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Provvedimento del 6 ottobre 2016 [5835148]

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[doc. web n. 5835148]

Provvedimento del 6 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 398 del 6 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 maggio 2016 da XY nei confronti di Enel S.p.A. con il quale l´interessata, ex dipendente della resistente, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati che "siano stati e/o siano ancora trattati, conservati, anche in forma informatizzata, eventualmente comunicati a terzi";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento, nonché "un risarcimento del danno morale, psicologico ed esistenziale";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´8 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 1° giugno 2016 con la quale Enel Distribuzione S.p.A., in qualità di ultimo datore di lavoro della ricorrente subentrato ad Enel S.p.A. sino "alla data di cessazione del suo rapporto avvenuta il 25 maggio 2011", ha dichiarato di non detenere dati ulteriori rispetto a quelli già comunicati alla medesima in riscontro ad ulteriori istanze avanzate in precedenza ai sensi dell´art. 7 del Codice, allegando copia dell´ultima nota inviata in tal senso alla medesima datata 1° aprile 2014;

VISTA la nota del 8 giugno 2016 con la quale la ricorrente ha contestato la parzialità del riscontro ottenuto, eccependo, in particolare, che lo stesso risulterebbe carente di qualsiasi indicazione inerente "le modalità di conservazione, trasmissione, aggiornamento ed eventuale integrazione" dei dati richiesti;

CONSIDERATO che il ricorso avanzato dall´interessata può essere esaminato solo con riguardo alle istanze previamente esercitate con l´interpello rivolto al titolare, tra le quali non risultano comprese le richieste dirette ad ottenere informazioni inerenti le modalità del trattamento, così come esplicitate nell´ultima nota sopra richiamata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure attraverso una comunicazione resa solo nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione resa ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori dati rispetto a quelli già a suo tempo comunicati all´interessata;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia