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Provvedimento del 1° dicembre 2016 [5952141]

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[doc. web n. 5952141]

Provvedimento del 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 509 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Rodolfo Visciani nei confronti della Società Accedo S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la revoca della segnalazione allo stesso riferita effettuata da Accedo S.p.A. nel Sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. (di seguito, Sic);

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato:

- di avere contratto in data 20 luglio 2006 con Accedo S.p.A. un prestito finalizzato, che prevedeva un piano di pagamento di 48 rate mensili "a far data dal 20 luglio 2006 al 20 giugno 2010", ma di non avere potuto far fronte al pagamento di tutte le rate a causa di problemi economici insorti in tale periodo;

- di avere riscontrato da un report ricevuto da Crif S.p.A. -alla quale lo stesso ricorrente si era rivolto per avere contezza della propria situazione creditizia-, il perdurare nel Sic della segnalazione allo stesso riferita; lo stesso report, inoltre, riportava erroneamente la data di fine rapporto, fissandola anziché al 20 giugno 2010 al 13 dicembre 2013 "presumibilmente data di trasmissione dei dati da parte della società finanziaria" ad una società di recupero crediti;

- che ai sensi dell´art. 6, comma 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, "detto rapporto sarebbe già dovuto essere cancellato a far data dal 20.06.2013, quale 36° mese successivo alla scadenza contrattuale del rapporto (20.06.2010), a nulla valendo l´aggiornamento del 31.12.2013 in quanto effettuato successivamente alla data in cui il rapporto sarebbe dovuto essere già cancellato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 3 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 agosto 2016 con la quale Accedo S.p.A., per il tramite di Intesa Sanpaolo, ha confermato "che la posizione [riferita al ricorrente] risulta correttamente segnalata, sulla base delle evidenze contabili, come ceduta in data 13 dicembre 2013" e che, pertanto, la richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo non può essere accolta non essendo ancora trascorsi i termini previsti dal codice deontologico per la cancellazione stessa di tali informazioni;

VISTA la nota del 23 agosto 2016 con la quale il ricorrente nell´evidenziare di non essere mai stato informato delle operazioni societarie che hanno coinvolto la società presso la quale era incardinata la propria posizione, né dell´avvenuta cessione del credito, ha, altresì rappresentato che poiché "la cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l´ha accettata o quando gli è stata notificata", non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo né da parte del cedente, né del cessionario, tale operazione di cessione "non si è mai perfezionata e, pertanto, non si è mai verificata evidenziando, pertanto, l´illegittimità nonché erroneità dei dati indicati nel report stesso";

VISTO il riscontro fornito dalla resistente che, con nota del 14 novembre 2016, nel ribadire ancora la legittimità della lamentata segnalazione nel Sic, ha precisato di avere inviato, nel tempo, al ricorrente le comunicazioni (delle quali ha allegato copia) relative alle operazioni societarie che hanno coinvolto le società presso le quali era incardinata la posizione dello stesso ricorrente, nonché all´avvenuta cessione del credito;

CONSIDERATO che l´art. 6, comma 5 del codice deontologico fissa in 36 mesi il tempo di conservazione nei Sic di informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati e che tale termine decorre "dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro l´ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto";

CONSIDERATO, in relazione alla richiesta di revoca dei dati riferiti al ricorrente e comunicati dalla resistente al Sic, che dall´esame degli atti e delle dichiarazioni rese delle parti è emerso che alla scadenza contrattuale del rapporto di finanziamento intestato al ricorrente, risultavano pagamenti insoluti, che non sono stati successivamente regolarizzati, così che la resistente, in data 13 dicembre 2013, ha ceduto tale posizione ad una società terza (come comunicato allo stesso ricorrente dalla società cessionaria con nota allegata agli atti) e che, pertanto, da tale ultima data decorre il termine per la cancellazione dei dati riferiti al ricorrente contenuti nel Sic;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che nel caso di specie la richiesta di revoca dei dati riferiti al ricorrente e comunicati dalla resistente al Sic, deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali per la cancellazione delle informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati fissati dall´art. 6, comma 5 del menzionato codice deontologico;

RITENUTO di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara il ricorso infondato in relazione alla richiesta di revoca della segnalazione effettuata da Accedo S.p.A. nel Sistema di informazione creditizia gestito da Crif S.p.A.

- compensa tra le parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia