g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 ottobre 2016 [5844002]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5844002]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 30 maggio 2016 nei confronti di Barclays Bank Plc con la quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonella Alfano, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione negativa che la riguarda inserita nei sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) a causa di ritardi nei pagamenti non regolarizzati relativi ad una carta di credito emessa dalla citata società;

CONSIDERATO che la ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha in particolare lamentato l´illegittimità dell´avvenuta iscrizione presso i s.i.c. in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dal preavviso di imminente segnalazione previsto dall´art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (Allegato A.5 al del Codice, in www.gpdp.it; doc. web n. 1556693);

PRESO ATTO che l´interessata ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 19 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 giugno 2016 con la quale Barclays Bank Plc, nel ribadire la regolarità della segnalazione in questione, ha dichiarato:

- di aver inviato alla ricorrente, tramite posta ordinaria, le lettere di sollecito contenenti il menzionato preavviso in data 16 ottobre 2014, 22 ottobre 2014 e 17 novembre 2014 (allegandone copia);

- di aver trasmesso in data 10 luglio 2015, successivamente alla comunicazione di recesso dal rapporto, un nuovo sollecito all´interessata contenente il medesimo preavviso (di cui ha ugualmente allegato copia);

- di aver rilasciato alla ricorrente quietanza liberatoria in data 30 maggio 2016 comunicando contestualmente ai s.i.c. di riferimento il rientro in bonis della medesima, avendo l´interessata sanato il debito residuo secondo i termini dell´accordo transattivo "a saldo e stralcio" sottoscritto in data 18 marzo 2016;

- di ritenere che l´interessata fosse a conoscenza della propria morosità, "in quanto dalla stessa ricorrente riconosciuta ed accettata mediante la sottoscrizione dell´accordo transattivo a saldo e stralcio (…)";

RILEVATO, tutto ciò premesso, che l´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta non prevede particolari modalità di invio del preavviso di imminente segnalazione nei s.i.c.;

CONSIDERATO che la resistente ha affermato (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver inviato alla ricorrente il preavviso di imminente segnalazione previsto dal citato art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta;

RITENUTO, tuttavia, che la resistente non abbia fornito elementi sufficienti a comprovare l´effettivo adempimento del proprio obbligo informativo, non avendo trasmesso alcuna documentazione inerente le modalità osservate per il relativo inoltro;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e, conseguentemente, ordinare alla Barclays Bank Plc di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo censite nei s.i.c. in relazione al rapporto in questione, rimuovendo altresì ogni effetto pregiudizievole derivante dall´originaria comunicazione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso ed ordina a Barclays Bank Plc di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo censite nei s.i.c. in relazione al rapporto in questione, rimuovendo altresì ogni effetto pregiudizievole derivante dall´originaria comunicazione, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente decisione;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Barclays Bank Plc, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia