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Provvedimento del 9 febbraio 2017 [6136769]

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[doc. web n. 6136769]

Provvedimento del 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 53 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 novembre 2016 nei confronti di Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Onnis, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt, 7 e 8 del d.lgs. 3o giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano contenuti nella relazione redatta dal medico fiduciario della Ariscom S.p.A. dopo averlo sottoposto a visita medico-legale in data 16 settembre 2016 in relazione ad un sinistro la cui gestione è in carico alla Marsh S.p.A.;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma i, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 dicembre 2016 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 19 dicembre 2016 e 17 gennaio 2017 con le quali il ricorrente nel dichiarare di non aver ricevuto alcun riscontro da parte delle resistenti ha ribadito le richieste formulate con l´atto di ricorso;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati trasmessi alle resistenti inizialmente a mezzo posta elettronica certificata consegnata in data 16 novembre 2016 e successivamente ritrasmessi, unitamente alla comunicazione della proroga del termine per la decisione, presso le attuali sedi legali di Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A. per mezzo di raccomandate a/r ricevute rispettivamente in data 30 dicembre 2016 e 23 dicembre 2016 oltre che per posta elettronica certificata consegnata in data 20 dicembre 2016;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento i titolari del trattamento non hanno fornito alcun riscontro alle richieste formulate dall´Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio provvederà ad avviare nei loro confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

RITENUTO in base a quanto emerso nel corso dell´istruttoria di dover accogliere il ricorso, ordinando, per l´effetto, alla resistenti di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, alle richieste avanzate dal ricorrente con l´interpello preventivo e poi ribadite nel ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi integralmente ad Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A., nella misura di 250,00 euro ciascuna, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e non ravvisandosi estremi, a causa del comportamento dalle stesse tenuto nel corso del procedimento, per la parziale loro compensazione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A., e, per l´effetto, ordina alle resistenti di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, alle richieste avanzate dal ricorrente;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi integralmente ad Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A., nella misura di 250,00 ciascuna, che dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Il Garante, nel chiedere ad Ariscom S.p.A. e Marsh S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicargli quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia