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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Rigamonti s.r.l. - 28 luglio 2016 [5792810]

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[doc. web n. 5792810]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Rigamonti s.r.l. - 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 339 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione con la quale veniva lamentata la ricezione di sms promozionali indesiderati, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´attività istruttoria, ha accertato che Rigamonti s.r.l. (Trony) P.Iva: 01631780168, con sede in Dalmine (Bg), via Provinciale n. 29/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di sms a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica mobile del segnalante, nonostante il medesimo avesse presentato opposizione al trattamento di dati personali per finalità di marketing, in violazione dell´obbligo di acquisizione di un consenso specifico  di cui all´art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 32918/84112 del 17 dicembre 2013 (che qui deve intendersi integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, commi 2-bis del Codice, in relazione all´art. 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1989, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 10 gennaio 2014 e inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, argomentando le ragioni per le quali, nel caso di specie, sarebbe applicabile, nell´ambito della previsione di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981, l´importo minimo edittale della sanzione contestata, ha rilevato come ricorrano i presupposti per ridurre ulteriormente l´importo della sanzione per effetto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RILEVATO che la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di un sms a contenuto promozionale al numero di utenza telefonica mobile del segnalante,  in violazione dell´obbligo di acquisizione di un consenso specifico  di cui all´art. 130 del Codice e nonostante il medesimo avesse presentato opposizione al trattamento di dati personali per finalità di marketing;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 130, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Rigamonti s.r.l. (Trony) P.Iva: 01631780168, con sede in Dalmine (Bg), via Provinciale n. 29/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia