g-docweb-display Portlet

Trattamento eccedente dell’immagine di dipendenti pubblici - 22 dicembre 2016 [5958184]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5958184]

Trattamento eccedente dell´immagine di dipendenti pubblici - 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 546 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice";

VISTA la segnalazione del 16 settembre 2015 con cui il dott. XY, dipendente della Camera dei deputati, ha lamentato un trattamento illecito di dati personali che lo riguardano in relazione a un servizio, trasmesso nel corso di "MattinoCinque" (Canale 5) – anche nella versione on line della testata ‒ corredato da una ripresa televisiva che lo ritrae in corrispondenza di un´uscita di Palazzo Montecitorio, recante in sovraimpressione le scritte: "358 mila euro" e "Super stipendi alla Camera. I dipendenti vincono il ricorso";

VISTA la successiva nota del 19 gennaio 2016 con cui il segnalante ha integrato la segnalazione rappresentando che, ancorché a seguito di una diffida dallo stesso inviata a Reti televisive italiane s.p.a. (di seguito RTI) il video risultasse non più reperibile in rete, egli non si riteneva soddisfatto del riscontro fornito dalla Società in quanto essa non aveva provveduto, come richiesto, a rimuovere la sua immagine dai propri archivi;

VISTE le doglianze del segnalante nelle quali lamenta che: a) la raccolta e la diffusione della sua immagine sarebbe avvenuta non solo senza il suo consenso, ma finanche in assenza di ogni consapevolezza da parte sua di essere ripreso; b) la pubblicazione della sua immagine non sarebbe essenziale ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca e che, peraltro, la stessa sarebbe stata associata a un´informazione errata (la somma percepita per la prestazione lavorativa resa, «stipendio che, peraltro non percepisco, né percepirò mai»); c) il servizio avrebbe leso la sua reputazione e dignità mostrandolo alla collettività «quale parte di una ‘casta´, titolare di ‘privilegi´ […] foriera di presunti sprechi di risorse pubbliche»;

VISTA la nota del 15 marzo 2016 inviata da RTI nell´ambito dell´istruttoria avviata dall´Ufficio nella quale la stessa dichiara che: a) «la ripresa di immagini davanti all´ingresso della Camera dei deputati, nel momento in cui si trattava il tema degli stipendi dei dipendenti di quell´istituzione, era del tutto logica, addirittura scontata, certamente coerente con le modalità in cui l´informazione televisiva viene proposta»; b) «il fatto dell´apprensione sul suolo pubblico ne garantiva la legittimità (art. 137 del Codice)»; c) il trattamento effettuato per scopi informativi non necessita del consenso degli interessati (art. 137, comma 2, del Codice); d) «all´interno del servizio non è stato trattato il dato relativo allo stipendio del [segnalante] né alcun altro dato a lui relativo ad eccezione dell´immagine – acquisita in luogo pubblico – utilizzata, come le altre immagini, al fine di accompagnare un servizio legittimamente critico, ma ovviamente privo di ogni riferimento alla persona dell´interessato»; e) come già comunicato al segnalante sin dalla sua prima richiesta all´emittente televisiva, formulata prima di adíre il Garante, la società conferma che essendo venuto meno ogni interesse editoriale […] l´immagine del dott.XY non sarà ulteriormente trasmessa, nemmeno sui canali televisivi»;

VISTA la replica alla risposta di RTI formulata dal segnalante in data 24 marzo 2016, nella quali si ribadiscono le doglianze già manifestate (non essenzialità della pubblicazione della sua immagine ai fini della realizzazione del servizio, mancata consapevolezza dell´acquisizione della propria immagine e quindi mancanza del consenso al suo utilizzo, idoneità del servizio a ledere la sua dignità e reputazione, trattamento di informazioni non corrispondenti a verità) e la richiesta di ottenere la cancellazione della sua immagine dagli archivi della Società;

VISTO il servizio oggetto di segnalazione, inviato da RTI concernente la notizia relativa a un ricorso vinto dai dipendenti della Camera dei deputati a fronte di misure volte a limitare la retribuzione percepita, nel quale sono presenti immagini che ritraggono varie persone tra cui una che rende riconoscibile il segnalante, seppur per pochi istanti, ripreso in corrispondenza di uno degli ingressi della Camera dei deputati e rilevato che su tale immagine, unitamente al commento vocale inerente al tema del servizio, compariva, a caratteri di grandi dimensioni, la cifra di 358mila euro, indicata dal commentatore quale importo percepibile dai dipendenti della Camera «secondo il vecchio regolamento»;

RILEVATO che il predetto servizio tratta un tema di rilevante interesse pubblico (le retribuzioni del personale gravanti sul bilancio dello Stato) e rientra nella libertà di espressione e di critica giornalistica (cfr. artt. 1 e 6, comma 3, codice di deontologia; cfr. anche provv. 15 novembre 2012, doc. web n. 2247923), e che, tuttavia, l´immagine che identifica il segnalante non costituiva in tale contesto un dato essenziale, ai sensi dell´art. 137, comma 3, del Codice (e 6 del codice di deontologia), ai fini della completezza dell´informazione (cfr. Cass. 27 agosto 2015, n. 17211, punto 3.1.2), riferendosi il servizio giornalistico in termini generali all´intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati (cfr. provv. 15 novembre 2012, doc. web n. 2185342);

RILEVATO inoltre che la particolare tecnica comunicativa impiegata ─ consistente nel sovrapporre la scritta relativa alla cifra sopra indicata sull´immagine del segnalante, assunto così a simbolo dell´intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati ─ è idonea a fornire un messaggio distorto rispetto alla persona dello stesso colta nella sua individualità, lesivo della dignità del segnalante ‒ considerato il contesto negativo cui la sua immagine è associata ‒ oltre che del diritto all´identità personale dello stesso ‒ ove si consideri la dichiarazione resa dal segnalante secondo la quale la cifra associata alla sua persona sarebbe inesatta, non corrispondendo alla retribuzione percepita ‒, situazioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 2, comma 1, del Codice  (v. pure, ex pluribus, provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1269316);

RITENUTO, pertanto, in relazione alla richiesta avanzata dal segnalante di ottenere la cancellazione dagli archivi del segmento del servizio che lo vede ritratto in corrispondenza di uno degli accessi alla Camera dei deputati, di dover prescrivere a RTI, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di rettificare, con le modalità ritenute più opportune, la scritta sovraimpressa sull´immagine del segnalante contenuta nel suddetto servizio televisivo, qualora ancora presente negli archivi della Società, al fine di precisare che il trattamento economico evidenziato non corrisponde a quello percepito dalla persona ritratta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non conforme al principio di "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice, e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica la diffusione dell´immagine del segnalante, quale è avvenuta nel corso del servizio andato in onda nel programma televisivo "MattinoCinque" (Canale5) il 9 settembre 2015;

2. ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c),  del Codice, prescrive a R.T.I. s.p.a. di rettificare, con le modalità ritenute più opportune, la scritta sovraimpressa sull´immagine del segnalante contenuta nel suddetto servizio televisivo, qualora ancora presente negli archivi della Società, al fine di precisare che il trattamento economico evidenziato non corrisponde a quello percepito dalla persona ritratta.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia