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Provvedimento del 20 ottobre 2016 [5844097]

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[doc. web n. 5844097]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 giugno 2016 da XY nei confronti di KW, amministratore del condominio sito in Tivoli, Via Giovanni XXIII n. 1, con il quale, la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e ss., del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice), ha chiesto:

- l´accesso ai propri dati personali e le notizie di cui all´art. 7, comma 2, del Codice;

- la documentazione in possesso dell´amministratore nel periodo compreso tra l´inizio del suo incarico e la data di ricevimento dell´interpello, con particolare riferimento a "tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute, fatture di acquisto, preventivi, ecc…"

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato di avere inviato:

- una prima richiesta di accesso, rispetto alla quale parte resistente non avrebbe fornito idoneo riscontro, limitandosi a comunicare per iscritto una generica disponibilità a far visionare tutta la documentazione condominiale e di estrarne copia, ma di fatto non comunicando i dati richiesti;

- una seconda istanza, rimasta priva di ogni riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 settembre 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 12 e 15 luglio 2016 con le quali parte resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Debora Capobianchi, nel comunicare i dati personali della ricorrente contenuti nei documenti relativi ad ogni anno della recente gestione condominiale, ha rappresentato che:

- la richiesta di documentazione avanzata dalla ricorrente non rientra nell´ambito di applicazione dell´art. 7 del Codice;

- i documenti oggetto della richiesta sono già in possesso della ricorrente e di tutti i condomini che, in virtù di essi, approvano i bilanci preventivi e i consuntivi della gestione;

- già prima della presentazione del ricorso, era stata comunicata alla ricorrente la disponibilità a farle visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione condominiale dall´anno 2011 al 2016;

VISTA la nota del 17 luglio 2016 con la quale la ricorrente si è dichiarata non soddisfatta del riscontro ricevuto, "atteso che mancherebbero informazioni inerenti i documenti giustificativi delle spese sostenute, fatture d´acquisto, preventivi (inseriti e approvati) bilanci, verbali di riunione";

RILEVATO, tutto ciò premesso, che occorre preliminarmente ribadire la distinzione, delineata in più occasioni dall´Autorità, tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali e le diverse istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati a titolo gratuito all´interessato, anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto che, nel caso di specie, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito;

RILEVATO, invece, che le restanti richieste formulate dalla ricorrente, così come esplicitate sia nell´interpello preventivo del 27 aprile 2016 che nel ricorso, risultano inequivocabilmente dirette ad ottenere la trasmissione di copia di documentazione detenuta dal Condominio, ponendosi pertanto al di fuori dell´ambito delle istanze esercitabili ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato di dover dichiarare, per tale specifica parte, il ricorso inammissibile, tenendo altresì conto del fatto che il titolare del trattamento si è dichiarato comunque disponibile a fare visionare alla ricorrente la documentazione condominiale ed eventualmente ad estrarre copia;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata parziale inammissibilità del ricorso e dei riscontri forniti dalla resistente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice;

2. dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di ottenere la trasmissione di copia della documentazione condominiale come specificato in premessa;

3.  dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia