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Provvedimento del 2 febbraio 2017 [6125986]

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[doc. web n. 6125986]

Provvedimento del 2 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 46 del 2 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 2 novembre 2016 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, "Poste") con il quale KW, in qualità di erede della defunta madre XY coniugata KW, rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Bertin nel ribadire le istanze già presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), nella necessità di ricostruire la consistenza dell´asse ereditario, ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti:

- nei contratti relativi a tre libretti di deposito postale contraddistinti dai numeri *** e ad ogni altro rapporto bancario ed assicurativo intrattenuto dalla defunta con Poste, anche in cointestazione, sia in essere che già estinti al momento del decesso;

- nella lista dei movimenti dare/avere che hanno interessato i suddetti rapporti sin dalla loro accensione ivi compresi i relativi saldi all´atto dell´estinzione;

- negli ordini di prelievo e nelle richieste di trasferimento fondi e di estinzione effettuate dopo il decesso -avvenuto il 28 aprile 2014- ivi compresi i dati dei terzi cointestatari "senza omissioni o cancellature e senza esclusioni di sorta";

- la liquidazione in proprio favore dell´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 dicembre  2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 7 dicembre 2016 con la quale la resistente ha:

- dichiarato di aver rinvenuto nei propri archivi, i dati personali della defunta madre della ricorrente raccolti all´atto della richiesta dei prodotti e servizi e riferiti a:

a) libretto di risparmio postale***, intestato alla de cuius ed altri soggetti, estinto in data 13 ottobre 2006 di cui è stata allegata copia della lista movimenti dal 31 gennaio 2004 al 13 ottobre 2006;

b) libretto di risparmio postale***, intestato alla de cuius ed altri soggetti, estinto in data 23 febbraio 2015 di cui è stata allegata copia della lista movimenti dall´8 maggio 2008 al 23 febbraio 2015, con l´elenco delle operazioni di "pagamento/prelievo su POS" effettuate dopo il decesso mediante "carta libretto postale intestata al cointestatario del libretto diverso dalla de cuius", nonché delle operazioni di prelievo effettuate allo sportello sempre da tale cointestatario (come da distinte allegate);

c) libretto di risparmio postale *** intestato alla de cuius ed altri soggetti estinto per "dormienza" in data 14 maggio 2015 il cui saldo pari ad euro 236,72 è stato trasferito al relativo Fondo come previsto dall´art. 1, comma 343, L. n. 266/2005 (c.d. "rapporti dormienti") di cui si allega lista movimenti dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2014;

- sostenuto di non poter aderire alla richiesta della ricorrente volta a conoscere i nominativi dei terzi che hanno effettuato movimenti o chiesto l´estinzione dei libretti di risparmio in questione trattandosi di dati riferiti a terzi e non alla de cuius ai quali pertanto la ricorrente non avrebbe diritto;

VISTA la nota del 17 gennaio 2017 con la quale la ricorrente ha eccepito che:

- nessuna informazione sarebbe stata fornita dalla resistente circa l´esistenza di eventuali altri rapporti, di natura bancaria ed assicurativa, oltre quelli già individuati dalla ricorrente;

- la resistente si sarebbe limitata ad allegare, con riferimento ai libretti di risparmio già segnalati, tre liste di movimenti contabili (due decorrenti dal gennaio 2004 ed una dal maggio 2008) senza tuttavia indicare la data di accensione dei rapporti;

- non sarebbe stata disvelata l´identità delle persone cointestatarie dei suddetti libretti di risparmio, "e ciò tanto con riguardo alla costituzione dei rapporti stessi, quanto con riguardo al compimento delle singole operazioni –successive alla morte della de cuius- di prelievo ed estinzione (…)", in violazione di quanto previsto nell´art. 5.3 delle "Linee guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banche-clientela" (deliberazione del Garante n. 53 del 25 ottobre 2007) e confermato in alcune decisioni dell´Arbitro Bancario e Finanziario;

- la resistente avrebbe infine omesso di comunicare il saldo dei tre libretti di risparmio all´atto dell´apertura della successione, non essendo i dati riportati nelle liste movimenti già fornite idonei a consentire la ricostruzione dell´asse ereditario;

VISTA la nota trasmessa in data 24 gennaio 2017 con la quale la resistente ha:

- precisato le date di apertura ed estinzione dei tre libretti, informazioni peraltro già fornite nel precedente riscontro in quanto corrispondenti rispettivamente alla data della prima operazione eseguita ed alla data di chiusura dei rapporti;

- comunicato il saldo dei libretti di risparmio postale alla data di apertura della successione;

- ribadito la posizione già espressa in ordine all´oscuramento dei dati dei cointestatari dei richiamati libretti di risparmio, in linea con quanto già affermato nelle numerose pronunce con cui il Garante è intervenuto su tale specifica questione;

- rappresentato che negli archivi consultati dalla resistente non risultano altri rapporti intestati alla de cuius oltre quelli già comunicati, pur precisando "che i suddetti dati non includono gli eventuali rapporti cartacei e Buoni Postali offline, non convertiti online (chiusi, cessati o in essere)";

- precisato che "per effettuare una ricerca su quest´ultima tipologia di rapporti e Buoni Postali è necessario recarsi all´Ufficio postale di riferimento, compilare e sottoscrivere l´apposito "Modulo di Richiesta Ricerca Titoli/Rapporti e Copia Documentazione" barrando la specifica casella, chiedendo eventualmente che le ricerche siano estese a più Uffici Postali o a tutto il territorio nazionale;

- assicurato, volendo andare incontro alle esigenze della ricorrente, di aver avviato "ulteriori verifiche presso gli Uffici postali di Bassano del Grappa nei quali risulta che la de cuius aveva acceso i rapporti attinenti i libretti di risparmio al fine di accertare l´eventuale esistenza di buoni postali non convertiti online (chiusi, cessati o in essere) intestati alla de cuius non risultanti dai predetti archivi";

- sostenuto che "tale ricerca -che è limitata alla zona di Bassano del Grappa e non è estesa a tutti gli altri Uffici postali ubicati sul restante territorio- "dovendo essere effettuata senza il supporto di strumenti informatici, ma manualmente, richiede tempi più lunghi per il riscontro, che verrà fornito (…) non appena si conoscerà l´esito di tale verifica";

RILEVATO che nel corso del procedimento la resistente ha:

- provveduto a fornire alla ricorrente informazioni inerenti tre libretti di risparmio postale intestati alla de cuius acquisite dai propri archivi di cui ha allegato la relativa lista dei movimenti;

- fornito informazioni circa le operazioni di prelievo, trasferimento fondi ed estinzione effettuate in relazione a detti rapporti con la precisazione della data di apertura e di estinzione dei rapporti;

PRESO ATTO che Poste ha:

- integrato i propri riscontri avviando un´ulteriore ricerca dei dati censiti in archivi cartacei e Buoni postali off line, il cui esito non è ancora disponibile;

- limitato tale verifica ai soli Uffici postali di Bassano del Grappa nei quali la de cuius aveva aperto i richiamati libretti postali, non estendendo il controllo a tutti gli altri Uffici postali siti sul restante territorio nazionale;

- omesso di informare la ricorrente circa l´eventuale esistenza di prodotti assicurativi intestati alla de cuius;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover parzialmente accogliere il ricorso nei confronti di Poste e di dover, per l´effetto, ordinare alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le risultanze delle verifiche da effettuarsi, con riferimento ai rapporti cartacei e Buoni postali off line, non solo presso gli Uffici postali di Bassano del Grappa, bensì presso tutti gli Uffici postali posti sul territorio nazionale, nonché di fornire alla ricorrente, entro il medesimo termine, ulteriori informazioni circa l´esistenza di prodotti assicurativi intestati alla de cuius;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già forniti con riferimento ai richiamati libretti di risparmio, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro in merito, sia pure solo nel corso del procedimento;

CONSIDERATO, infine, che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

RILEVATO pertanto che la richiesta di conoscere i dati relativi ai cointestatari dei richiamati libretti di risparmio non può essere valutata nell´ambito del presente procedimento non rientrando nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e che, pertanto, il ricorso deve, per tali ragioni, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a Poste, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito dalla resistente alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati relativi ai cointestatari dei già segnalati libretti di risparmio intestati alla de cuius;

b) accoglie il ricorso nei confronti di Poste, e, per l´effetto, ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le risultanze delle verifiche da effettuarsi, con riferimento ai rapporti cartacei e Buoni postali off line, su tutti gli Uffici postali posti sul territorio nazionale, nonché di fornire alla ricorrente, entro il medesimo termine, ulteriori informazioni circa l´esistenza di prodotti assicurativi intestati alla de cuius;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicati;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Poste, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia