g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 dicembre 2016 [6074783]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6074783]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 556 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in data 8 settembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Ferriero, nei confronti di Autogrill S.p.A., dalla quale lo stesso è stato licenziato per giusta causa a seguito di procedimento disciplinare;

CONSIDERATO che il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") ha chiesto:

- di avere accesso al proprio fascicolo personale al fine di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano in relazione al rapporto di lavoro e di conoscerne l´origine, con particolare riferimento alle informazioni contenute nelle valutazioni personali, nella documentazione attinente allo stato di salute e nei documenti utilizzati nel procedimento disciplinare;

- di conoscere le modalità e la logica del trattamento, nonché i soggetti o gli uffici presso i quali i dati vengono trattati e conservati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa in data 30 settembre 2016 con la quale Autogrill S.p.A. ha:

- trasmesso al ricorrente copia del fascicolo personale contenente i dati da essa trattati in costanza dell´intercorso rapporto di lavoro con l´interessato;

- fornito indicazioni circa le modalità e la logica del trattamento ed i soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del trattamento;

- rappresentato di non avere accesso alla documentazione contenente i dati attinenti allo stato di salute del ricorrente, informazioni che -essendo quest´ultimo soggetto a sorveglianza sanitaria- sono conservati nella relativa cartella sanitaria conservata dal medico competente il quale è l´unico soggetto ad avervi accesso;

- dichiarato di aver richiesto al medico competente la trasmissione al ricorrente, in busta chiusa e sigillata, di copia di detta documentazione medica;

- sostenuto che, relativamente ai dati utilizzati per il procedimento disciplinare e alla loro origine, sussistono i presupposti per il differimento dell´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 1, lett. e), del Codice, "in quanto, alla luce dell´avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa", tutti i documenti afferenti "i procedimenti disciplinari costituirebbero imprescindibili elementi di valutazione nel potenziale contenzioso giudiziale";

VISTA la memoria trasmessa in data 5 ottobre 2016 con la quale il ricorrente ha sostenuto che:

- la società resistente non avrebbe fornito alcun riscontro in ordine alle valutazioni personali;

- la documentazione medica richiamata dalla controparte non gli è ancora pervenuta;

- nessun riscontro sarebbe stato fornito da Autogrill S.p.A. circa una presunta "patologia temporanea ad un arto inferiore" riferita dal ricorrente ad un funzionario della società resistente, circostanza, smentita dall´interessato, che sarebbe tuttavia riportata nella nota del 4 luglio 2016 con la quale gli è stato irrogato il provvedimento disciplinare;

- Autogrill S.p.A. non avrebbe fornito elementi sufficienti a giustificare il differimento dell´accesso ai dati posti a base del procedimento disciplinare essendo il paventato contenzioso giudiziale soltanto potenziale;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso gli uffici del Garante in data 10 ottobre 2016 nel corso della quale Autogrill S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Raffaele Zallone, ha:

- dichiarato che copia della cartella sanitaria sarà consegnata dal medico competente dopo il 20 ottobre 2016, pur essendo detta documentazione già nella disponibilità dell´interessato;

- rappresentato che il licenziamento del ricorrente è stato impugnato stragiudizialmente con lettera raccomandata del 7 settembre 2016 e che sono ancora in corso i termini per la relativa impugnazione giudiziale;

- sostenuto pertanto la sussistenza dei presupposti per il legittimo differimento dell´accesso alle informazioni poste a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro con l´interessato;

VISTE le osservazioni trasmesse in data 24 ottobre 2016 con le quali il ricorrente nel ribadire le eccezioni già formulate con il precedente scritto difensivo ha ritenuto insoddisfacenti i riscontri forniti da controparte;

VISTA la nota del 21 novembre 2016 con la quale Autogrill S.p.A. ha:

- dichiarato che in data 7 novembre 2016 è stato notificato alla resistente il ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale il ricorrente ha impugnato il licenziamento avanti al Tribunale di Benevento in funzione del giudice del lavoro;

- rilevato la pretestuosità delle contestazioni in ordine al differimento formulate da controparte la quale nella memoria del 5 ottobre 2016 ha eccepito come il contenzioso giudiziale "tra le parti fosse solo potenziale", mentre, a quella data, era già divenuto effettivo, essendo il ricorso stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale circa dieci giorni prima;

- la procedura interna relativa alle valutazioni prevede che la copia della valutazione venga rilasciata al dipendente subito dopo la discussione, non essendone prevista l´archiviazione nel fascicolo personale;

- tutti i documenti contenuti nel fascicolo personale sono stati già forniti al ricorrente, non essendovi altra documentazione detenuta dalla società in relazione al ricorrente;

- la cartella sanitaria è stata già consegnata al ricorrente dal medico competente;

VISTA la nota del 15 dicembre 2016 con la quale Autogrill S.p.A. ha confermato che:

- copia della cartella sanitaria è stata trasmessa dal medico competente con lettera raccomandata spedita il 22 ottobre 2016;

- l´asserita "patologia temporanea ad un arto inferiore" sarebbe stata addotta dallo stesso ricorrente per opporsi al trasferimento presso un´altra sede di lavoro, come risulta dalla stessa nota del 4 luglio 2016 e pertanto la società ne sarebbe venuta a conoscenza solo per esserne stata informata dall´interessato "e certamente non dall´accesso al fascicolo sanitario";

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, i diritti di cui all´articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per l´esercizio dello stesso;

RILEVATO che la società resistente ha inizialmente fornito elementi sufficienti a supporto della propria richiesta di differimento, rappresentando l´esistenza di una situazione precontenziosa fra le parti e precisando che la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi al procedimento disciplinare oltre che il disvelamento della loro origine avrebbe compromesso il proprio onere probatorio nell´eventuale impugnazione giudiziale del licenziamento; considerato che, come emerso successivamente, nelle more dell´odierno procedimento, la società resistente ha fornito la prova dell´intervenuta impugnazione del licenziamento dinanzi all´autorità giudiziaria;

RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate e sulla base della documentazione in atti, risulta allo stato legittimo il differimento dell´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del medesimo Codice e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al procedimento disciplinare e di conoscerne l´origine;

RITENUTO che in ordine alle restanti richieste deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un adeguato riscontro in merito, avendo in particolare attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver consegnato al ricorrente copia della documentazione contenuta nel fascicolo personale, di non detenere altra documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorso con l´interessato, e di aver fornito, per il tramite del medico competente, copia della cartella sanitaria riferita al ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Autogrill S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della dichiarata parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al procedimento disciplinare e di conoscerne l´origine;

b. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Autogrill S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia