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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5860658]

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[doc. web n. 5860658]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 446 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad un´iscrizione ipotecaria inserita, a carico del medesimo, nella banca dati gestita dalla resistente;

in via subordinata, la sospensione della visibilità della predetta iscrizione pregiudizievole;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

la suddetta iscrizione ipotecaria era stata disposta da Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.) sulla base dell´erroneo presupposto che i beni immobili oggetto di garanzia fossero ancora di sua proprietà, avendo invece questi ultimi formato oggetto di alienazione circa tredici anni prima il verificarsi dell´evento contestato con il ricorso, come documentato da apposito atto di cessione prodotto in allegato;

Equitalia Sud, sollecitata dal medesimo attraverso una specifica richiesta, ha provveduto a disporre l´annotamento di cancellazione dell´ipoteca in data 28 giugno 2016;

tuttavia, la visibilità dell´iscrizione all´interno della banca dati gestita da Crif S.p.A., tenuto conto della circostanza che la stessa ha tratto origine da un dato erroneo, è idonea a determinare una lesione della propria immagine commerciale e finanziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 10 agosto 2016 con la quale Crif S.p.A. ha:

ribadito la legittimità del trattamento dalla stessa effettuato tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza, come si evince dalle ispezioni effettuate presso l´Agenzia delle Entrate" allegate al riscontro, e sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso" che si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche;

dichiarato di aver provveduto alla cancellazione delle informazioni richieste, come confermato dal report trasmesso in allegato;

VISTA la nota del 16 settembre 2016 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia