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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Maria Sussi - 21 settembre 2016 [6045147]

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[doc. web n. 6045147]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Maria Sussi - 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 365 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 17/66 del 2 ottobre 2013, con cui il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, Nucleo ispettorato del lavoro di Rovigo, ha contestato alla sig.ra Maria Sussi, nata a Donada (RO) il 14 giugno 1952 e residente in Porto Viro (RO), via G. Mazzini n. 175, C.F. SSSMRA52H54D3371, in qualità di titolare dell´impresa individuale New Bigi di Sussi Maria P.Iva: 01466420294, esercente l´attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sede legale e operativa in Taglio di Po (RO), via Roma n. 24, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13 (e come precisato anche nel provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680), con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza composto da  5 telecamere interne e 2 telecamere esterne che riprendevano aree aperte al pubblico e un monitor e server funzionanti collegati con le citate telecamere;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata), avendo unicamente inoltrato una richiesta di rateizzazione datata 22 novembre 2013 in relazione alla sanzione comminata con il verbale di contestazione sopra citato;

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la sig.ra Maria Sussi ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 240,00 (duecentoquaranta) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 2.400,00 (duemila quattrocento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Maria Sussi, nata a Donada (RO) il 14 giugno 1952 e residente in Porto Viro (RO), via G. Mazzini n. 175, C.F. SSSMRA52H54D3371, in qualità di titolare dell´impresa individuale New Bigi di Sussi Maria P.Iva: 01466420294,  (cancellata dal Registro delle imprese in data 29 aprile 2014) di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 240,00 (duecentoquaranta) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia