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Provvedimento del 24 novembre 2016 [5982297]

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[doc. web n. 5982297]

Provvedimento del 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 498 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 22 settembre 2016 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Digiorgio e dal dott. Giuseppe Daniele Starace, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale la ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a suo carico presenti nei sistemi della citata società;

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che, secondo il ricorrente, dette segnalazioni sarebbero illegittime in quanto:

- la carta di credito emessa da American Express Services Europe Limited risulterebbe in stato di blocco solo perché illecitamente sottratta alla ricorrente;

- il pignoramento dell´immobile del 03/08/2010 registrato presso la Conservatoria di Roma 1 sarebbe stato subito dalla ricorrente, assoggettata alla procedura esecutiva non perché debitrice ma solo per effetto del trasferimento dell´immobile da parte del proprio ex marito (effettivo debitore della banca esecutante) successivamente al decreto di omologa delle condizioni di separazione, fermo restando che ad oggi la procedura esecutiva è stata definita con decreto di trasferimento di immobile in favore di terzo soggetto con ordine di cancellazione di ogni iscrizione e trascrizione gravante sul bene;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota datata 15 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 19 ottobre 2016 e dell´11 novembre 2016 con le quali Crif S.p.A. ha sostenuto che:

- la segnalazione negativa riferita alla carta di credito è stata cancellata dal sistema di informazioni creditizie a seguito della richiesta dell´ente segnalatore;

- la segnalazione riferita al pignoramento non è più presente nel sistema di informazioni commerciali in conformità alle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta di settore;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente affermando, nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto nei sensi richiesti dall´interessato nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Crif S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a carico di Crif S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia