mittente, nel momento in cui il documento risulta inviato al gestore di posta elettronica certificata dello stesso (il sistema rilascia apposita ricevuta di accettazione che costituisce prova dell´avvenuto invio del messaggio) e, per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica (fatto che dimostra come il messaggio inviato è sia effettivamente pervenuto nella casella PEC del destinatario medesimo; infatti, il sistema rilascia apposita ricevuta di consegna che costituisce prova della predetta circostanza). Nel caso di specie, atteso che risultano agli atti sia la ricevuta di avvenuta accettazione, che attesta l´invio del messaggio, sia la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta la disponibilità del messaggio nella casella PEC del destinatario, la notifica deve ritenersi ritualmente perfezionata sia per il mittente che per il destinatario. Eventuali disguidi afferenti il malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata, peraltro non documentati, non sostanziano alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. Infatti, sia il contenuto dei messaggi "(…) riportati nella PEC (…)", che la sola descritta condotta del Gestore (Aruba) non consentono di qualificare gli elementi costitutivi di alcuna delle cause di esclusione della responsabilità di cui ai citati artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 162, comma 2-quater, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis con una sanzione da diecimila a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 400,00 (quattrocento) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a M2G Solution s.r.l.. P. iva: 07121810720, con sede in Bari, via Marco Partipilo, n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, prevista dall´art. 130, comma 3-bis del Codice per aver effettuato un trattamento dati senza aver effettuato il riscontro con il Registro Pubblico delle Opposizioni e sanzionata dall´art. 162, comma 2-quater del Codice frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia